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Sentenza — n. 19411/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to bis in idem prohibition in execution proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19411/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly refused to recognize the continuation of sentences. The appellant argued the prior order was flawed and the new one lacked proper reasoning regarding satellite crimes. The court rejected this, applying the principle of bis in idem which prohibits a second judgment on the same matter even during the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; The prohibition against a second judgment on the same matter (bis in idem) is a general principle of the legal system that applies to execution proceedings, preventing the execution judge from reopening issues already definitively settled.

Parole chiave

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bis in idem execution proceedings continuation of sentences prohibition of second judgment cassation inadmissibility reiterazione di reati penali sospensione di pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 627 cod. proc. pen.
Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Art. 649 cod. proc. pen.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, il quale trova applicazione anche nella fase esecutiva, e, quindi, con riguardo alle ordinanze pronunciate al giudice dell'esecuzione (così Sez.
art. 627 cod. proc. pen
Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, il quale trova applicazione anche nella fase esecutiva, e, quindi, con riguardo alle ordinanze pronunciate al giudice dell'esecuzione (così Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020
pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, il quale trova applicazione anche nella fase esecutiva, e, quindi, con riguardo alle ordinanze pronunciate al giudice dell'esecuzione (così Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Rv.
Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015
280033 - 01; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

osto da: CARPI CARLO nato a GENOVA il 08/04/1983 avverso l'ordinanza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25 luglio 2025, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 26 marzo 2025, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da Carlo Carpi in relazione ai reati giudicati con le sentenze indicate in detta istanza. A tale conclusione il giudice dell'esecuzione perveniva sulla considerazione per cui successivamente alla sentenza della Corte di legittimità era divenuta definitival'ordinanza in data 10 marzo 2025 di altro giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i medesimi reati di cui all'istanza in esame e quelli giudicati con un'ulteriore sentenza della Corte d'appello di Torino del 25 settembre 2023, divenuta irrevocabile in data 20 settembre 2024, rideterminando la pena complessiva.

2. Avverso tale ordinanza Carlo Carpi ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe eluso il vincolo derivante dalla sentenza rescindente, la quale aveva annullato la precedente ordinanza con cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazione per difetto di motivazione, in ordine all'aumento disposto per i reati satellite. Nella specie, l'ordinanza sopravvenuta in data 10 marzo 2025 non avrebbe risolto le criticità censurate dalla Corte di cassazione, non avendo motivato sugli aumenti per la continuazione, né avrebbe riconsiderato nel merito tali aumenti. 2.2.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata non avrebbe vagliato il contenuto effettivo dell'ordinanza impugnata. Inoltre, avrebbe dato una rappresentazione distorta della sequenza temporale dei provvedimenti, affermando che la sentenza del 10 marzo 2025 sarebbe divenuta irrevocabile il 28 marzo, mentre in realtà il passaggio in giudicato sarebbe avvenuto il 26 marzo 2025 e cioè nella stessa data di trattazione del giudizio di cassazione della precedente ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sul rilievo per cui verrebbe in considerazione un'ipotesi di bis in idem cui l'ordinanza impugnata correttamente avrebbe pronunciato il non luogo a provvedere, atteso che il divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. opera anche in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, il quale trova applicazione anche nella fase esecutiva, e, quindi, con riguardo alle ordinanze pronunciate al giudice dell'esecuzione (così Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033 - 01; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il es'clente Maria .1P:Aa Me /p Alfr uardiano le— L.e.,S v DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 8 MAG 2026 L CANCELLIERE ESPERTO Sabrina Belmonte 4