Sentenza — n. 19984/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAappello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso;letta la comunicazione del difensore, con allegata documentazione, relativa aldecesso dell’imputato.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermatola pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarottafraudolenta distrattiva.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19984/2026 — snpen · Corte di Cassazione: appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso;letta la comunicazione del difensore, con allegata documentazione, relativa aldecesso dell’imputato.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermatola pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarottafraudolenta distrattiva.2.
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appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Giovanni Battista Bertolini, il quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso;letta la comunicazione del difensore, con allegata documentazione, relativa aldecesso dell’imputato.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermatola pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarottafraudolenta distrattiva.2.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’imputato che, con il suo difensore di fiducia, si è affidato a sette motivi diimpugnazione.In particolare, con i primi quattro e con il sesto motivo, ha censurato ladecisione della Corte di appello rispetto all’affermazione della sua responsabilitàpenale, in forza delle prove assunte, sul piano degli elementi costitutivi del reatoascritto.Con il quinto motivo ha dedotto vizio di motivazione con riferimento allapronuncia sulle statuizioni civili, considerata l’intervenuta chiusura del fallimento.Mediante il settimo motivo ha, infine, evidenziato che la fattispecie di reatoavrebbe dovuto essere riqualificata in quella di emissione di fatture peroperazioni inesistenti, reato ormai prescritto.3.
Il difensore dell’imputato, in data 21 aprile 2026, ha comunicato ildecesso dello stesso, depositando il certificato di morte.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché ilreato è estinto per morte dell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per mortedell’imputato.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli