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Sentenza — n. 20118/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20118/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20118/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal ricorrente per carenza di specificità dei motiviai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.2. Avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con ilquale deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di inidoneità dellamotivazione in ordine all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazioneall’art. 581 cod. proc. pen., per l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello per genericità dei motivi.A fondamento dell’impugnazione lamenta che aveva contestato la sussistenzadei presupposti in forza dei quali la decisione di primo grado aveva qualificato sulpiano giuridico il fatto alla luce dell’art. 49 cod. pen. nonché il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, talché, a tutto concedere,l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato non fondato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da lungo tempo chiarito chel'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificitàdei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievicritici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante,è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono stateesposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 49 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20118/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), e non,pertanto, come tentativo non punibile ai sensi dell’evocato art. 49 cod. pen.Ancora, sul piano dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche laCorte territoriale ha sottolineato che l’appello si era basato su clausole di stile(come la mancanza di un elevato livello culturale e l’emarginazione socialedell’imputato) senza considerare le argomentazioni sottese al relativo diniego nelprecedente grado di giudizio, sia per la ritenuta recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale che per la già intervenuta attenuazione del trattamentosanzionatorio mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica motivi di cassazione bolletta doganale perizia medica insufficiente assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal ricorrente per carenza di specificità dei motiviai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.2.
art. 49 cod. pen
pen., per l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello per genericità dei motivi.A fondamento dell’impugnazione lamenta che aveva contestato la sussistenzadei presupposti in forza dei quali la decisione di primo grado aveva qualificato sulpiano giuridico il fatto alla luce dell’art. 49 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.
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Testo completo

d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Bologna ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal ricorrente per carenza di specificità dei motiviai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.2. Avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso per cassazionel’imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico motivo con ilquale deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di inidoneità dellamotivazione in ordine all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazioneall’art. 581 cod. proc. pen., per l’avvenuta declaratoria di inammissibilità dell’attodi appello per genericità dei motivi.A fondamento dell’impugnazione lamenta che aveva contestato la sussistenzadei presupposti in forza dei quali la decisione di primo grado aveva qualificato sulpiano giuridico il fatto alla luce dell’art. 49 cod. pen. nonché il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, talché, a tutto concedere,l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato non fondato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da lungo tempo chiarito chel'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificitàdei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievicritici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante,è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono stateesposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di taleprincipio poiché ha ritenuto generici i motivi di appello proposti dall’imputato inquanto, mediante gli stessi, erano state reiterate le prospettazioni difensive giàspiegate nel giudizio di primo grado, omettendo il dovuto confronto – percontestarle in modo specifico come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. – con leargomentazioni sottese alla decisione del Tribunale.E, per vero, la pronuncia censurata non ha trascurato di porre in rilievo qualierano le argomentazioni decisive con le quali l’appellante aveva omesso diconfrontarsi, ossia, rispetto alla qualificazione del furto ex art. 49 cod. pen.,perché nel supermercato vi erano delle telecamere, con quella, che a propria voltafa leva sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando l’azionedelittuosa è stata interamente visionata dai sorveglianti deve qualificarsi cometentativo di furto (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186), e non,pertanto, come tentativo non punibile ai sensi dell’evocato art. 49 cod. pen.Ancora, sul piano dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche laCorte territoriale ha sottolineato che l’appello si era basato su clausole di stile(come la mancanza di un elevato livello culturale e l’emarginazione socialedell’imputato) senza considerare le argomentazioni sottese al relativo diniego nelprecedente grado di giudizio, sia per la ritenuta recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale che per la già intervenuta attenuazione del trattamentosanzionatorio mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.62 n.

4) cod. pen.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando ilgrado di colpa nella proposizione dell’impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria Giordano Rossella Catena