Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19414/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding withdrawn plea and sentencing under art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court had already excluded this ground from the appeal's grounds. The Court ruled that complaints about withdrawn pleas or sentencing determinations are inadmissible when not included in the original grounds of the appeal under Article 599-bis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement agreements in second instance are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor's consent, or the judgment's content, excluding complaints regarding withdrawn pleas or sentencing determinations not reflected in the imposed penalty's illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
concordato in appello inammissibilità ricorso art. 599-bis c.p.p. art. 129 c.p.p. motivi rinunciati determinazione della pena giurisprudenza costante licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. pen.
La Corte d'appello di Catania ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 133,34 di multa in relazione al reato contestatogli.
art. 129 cod. proc. pen.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile.
art. 599-bis cod. pen
La Corte d'appello di Catania ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 133,34 di multa in relazione al reato contestatogli.
art. 129 cod. proc. pen
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: MIRABELLA ALFIO nato a CATANIA il 02/02/1983 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difengOreRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Catania ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 133,34 di multa in relazione al reato contestatogli.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale lamenta la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile. 3.1. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di detta sentenza, mentre sono inammissibili, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01).

Orbene, tali condizioni non si riscontrano nel caso in esame dal momento che il ricorso ha censurato il difetto di motivazione in relazione a un motivo espressamente espunto dai motivi di ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M