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Sentenza — n. 19981/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19981/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rlando Domenico nato a NAPOLI il 11/05/1984Morlando Luigi nato a NAPOLI il 01/12/1986avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Antonietta Picardi,che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria, con documenti allegati, depositata in data 20 aprile 2026 daldifensore dei ricorrenti.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibili le richieste di revocazione presentate nell’interesse di Lucrezia DiMatteo, Anna Morlando, Domenico Morlando e Luigi Morlando, che in qualità diterzi intestatari chiedevano la revocazione del decreto di confisca con il qualeveniva disposta la confisca dei beni intestati ai medesimi e ritenuti dal Tribunaledi Napoli in realtà nella disponibilità di Antimo Morlando, di cui veniva ritenuta lapericolosità qualificata, in quanto acquistati con i proventi di attività illecite“mascherate” da intestazioni fittizie, alla luce della ritenuta assenza di capacitàeconomica autonoma in capo ai terzi.2.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. proc.pen, art. 11 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19981/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione è invero ancora sub judice ed investe proprio lalegittimità della disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione al giudiziodi pericolosità del proposto, di tal che non è possibile ricavarne un accertamentodefinitivo di elementi di fatto tali da incidere in modo risolutivo sull’esistenza deipresupposti di applicazione della confisca nei confronti dei terzi, a cui è deputatolo strumento processuale della revocazione invocata in questa sede.3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, poichénon può escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale revoca dell'annullamento confisca dei beni revoca dell'esecutore testamentario revoca della moratoria concordataria rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. proc.pen
La domanda non sarebbe inammissibile in quanto rivolta a giudiceincompetente, poiché sarebbe stata proposta nella cancelleria del Giudice che haemesso il primo provvedimento secondo quanto dispone dall’art. 582 cod.
art. 11 cod. proc. pen
159 farinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondoi criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., come puntualmente accaduto nel caso inesame (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, poichénon può escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende.
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Testo completo

rlando Domenico nato a NAPOLI il 11/05/1984Morlando Luigi nato a NAPOLI il 01/12/1986avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Antonietta Picardi,che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;letta la memoria, con documenti allegati, depositata in data 20 aprile 2026 daldifensore dei ricorrenti.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibili le richieste di revocazione presentate nell’interesse di Lucrezia DiMatteo, Anna Morlando, Domenico Morlando e Luigi Morlando, che in qualità diterzi intestatari chiedevano la revocazione del decreto di confisca con il qualeveniva disposta la confisca dei beni intestati ai medesimi e ritenuti dal Tribunaledi Napoli in realtà nella disponibilità di Antimo Morlando, di cui veniva ritenuta lapericolosità qualificata, in quanto acquistati con i proventi di attività illecite“mascherate” da intestazioni fittizie, alla luce della ritenuta assenza di capacitàeconomica autonoma in capo ai terzi.2.

Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in punto di ammissibilità dellarichiesta. La domanda non sarebbe inammissibile in quanto rivolta a giudiceincompetente, poiché sarebbe stata proposta nella cancelleria del Giudice che haemesso il primo provvedimento secondo quanto dispone dall’art. 582 cod. proc.pen., dovendosi considerare lo speciale gravame in esame quale impugnazione edunque soggetto all’applicazione delle norme generali sulle impugnazioni in quantocompatibili. Né vi sarebbe stata una parziale ed incompleta trasmissione degli attinecessari alla decisione, poiché l’onere di indicazione degli atti, unico onere checompeterebbe al reclamante, sarebbe stato assolto, ma gli atti non sarebbero staticompletamente trasmessi dai giudici a quo.

Peraltro, i difensori avrebbero postorimedio a tale carenza con copiosa produzione. La Corte avrebbe poi affermatoche non sarebbe stata dimostrata la conoscenza da parte dei reclamanti dellasentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabileil 23 maggio 2024, intesa nella richiesta come novum, in epoca successiva alprovvedimento di confisca, in ordine al rispetto del termine semestrale di cuiall’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale rilievo non apparirebbeprovvisto di sostanza dovendosi attribuire rilevanza anche alle sentenze nondefinitive, e la sentenza in oggetto introdurrebbe quale elemento di novitàl’assoluzione di Anna Morlando (non sarebbero peraltro stati indagati la moglie e ifigli di Antimo Morlando) per otto fatti di interposizione fittizia, nonostantel’orizzonte conoscitivo preso in esame fosse lo stesso considerato nel decreto diconfisca.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alle statuizionidel Giudice della prevenzione sulla confisca dei beni immobili, poiché le sentenzedi assoluzione e i provvedimenti di revoca di precedente confisca sugli stessi beni,dedotti e non considerati, potrebbero assumere efficacia di prova nuova ai finidella revocazione quantomeno al fine di collocare nel tempo le ritenutemanifestazioni di pericolosità, anche alla luce della disciplina di cui alla legge 27dicembre 1956, n. 1423, previgente rispetto all’attuale disciplina ma sotto la cuivigenza sarebbe iniziato il procedimento di prevenzione in esame.

