Cassation court annuls appeal acquittal due to appellate court's misreading of the victim's date regarding the theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's acquittal of Salvatore Bulbo for theft, ruling the lower court's reasoning illogical. The appellate court had acquitted Bulbo by accepting the victim's claim that keys were handed over on June 23, 2018, a date after the alleged theft. The Cassation court corrected this error by noting that June 23, 2018, was a Saturday, not a Friday, meaning the victim's statement about handing over keys on 'Friday' actually referred to June 22, the day of the theft. Consequently, the evidence proved Bulbo's guilt, and the acquittal was overturned with a remand for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma primo, n. 1) c.p.; Art. 595 c.p.p.: The Court of Cassation may review lower court decisions for the distortion of probative findings (travisamento delle risultanze probatorie) when the appellate court attributes decisive weight to a factual element based on an incorrect reconstruction of its meaning, thereby violating the acquired knowledge of the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: BULBO SALVATORE nato a VITTORIA il 17/02/1994 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Verona, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Salvatore Bulbo in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 1), cod. pen.
2. La Corte d'appello di Venezia ha riformato la decisione e ha assolto il Bulbo dal delitto a lui ascritto per non aver commesso il fatto, in quanto la vittima, in occasione della querela, sporta il giorno 25 giugno 2018, aveva narrato di aver patito il furto in data 22 giugno 2018 e di aver consegnato le chiavi all'imputato solo alle prime ore del «venerdì» 23 giugno 2018, affinché procedesse a lavori di ristrutturazione, sicché il fatto reato non era addebitabile al Bulbo perché avvenuto il giorno precedente all'ingresso di costui nell'abitazione della parte offesa.
3. Avverso la pronuncia resa in grado d'appello, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione resa dalla corte territoriale, in quanto basata sull'erronea lettura del dato temporale, relativo al giorno del furto, riferito dalla vittima in occasione della querela. Invero, nel narrare che il furto era avvenuto il «venerdì» 23 giugno 2018, la vittima era caduta in un evidente errore, in quanto il giorno 23 cadeva di sabato. Dunque, la consegna delle chiavi all'imputato era da intendersi come avvenuta nella giornata di «venerdì» 22 giugno 2018, coincidente con quella in cui era stato perpetrato il furto nell'abitazione.
5. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che l'individuazione del Bulbo quale autore del furto aveva trovato riscontro nell'esito del sequestro della refurtiva presso un "compro-oro", in occasione del quale le Forze dell'ordine, attraverso il rinvenimento di copia della carta d'identità e della tessera sanitaria, consegnate dal titolare dell'attività commerciale, accertavano che a vendere i gioielli rubati era stato proprio l'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
2. Dagli atti, risulta che la vittima, in occasione della querela del 25 giugno 2018, aveva narrato che il precedente «venerdì» 23 giugno 2018, alle prime ore del mattino, aveva consegnato le chiavi di casa all'imputato per lavori di ristrutturazione e che la sera, di rientro dal lavoro, si era accorto del furto.
3. Sulla premessa che è certo che il «venerdì» precedente alla querela cadeva in data 22 giugno 2018, e non, come erroneamente riferito dalla vittima, in data 23 giugno 2018, risulta evidente che la corte territoriale ha reso una motivazione illogica perché basata sull'erroneo convincimento che il «venerdì», in cui la vittima aveva consegnato le chiavi all'imputato coincidesse con la data del 23 giugno 2018, successiva a quella del furto, così omettendo di riflettere sul dato temporale e distorcendo il patrimonio conoscitivo effettivamente acquisito nelgiudizio, rappresentato dalla circostanza che la vittima, nel corpo della querela, aveva indicato ripetutamente il «venerdì» come il giorno in cui era stato perpetrato il furto.
4. Si tratta di argomentazioni in merito alle quali è ammissibile la cognizione del giudice di legittimità. Invero, sul tema del travisamento della prova, che «chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio», la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio - la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione) - sono passibili di valutazione in sede di legittimità, in quanto «in questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Siva Welton, Rv. 283370;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
5. Nel caso di specie, in cui ricorre l'ipotesi del «travisamento delle risultanze probatorie», i giudici d'appello, nel ritenere che la consegna delle chiavi fosse avvenuta il «venerdì» 23 giugno 2018, hanno attribuito al dato «23 giugno» una portata decisiva, così assolvendo l'imputato sulla base di un dato non vero, in quanto il «venerdì» coincideva con il 22 giugno 2018, giorno del furto.
6. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impu P.Q.M11:CANCLWERE ESPERT O Sa ina !monte