Cassation court dismisses appeals against appellate sentencing in plea agreements due to procedural inadmissibility of penalty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Marco Merlini and Samantha Carabalone inadmissible regarding their sentencing in a plea agreement. The appellants argued that the continued penalties exceeded statutory minimums or were improperly increased, but the court ruled that such arguments fall outside the scope of reviewable issues in plea settlements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: In appeals against sentencing decisions made pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, only grounds concerning the party's intent to enter the agreement, the prosecutor's consent, and the content of the pronouncement are admissible, rendering arguments regarding the legality of the penalty determination inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
82avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Genova, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la penacomplessiva, per Marco Merlini, in quella di tre anni, mesi sei e giorni venti direclusione e, per Samantha Carabalone, in anni uno e mesi quattro di reclusionee in euro 1.600,00 di multa.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto,Marco Merlini, affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a tre motivi, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1.
Con il primo, deduce erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. perillegalità della pena indicata come pena base ai fini della continuazione poiché lapena più grave individuata in quella di cui al capo 3), a fronte dellariqualificazione del reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui al quinto commadell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stata determinata non già nelminimo edittale di tre anni di reclusione, bensì in misura superiore al minimoedittale, ossia in tre anni e sei mesi di reclusione.2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 81 cod.pen. per illegalità della pena individuata per i singoli aumenti ai fini del calcolodella continuazione, rimasti immutati rispetto a quelli del giudizio di primo grado,sebbene il Sostituto Procuratore Generale avesse chiesto che fossero ridotti.2.3.
Con il terzo motivo spiega analoghe doglianze rispetto a quelle operatein relazione al secondo.3. Ha proposto inoltre ricorso per cassazione avverso la medesima sentenzaanche l’imputata Samantha Carabalone affidandosi, con il proprio difensore difiducia, ad un unico motivo con il quale contesta l’aumento per i delitti di cui aicapi 1) e 2) a titolo di continuazione poiché, in contrasto con i principi enunciatidalle Sezioni Unite “Giglia”, è stato operato anche rispetto alla pena pecuniaria enon solo a quella detentiva, sebbene per i predetti delitti l’unica pena prevista siaquella detentiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in temadi concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170).3.Ciò posto, il primo motivo proposto dal Merlini è inammissibile poiché nonè pena illegale quella che, semplicemente, sia determinata al di sopra delminimo edittale all’interno della relativa cornice.4.
Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dallo stesso imputatoMerlini sono inammissibili in quanto la circostanza che il Sostituto ProcuratoreGenerale aveva richiesto la riduzione degli aumenti a titolo di continuazioneeffettuati dalla sentenza di primo grado è stata superata dal concordatointervenuto tra le parti, che ha consentito al ricorrente di beneficiare, per effettodella riqualificazione del delitto di cui al capo 1), di un trattamento sanzionatoriocomplessivamente più favorevole.E, d’altra parte, va sottolineato, in modo decisivo, che gli aumenti a titolo dicontinuazione operati dalla decisione impugnata e già da quella di primo gradonon erano illegali in forza dei criteri dettati al riguardo dall’art. 81 cod. pen.5.L’unico motivo di ricorso della Carabelone è inammissibile a fronte dellaprevisione sia per il delitto di cui ai capi 1) e 2), ossia quello di cui all’art. 453cod. pen., sia per quello ex art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990,tanto della pena detentiva quanto di quella pecuniaria.6.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli