Italian court dismisses prosecutor appeal for returning unmarked cash seized as evidence in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal to return €80,000 in unmarked cash seized from an accused fraudster. The prosecutor argued the trial court erred by not requiring further investigation into the banknotes' origin, but the defense contended the seizure lacked specific investigative utility. The court ruled that unmarked, non-counterfeit cash possesses no identifying characteristics necessary for probatory sequesters, rendering the measure disproportionate and legally infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 253, 354, 355, 324 cod. proc. pen.; Probatory seizure of unmarked cash is invalid without specific investigative elements linking the materiality of the notes to the crime, as generic possession suffices for proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rocuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila nel procedimento a carico di: Di Giacomantonio Giacomo nato a L'Aquila il 13/03/1969 avverso l'ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Letta la memoria del difensore, avv. Vittoria Corbo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.È impugnata l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 17 novembre 2025 che ha restituito all'avente diritto la somma di denaro contante, pari ad euro 80.000,00, rinvenuta nella disponibilità di Giacomantonio Giacomo, indagato per i reati di cui agli artt. 615-bis c.p. e 612-ter cod.pen per la ritenuta insussistenza di elementi idonei a palesare l'utilità del vincolo sul denaro, rispetto all'espletamento di ulteriori indagini per l'accertamento dei fatti, essendo il vincolo relativo a banconote non contraffatte né contrassegnate, e stante l'assenza di elementi da cui desumere la configurabilità di un'ipotesi di confisca obbligatoria.
12. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di L'Aquila denunciando violazione degli artt. 253, 354, 355 e 324 cod.proc.pen., deducendo che il Tribunale avrebbe sconfinato in un inammissibile, oltre che erroneo, sindacato sulla necessità di compiere accertamenti e approfondimenti investigativi sulle banconote in sequestro.
3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.0ccorre preliminarmente ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio, anche se ha ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, allo scopo di garantire, in ossequio alla portata precettiva dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu, che la misura sia soggetta ad un permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - così da assicurarne la concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare sotto il profilo del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Sez.
U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Anche in tema di sequestro di cose pertinenti al reato, il decreto di sequestro deve contenere l'indicazione del perimetro investigativo, dell'ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con la misura (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02), in quanto una cosa può essere considerata "cosa pertinente al reato" in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita, essendo la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa, ed alla finalità probatoria del sequestro, uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolvendo ad una funzione selettiva. 2.In ipotesi di sequestro ricadente su denaro, inoltre, il vincolo per finalità probatorie può essere imposto solo in presenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017, Rv. 270520;
Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Rv. 2270785; Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rv. 265009). In particolare, il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma (Sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 265622). Infatti, il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle banconote o monete, ad esempio perché contrassegnate o sospettate di falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio (Sez. 3, n. 24064 del 07/03/2024, Rv. 286661 - 01;
Sez. 6, n. 37987 del 06/07/2016; Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Rv. 262379). 3.Nella fattispecie in esame - in cui si procedeva originariamente per il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. e successivamente anche per il reato di cui all'art.612-ter cod.pen. - in relazione al rinvenimento, da parte della querelante, di una videocamera posizionata all'interno del bagno della sua abitazione, concessa in locazione da una società riconducibile all'indagato, oltre che al successivo rinvenimento, da parte delle forze dell'ordine, della somma di euro 80.000, custodita all'interno dell'autovettura del medesimo indagato- il Pubblico Ministero non ha indicato quali fossero le indagini da svolgere per accertare la provenienza del denaro in sequestro, rispetto alle ipotesi di reato configurabili, anche in considerazione che trattavasi di banconote non contraffatte né contrassegnate.
Le doglianze espresse dal ricorrente risultano, pertanto, generiche nella misura in cui affermano che il sequestro delle singole banconote rinvenute costituirebbe di per sé un oggettivo riscontro rispetto alle illecite attività contestate, in quanto, oltre che espresse su un piano di mera possibilità, non risultano specificamente dirette a fornire elementi utili alla valutazione della specifica finalità probatoria perseguita con il sequestro, potendo, d'altra parte, il dato della disponibilità della somma, da parte dell'indagato, essere documentato attraverso la testimonianza della p.g. operante. 4.In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P. P.Q.M