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Ordinanza — n. 19283/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19283/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19283/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale è stata applicata a Mohid Media la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, comma 2, cod. pen., commesso in Torino il 3 ottobre 2025.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19283/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino, con la quale è stata applicata a Mohid Media la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, comma 2, cod. pen., commesso in Torino il 3 ottobre 2025.

Parole chiave

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attenuazione della pena furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa caso di media gravità tentata estorsione delitto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con la quale è stata applicata a Mohid Media la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di omessa motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

posto da: MOHID MEDIA nato in Marocco il 24/12/1999 avverso la sentenza del 13/02/2026 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Torino, con la quale è stata applicata a Mohid Media la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 5, 624-bis, comma 2, cod. pen., commesso in Torino il 3 ottobre 2025.

2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di omessa motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiannento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M