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Ordinanza — n. 20005/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting grounds regarding plea agreement and sentencing under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to include required grounds concerning the plea agreement and sentencing under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a more favorable sentence and challenged the accessory penalty, but the Court held that certain grounds were waived during the appellate stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, co. 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they omit grounds regarding the party's will to accept the plea, the prosecutor's consent, or the sentencing congruity, as these were waived at the appellate level.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible appeal waived grounds sentencing congruity procedural simplification permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.
Art. 610, co. 5-bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 1, co. 62, Law n. 103/2017
5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 19.3.2018, n. 15505
Sez. 5, 19.3.2018, n. 15505, rv.
Sez. 5, 4.6.2018, n. 29243
272853; Sez. 5, 4.6.2018, n. 29243, rv.
Sez. 4, n. 52803, 14.9.2018
273194; Sez. 4, n. 52803, 14.9.2018, rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023
278170), Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023
285628; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

nato a NAPOLI il 11/07/1980 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA LUISA MIRANDA udito il difensoreFATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti, rideterminava, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all'imputato Sepe Francesco la pena ritenuta di giustizia, inflitta a quest'ultimo dal tribunale di Castrovillari con sentenza del 13.3.2024, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità; violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato; violazione di legge in punto di illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni„ applicata senza che la Corte di appello abbia adeguatamente sulla congruità di tale pena in relazione alla gravità del reato alla personalità dell'imputato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p. Si osserva, al riguardo, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.

Sez. 5, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853; Sez. 5, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Sez. 4, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M P.Q.M2 IL CANCELLIERE ESPERTO Sabrina Belmonte