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Ordinanza — n. 19122/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of admissible grounds under Art. 448 and 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19122/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal against the preliminary judge's sentencing order inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court failed to discuss statutory acquittal grounds, but the Court held this is not a permissible ground for cassation under the 2017 procedural reform. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific grounds; lack of discussion on acquittal causes is inadmissible, requiring immediate rejection without hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano rejection acquittal causes sentencing order procedural reform recidiva nell'infrazione commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo nonconsentito dalla legge.Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il qualelamenta la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione di alcuna dellecause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Frosinone, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad AdrianoTurriziani, per il reato di cui all’art.
Art. 53 legge n. 689 del 1981
pen., la pena di mesi otto direclusione ed euro 800,00 di multa, sostituita ex art. 53 legge n. 689 del 1981con la pena di euro 3.720,00 di multa.2.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Frosinone, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad AdrianoTurriziani, per il reato di cui all’art.
art. 455 cod. pen
pen., ad AdrianoTurriziani, per il reato di cui all’art. 455 cod. pen., la pena di mesi otto direclusione ed euro 800,00 di multa, sostituita ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il qualelamenta la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione di alcuna dellecause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3.
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Testo completo

Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Frosinonevisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Frosinone, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad AdrianoTurriziani, per il reato di cui all’art. 455 cod. pen., la pena di mesi otto direclusione ed euro 800,00 di multa, sostituita ex art. 53 legge n. 689 del 1981con la pena di euro 3.720,00 di multa.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suodifensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il qualelamenta la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione di alcuna dellecause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza dipatteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiestae sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra talimotivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dialcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo nonconsentito dalla legge.Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile allafattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura,ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazionedell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 03/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Romano Luca Pistorelli