Italian Court of Cassation annuls appeal acquittal due to insufficient reasoning and violation of statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's acquittal of two defendants regarding a forged will, ruling the decision inadmissible due to a lack of rigorous reasoning. The civil parties argued the lower court failed to adequately address first-instance evidence and ignored the statute of limitations, which should have mandated an acquittal based on innocence. Consequently, the court ordered the case remitted to a competent civil court for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: When an appellate court reforms a conviction into an acquittal, it must provide a specific and adequate justification for its divergent conclusion, summarizing decisive evidence if necessary, and cannot acquit if the statute of limitations has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Loredana nato a Force il 08/12/1959dalla parte civile Santoni Francesco nato a Force il 12/01/1961dalla parte civile Santoni Antonietta nato a Force il 20/10/1962dalla parte civile Santoni Giovanna nato a Force il 25/11/1963dalla parte civile Santoni Giovanni nato a Force il 04/08/1965dalla parte civile Santoni Giacinta nato a Force il 17/05/1967dalla parte civile Santoni Stefano nato a Force il 29/06/1969nel procedimento a carico di:De Angelis Luciana nato a Force il 27/04/1958Marinucci Gabriele nato a Montalto delle Marche il 24/06/1954avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SabrinaPassafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi allarequisitoria scritta già depositata;udito, per le parti civili, l’avv.
Sergio Gabrielli, il quale si è riportato ai motivi diricorso e alla memoria, e ha insistito per l'accoglimento dello stesso,depositando, inoltre, conclusioni alle quali si è riportato;udito, per Luciana De Angelis e Gabriele Marinucci, l’avv. Nicoletta Di Giovanni,in qualità di sostituto processuale dell'avv. Giuseppe Villa, la quale, riportandosianche alle memorie scritte, ha insistito per la conferma del provvedimentoimpugnato, chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, riformando lapronuncia di condanna di primo grado, ha assolto per insussistenza del fattoLuciana De Angelis e Gabriele Marinucci dal reato di cui all’art. 485 cod. pen.perché, in concorso morale e materiale tra loro, avrebbero formato un falsotestamento apparentemente riconducibile alla persona di Vincenzo Santoni,apponendovi la firma apocrifa del de cuius.2.
Avverso la richiamata sentenza le parti civili costituite hanno propostoricorso per cassazione, mediante atto unitario a firma del comune difensore,articolando sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previstidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denunciano vizio di motivazione per carenza di unconfronto rigoroso e persuasivo con le ragioni della sentenza di condanna diprimo grado.Al riguardo pongono in rilievo che, pur non essendo necessaria unamotivazione rafforzata nell’ipotesi di ribaltamento di una decisione di condanna,tuttavia il giudice d’appello è tenuto a svolgere una critica adeguata e persuasivaalla pronuncia impugnata, critica assente nella fattispecie in esame, a fronte,peraltro, dell’ampio apparato argomentativo della pronuncia del Tribunale inordine alla falsità del testamento autografo, all’individuazione del Marinucci qualeautore materiale, al mancato confronto con le argomentazioni della decisione diprimo grado con l’esito della consulenza tecnica d’ufficio, agli indizi derivanti dalcomportamento rivelatore del Marinucci, alle dichiarazioni dei testi esaminati.2.2.
Con il secondo motivo lamentano nullità della sentenza per violazionedel principio di immediatezza in considerazione dell’omessa rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, specie con riguardo alle dichiarazioni rese dalperito nominato dal Tribunale, dai testimoni “chiave” che avevano riferitosull’incapacità a scrivere del de cuius (ossia Angela Papiri e Maria Accorsi),nonché dell’esame del Marinucci a fronte del mutamento sospetto della suagrafia.Soggiungono, altresì, che sarebbe stato necessario disporre una nuovaperizia.2.3. Con il terzo motivo denunciano inosservanza dell’art. 192 cod. proc.pen. per travisamento del fatto processualmente accertato e vizio di motivazionein ordine al vaglio delle risultanze peritali, in violazione dei principi di valutazionedella prova scientifica.La censura si sostanzia, essenzialmente, nell’avere la Corte territorialeeffettuato un vaglio in contrasto con il principio di valutazione unitaria delcompendio indiziario, incorrendo in contraddizioni insanabili rispetto a un quadroprobatorio convergente nel senso della colpevolezza della De Angelis e delMarinucci.2.4.
Con il quarto motivo le parti civili lamentano inosservanza degli art. 485e 491 cod. pen. per erronea interpretazione dell’elemento oggettivo del reato eviolazione dell’art. 533 cod. proc. pen.Al riguardo, sottolineano, in particolare, che la norma incriminatrice nonrichiede che la falsità del testamento e non anche la ipotetica conformità deldocumento alla volontà del testatore; inoltre, non sarebbe necessaria la probatiodiabolica richiesta dalla Corte territoriale sull’assoluta impossibilità a predisporrel’atto da parte del testatore.2.5.
Mediante il quinto motivo lamentano l’estensione al Marinucci, nonimpugnante, del giudicato favorevole della De Angelis.2.6. Con il sesto motivo deducono vizio di motivazione e omessa valutazionecritica della perizia d’ufficio di primo grado non rinnovata nel giudizio di appello,nell’ambito del quale era stata valorizzata solo la consulenza tecnica della difesa.2.7. Con il settimo motivo contestano l’apparente motivazione dellapronuncia censurata nella valutazione di prove decisive.CONSIDERATO IN DIRITTO1.In via preliminare occorre vagliare se sussiste, o meno, l’interesse adimpugnare delle parti civili ricorrenti.1.1.Al riguardo, va considerato che nella fattispecie per cui è processo lasentenza di condanna di primo grado non ha riconosciuto il richiesto risarcimentodel danno alle stesse, poiché dall’istruttoria non era emersa la sussistenza dialcun pregiudizio, né di carattere patrimoniale, in quanto la preventivasottoposizione a sequestro di tutti i beni del de cuius aveva impedito qualsivogliacondotta di appropriazione o distrazione dei predetti beni, né di carattere moralepatito da essi eredi legittimi.Nell’atto di appello le parti civili hanno puntualmente censurato sottoentrambi gli aspetti la decisione del Tribunale, ponendo in rilievo, per un verso,che non tutti i beni del compendio ereditario erano stati oggetto di sequestro, e,per un altro, che deve presumersi, a fronte di un delitto come quello di falsità deltestamento, una lesione della sfera emotiva degli eredi legittimi.A fronte del ribaltamento, da parte della Corte d’Appello, della decisione dicondanna, con una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, le particivili hanno incentrato effettivamente il proprio ricorso per cassazione sulle solequestioni afferenti la violazione delle regole della c.d. motivazione rafforzata edella corretta valutazione delle prove, senza riproporre le doglianze relative allestatuizioni civili.Di qui, nella propria requisitoria il Sostituto Procuratore Generale, anchesottolineando l’omesso riconoscimento del danno alle parti civili sin dallapronuncia di primo grado, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorsodelle stesse, poiché non hanno posto in rilievo come l’accoglimentodell’impugnazione avrebbe potuto incidere in senso favorevole sulla loroposizione e, pertanto, il c.d. interesse a ricorrere.Sia in memoria che nel corso dell’udienza pubblica la difesa delle parti civiliha replicato a tali conclusioni sottolineando, tra l’altro, la rilevanza preclusiva allostesso accertamento della falsità del testamento in sede civile derivante da unapronuncia assolutoria degli eredi testamentari per insussistenza del fatto.1.2.
Nel vagliare la questione, occorre rammentare, innanzi tutto, che leSezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’interesse al ricorso dellaparte civile, che ne rende ammissibile la proposizione, deve essere un interesseconcreto, il cui eventuale accoglimento deve procurare un vantaggio al ricorrenteo eliminargli un pregiudizio e che esso assume un contenuto di concretezza tuttele volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nellasua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivarel'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca ilriesame (Sez.
U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815, in motivazione).1.3. E’ necessario, per altro verso, considerare che nella fattispecie per cui èprocesso, a fronte dell’intervenuta prescrizione del reato, la disposizione delcodice di procedura penale sull’efficacia delle decisioni rese nel giudizio penale inquello civile con la quale occorre confrontarsi è quella dettata non già dall’art.652 cod. proc. pen., che riguarda il solo giudizio civile di danno, bensì quellacontemplata dall’art. 654 cod. proc. pen. che attiene all’efficacia delle predettedecisioni negli altri giudizi civili (e amministrativi).Questo perché il pregiudizio che subisce l’erede legittimo dalla designazionequale erede in un testamento del quale assume la falsità è quello di non poteressere erede del de cuius.Peraltro, rispetto al complesso delle previsioni dettate dagli artt. da 651 a654 cod. proc. pen., le Sezioni Unite civili di questa Corte, nel sottolineare cheesse costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazionedei giudizi penale e civile, talché non sono applicabili in via analogica oltre i casiespressamente previsti, hanno sottolineato che, di conseguenza, soltanto lasentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che ilfatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è statocompiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima),pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civileo amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (Sez.
U, n. 1768del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01).In sostanza, come si era sottolineato già in precedenza, in tema di effetti insede civile, ex art. 654 cod. proc. pen., della sentenza penale irrevocabiledi assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il "discrimen" traefficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e liberavalutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento dellarilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, purrivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservinorilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenzache dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal casol'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda daparte di detto giudice (Sez. 1, n. 22484 del 29/11/2004,Rv. 578324 – 01).1.4.
Dal complesso dei superiori principi, si ritrae che nella fattispecie inesame le parti civili hanno interesse a ricorrere poiché la decisione resa dallaCorte territoriale ha assolto la De Angelis e il Marinucci in quanto il fatto nonsussiste, ritenendo, a differenza della pronuncia di primo grado, il testamentovalido.Con conseguente preclusione per la parte ricorrente di far valere, in sedecivile, la falsità del testamento o, recte, di esperire vittoriosamente la relativaazione, nella quale spiegherebbe efficacia vincolante la decisione assolutoriadalla quale è “rimasto accertato che il fatto non sussiste” (Sez.
U civ., n. 1768del 26/01/2011, Rv. 616366 - 01).L’interesse a ricorrere della parte civile, dunque, va ben oltre quello diottenere un risarcimento del danno in conseguenza della falsità del testamento,dacché non era necessario argomentare al riguardo nel ricorso in esame, poichéla parte civile avrebbe interesse ad una pronuncia più favorevole per la suaposizione rispetto all’invalidità del testamento a prescindere dal riconoscimento,per effetto della stessa, del risarcimento del danno.Inoltre, l’avvenuta assoluzione degli imputati nel giudizio di appello hacomportato che la Corte territoriale non si sia dovuta pronunciare sulle censureritualmente spiegate in sede di gravame dalle parti civili sulla sussistenza anchedi un pregiudizio, di carattere patrimoniale e morale, derivante dall’assuntafalsità del testamento.2.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, con rilevanzaassorbente rispetto agli altri.2.1.
In proposito, occorre considerare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno chiarito che, sebbene il giudice d'appello che riformi in senso assolutoriola sentenza di condanna di primo grado non abbia l’obbligo di rinnovarel'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, deve offrire una motivazione puntuale eadeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusioneadottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).2.2.
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha violato tale principio.Sotto un primo aspetto, occorre rilevare, infatti, che la decisione impugnatanon ha, nella sintetica motivazione spesa per superare quella di primo grado(pag. 8-9), fatto alcun riferimento a questa e agli esiti, anche rispetto alle proveritenute decisive, limitandosi ad affermare la persuasività dell’oppostoconvincimento in base ad alcune dichiarazioni testimoniali che avrebberoconfermato la conflittualità del de cuius con alcuni fratelli e la volontà dibeneficiare, per questo motivo, la nipote De Angelis.
Inoltre, la sentenzaimpugnata ha argomentato sulla scorta dell’assunta persuasività delleconsiderazioni della consulenza tecnica di parte prodotta dalla stessa rispetto agliesiti della perizia svolta in primo grado, che non sono stati neppure ripercorsi.Sotto un secondo e concorrente aspetto, il vulnus argomentativo dellapronuncia censurata è vieppiù grave dato che, nelle more, era maturato iltermine di prescrizione, talché il giudice d’appello avrebbe potuto rendere unapronuncia assolutoria solo a fronte di elementi ictu oculi deponenti nel sensodell’innocenza degli imputati (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274).3.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore ingrado di appello.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli