Cassation appeal dismissed as personally signed by defendants violating mandatory defense representation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals inadmissible because they were personally signed by the defendants, Paolo Floro and Sam Daniel Ballout. The appeals challenged the sentencing for attempted burglary but violated the statutory requirement that such petitions must be filed by registered defense counsel. The court ruled that personal signing renders the filings void and ordered the defendants to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.; A cassation appeal cannot be personally filed by the accused and must be submitted by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte di appello di Bari.Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bari ha confermato lacondanna inflitta a Paolo Floro e Sam Daniel Ballout per il delitto di tentato furtoin abitazione, aggravato e in concorso, loro ascritto, commesso in Cellamare il 4giugno 2024.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distintidenunciando, ciascuno con un solo motivo, affidato a censure di contenutosovrapponibile, il vizio di motivazione in punto di determinazione dell’entità deltrattamento sanzionatorio loro applicato.3.
I ricorsi sono inammissibili perché personalmente sottoscritti dagli imputati.Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipodi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto,a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv.272010).4.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e comporta leconseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementiche valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescrittasanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si stima equodeterminare nella misura di euro quattromila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene Scordamaglia Grazia Rosa Anna Miccoli