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Ordinanza — n. 19988/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a suspended sentence rather than the settlement agreement's validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19988/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a reduced suspended sentence instead of the underlying settlement agreement. The appellant argued that a procedural incompatibility involving a judge affected the court's decision on the suspended sentence measure. The court ruled that appeals against settlement agreements in the second instance can only address the agreement's formation, prosecutor consent, or content, excluding challenges to the specific penalty determination.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 25 Cost.: In appeals against settlement agreements under Art. 599-bis c.p.p., only grounds regarding the party's will, prosecutor consent, or content are admissible, excluding challenges to the penalty determination or omitted probation conditions.

Parole chiave

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settlement agreement appeal suspended sentence reduction cassation inadmissibility procedural incompatibility penalty determination limits concordato stragiudiziale concordato ordinario sostituzione volgare

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penacomminata nel giudizio di primo grado al ricorrente per il delitto di furtoaggravato in quella di anni quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa.2.
Art. 25 Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penacomminata nel giudizio di primo grado al ricorrente per il delitto di furtoaggravato in quella di anni quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa.2.
art. 25 Cost
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la Corte di appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penacomminata nel giudizio di primo grado al ricorrente per il delitto di furtoaggravato in quella di anni quattro di reclusione e di euro 600,00 di multa.2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo con il quale lamentaviolazione di legge in relazione all’art. 25 Cost., lamentando che in data 4febbraio 2026 è stato celebrato il giudizio discutendo oralmente sia rispetto alconcordato che alla richiesta di misura cautelare dinanzi a un collegio, di cui erasuccessivamente comunicata per le vie brevi l’incompatibilità di un componente,con decisione finale da parte di un collegio di cui faceva parte un componentediverso.L’assenza di tale giudice alla discussione, assume, ha inciso sulla pronunciarelativa alla misura cautelare.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in temadi concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170).3.

Il motivo proposto esula radicalmente da quelli consentiti e, peraltro, ilche ha rilievo dirimente, si dirige non già nei confronti dell’impugnata sentenzaemanata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., bensì sulla misura cautelare,rispetto alla quale – del resto - alcun riferimento vi è nella decisione censurata.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli