Italian Court dismisses direct cassation appeal against pre-trial acquittal, ruling it must be treated as an appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Procuratore Generale's direct appeal to the Supreme Court against a pre-trial acquittal. The lower court had cleared the defendants of theft of electricity, and the prosecution argued this excluded an aggravating circumstance. The Supreme Court ruled that such pre-trial acquittals are not directly appealable to the Cassation but must be treated as appeals to the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 554-ter cod. proc. pen.; Art. 569 cod. proc. pen.: A pre-trial acquittal under Art. 554-ter is not directly appealable to the Court of Cassation but must be treated as an appeal to the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
lcagno Maria Immacolata nata a Adrano il 17/04/19872. Branchina Gaetano nato a Adrano il 06/06/1982avverso la sentenza del 24/11/2025 del TRIBUNALE di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata, in fasepredibattimentale, dal Tribunale di Catania, che ha prosciolto per difetto di querelaMaria Immacolata Calcagno e Gaetano Branchina dal reato di furto di energiaelettrica, previa esclusione della circostanza aggravante della destinazione delbene sottratto a pubblico servizio.2.
La sentenza predetta è stata impugnata con ricorso per cassazione dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, che ha lamentato unerrore di diritto insito nella ritenuta insussistenza della circostanza aggravantedella destinazione del bene sottratto a pubblico servizio.3. Il ricorso per cassazione va qualificato come appello e gli atti vannotrasmessi alla Corte di appello di Catania.Il Collegio, infatti, condivide l’orientamento formatosi nella giurisprudenzadi questa Corte secondo cui la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art.554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale nonè impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo diimpugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., soloavverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovverocontro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n.6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 – 01, conforme a Sez. 2, n.28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01;
Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025,Salkanovic; Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella, non massimate).L’ordinanza Galati, dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. − ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” speciale che deroga a quello generale, in cui il legislatoreha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, indicando come mezzo diimpugnazione l’appello e prevedendo la possibilità di proporre ricorso percassazione solo contro la sentenza di non luogo a procedere emessa nel giudiziodi appello.La quinta sezione ha, poi, anche escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., ispirandosi agliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01;
Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n.29406 del 08/07/2025, Meola, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale, ultima scelta interpretativa sono legate, in primo luogo,al fatto che il ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze chedefiniscono nel merito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie didecisione espressamente previste; in secondo luogo, riveste un ruolo nella logicadella scelta esegetica la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod.proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appellodeve fissare una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diversoda quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di nonluogo a procedere con formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propridel giudizio di cassazione.4.
Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, il Collegio ritiene diqualificare l'impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del regimeimpugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza doverindagare la reale volontà della parte impugnante (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, DePalma, non massimata). P.Q.MQualificata l'impugnazione come appello ex art. 554-quater cod. proc. pen.,dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Borrelli Michele Romano