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Ordinanza — n. 19995/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19995/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities. The appellant's sole ground, alleging a lack of reasoning regarding acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, was rejected because the appellant had previously waived these specific grounds via a settlement agreement in the second instance. Furthermore, the appeal lacked the required specificity by failing to identify which of the multiple acquittal causes was violated. Consequently, the court ruled that the waiver precluded any further examination of the merits and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Art. 599-bis c.p.p. limits second-instance cognition and creates preclusive effects on the entire process, including the cassation trial, rendering appeals based on waived acquittal grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of acquittal grounds power of disposition preclusive effect lack of specificity inadmissible appeal second instance waiver procedural costs remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
L’imputato Francesco Maida ricorre avverso la sentenza emessa nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta diconcordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per reati fallimentari e altro.2.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.
Art. 129 cod. proc. pen.
L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto diritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
L’imputato Francesco Maida ricorre avverso la sentenza emessa nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta diconcordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per reati fallimentari e altro.2.
art. 129 cod. proc. pen
L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto diritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato Francesco Maida ricorre avverso la sentenza emessa nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta diconcordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per reati fallimentari e altro.2. L’unico motivo proposto ─ che deduce vizio di motivazione in punto diritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

─ èinammissibile sotto un duplice profilo.Anzitutto la censura non è consentita alla luce della modalità definitoriaprescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto allaparte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice disecondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivicompreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunciaall'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).In secondo luogo il motivo è privo di specificità, poiché neppure indica quale,tra le plurime cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ricorrerebbenella specie.3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Grazia Rosa Anna Miccoli