L’esistenza diun bis in idem dovuto alla successione nel tempo di decisioni di assoluzione econdanna, con disposizioni di confisca e revoca delle stesse, sarebbe statapuntualmente dedotta nei procedimenti di prevenzione aperti fin dagli anni ’90.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge con riguardo alla decisione dilegittimità di annullamento del decreto della Corte di appello di Napoli. Il Giudicedella revocazione farebbe notare che l’annullamento disposto dalla Cassazione deldecreto della Corte di appello di Napoli di confisca di beni immobili intestati adAntimo Morlando, a sua volta già emesso in sede di rinvio, si riverberebbenecessariamente sulla posizione degli odierni terzi, rendendo ulteriormenteinammissibili le richieste.

In realtà anche le due decisioni di legittimità siporrebbero come elemento di novità rispetto alla confisca a carico dei ricorrenti,imponendo al Giudice della revocazione di accertare la sussistenza di connotazionidi pericolosità di Antimo Morlando al momento di acquisto dei beni. La faserescissoria non risulterebbe ancora celebrata, e dunque il decreto del quale si èdomandata la revocazione avrebbe perduto consistenza giuridica per effettodell’annullamento.2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione al rispetto deltermine semestrale di cui all’art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,poiché le richieste sarebbero state prodotte il 31 ottobre 2024, dunque entro iltermine di decadenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza n. 7858della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2024 a seguitodel rigetto del ricorso per cassazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2. Benché lo specifico profilo sia superato dagli assorbenti rilievi che di qui apoco si muoveranno a riguardo dell’intima inammissibilità delle ragioni di ricorso,è opportuno premettere che deve ritenersi ammissibile la richiesta di revocazionedella confisca presentata nella cancelleria di un giudice incompetente, poiché, inapplicazione del principio generale del "favor impugnationis" di cui all'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., valido anche per la revisione ex art. 630 e seguenticod. proc. pen., alla cui disciplina l'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 farinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondoi criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., come puntualmente accaduto nel caso inesame (Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv. 279843;

Sez. 5, n. 42611del 13/6/2018, C., Rv. 274011).Quanto ai beni formalmente intestati alla Di Matteo, a Morlando Domenicoe a Morlando Luigi, la difesa offre quale novum su cui poggerebbe la fondatezzadella richiesta di revocazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12giugno 2023, nell’ambito di un giudizio di cognizione, che ha condannato MorlandoAntimo per i reati di esercizio abusivo dell’attività bancaria e trasferimentofraudolento di valori ed avrebbe però disposto, in tesi difensiva, la confisca «solodi beni direttamente riconducibili a costui», mentre – pare di comprendere – dialtri beni (e, verosimilmente, di tutti o di taluno di quelli oggetto del presentescrutinio) sarebbe stata ordinata la restituzione agli aventi diritto.

Quanto allaposizione di Morlando Anna, costei sarebbe stata assolta, nell’ambito delmedesimo procedimento penale, dall’imputazione di intestazione fittizia dei beni(evidentemente, deve intuirsi, quelli oggetto della confisca di prevenzione), sindalla fase di primo grado, con pronuncia divenuta irrevocabile, che a sua voltaavrebbe di per sé invalidato i presupposti della misura di prevenzione patrimonialea suo carico adottata.2.1. L’atto di ricorso, tuttavia, ha eluso il confronto con il decisivo rilievoformulato, sul punto, dal provvedimento impugnato, che ha fatto rilevare, da unlato, che le confische penali statuite nei confronti di Morlando Antimo con lasentenza in discorso, passata in giudicato a seguito di sentenza di questa Corte n.35870 del 23 maggio 2024, sono divenute irrevocabili e, dall’altro, che non risultadefinitivo il decreto di confisca di prevenzione della Corte d’appello di Napoli, di cuisi è richiesta la revocazione.Del tutto correttamente, la Corte d’appello di Roma ha considerato provvisoriol’esito della sentenza di questa stessa Sezione del 14 luglio 2025, di annullamentocon rinvio del decreto della Corte d’appello di Napoli del 15 ottobre 2024, a causadi una rinnovata carenza di motivazione sui temi, già devoluti con un primoannullamento, della perimetrazione temporale della pericolosità sociale diMorlando Antimo per il periodo antecedente all’anno 2000 e, per l’effetto, dellasua connessione con il tempo di acquisizione di alcuni immobili, avvenuta neglianni 1994-1995.

La decisione è invero ancora sub judice ed investe proprio lalegittimità della disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione al giudiziodi pericolosità del proposto, di tal che non è possibile ricavarne un accertamentodefinitivo di elementi di fatto tali da incidere in modo risolutivo sull’esistenza deipresupposti di applicazione della confisca nei confronti dei terzi, a cui è deputatolo strumento processuale della revocazione invocata in questa sede.3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, poichénon può escludersi colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodell’importo di euro 3000 a beneficio della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano Masini Grazia Rosa Anna Miccoli