Sentenza — n. 19341/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGIOVANNI nato a ALTIDONA il 26/07/1949avverso la sentenza del 06/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 6 novembre 2025, il Tribunale di Fermo ha applicato,ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Giovanni Lamponi, la pena dimesi quattro di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 9.600 di multain relazione ai reati di cui agli artt. 217, comma 2 e 220 legge fall.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19341/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 6 novembre 2025, il Tribunale di Fermo ha applicato,ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Giovanni Lamponi, la pena dimesi quattro di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 9.600 di multain relazione ai reati di cui agli artt. 217, comma 2 e 220 legge fall.2.
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GIOVANNI nato a ALTIDONA il 26/07/1949avverso la sentenza del 06/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria ElenaGamberini, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 6 novembre 2025, il Tribunale di Fermo ha applicato,ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Giovanni Lamponi, la pena dimesi quattro di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di euro 9.600 di multain relazione ai reati di cui agli artt. 217, comma 2 e 220 legge fall.2.
La Procura generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre perCassazione avverso la suindicata sentenza, per violazione di legge. Il Tribunaleavrebbe applicato una pena illegale, in quanto relativa ad uno solo dei reaticontestati, senza dare conto del percorso logico giuridico che aveva condotto alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamentorelativa a più fatti di reato, è necessario innanzitutto verificare la sussistenza delvincolo della continuazione, quindi individuare la violazione più grave, desumibiledalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventualeapplicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio dicomparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento divalutazione; una volta individuata la pena per il reato base la stessa deve esserepoi aumentata per la continuazione ed infine ridotta di un terzo ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.In proposito questa Corte ha precisato che ricorre un’ipotesi di pena illegalenel caso di sentenza di patteggiamento che applichi la pena minima edittale per ilreato principale senza alcun aumento per la continuazione (Sez. 4, n. 10688 del05/03/2020, Tonoli, Rv. 278970 - 01) e che risulta conseguentemente ammissibileil ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca detta omissione.Tale conclusione vale anche nel caso in cui ricorra – come nella specie – la cd.continuazione fallimentare, concernente l’ipotesi di consumazione di una pluralitàdi condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, la qualeintegra, sotto il profilo formale, una circostanza aggravante (Sez. 5, n. 21036 del17/4/2013, Bossone, Rv. 255146;
Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv.258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv. 261346).3. Nel caso in esame, il calcolo della pena contenuto nella richiesta delle partie recepito nella sentenza di patteggiamento è palesemente erroneo, dal momentoche il trattamento sanzionatorio è stato determinato con riguardo ad uno solo deireati contestati, sul quale è stata operata la riduzione per il rito, ex art. 444 cod.proc. pen., senza prevedere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra ireati contestati, né alcun aumento di pena per il reato satellite.Ne consegue l’illegalità della pena, la quale rende invalido l'accordo su di essaconcluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senzarinvio della sentenza che l'abbia recepito (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019,Perdicaro, Rv. 277382 - 01.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di Fermo per l'ulteriore corso.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Rosa Pezzullo