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Ordinanza — n. 18414/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after appellate judgment deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory fifteen-day deadline for challenging the appellate judgment. The appellant argued that the court omitted a decisive fact regarding the tax agency's request for stamp duties and misapplied criminal law provisions. The court rejected these substantive arguments, ruling instead that the appeal was untimely because the appellant could not claim to be 'judged in absence' during the non-participated chamber session.

Regesto Legislator

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Art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period, even if the appellant was not present at the appellate chamber session, as the deposit of the judgment constitutes the reading in court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration judged in absence doctrine non-participated chamber session procedural default penalty inchiesta per falsità atti produzione tardiva di documenti reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.
Art. 598-bis cod. proc. pen.
A tale riguardo, è espressamente previsto,nel nuovo art. 598-bis cod. proc. pen., che il deposito della sentenza equivale allalettura in udienza ai fini di cui all’art.
Art. 545 cod. proc. pen.
pen., che il deposito della sentenza equivale allalettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 cod. proc. pen., con disposizione checonsente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo deitermini per impugnare, ai sensi dell’art.
Art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
pen., con disposizione checonsente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo deitermini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
pen., con disposizione checonsente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo deitermini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod.
Art. 544, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 172, comma 4 cod. proc. pen.
- computato a far data dal 12 novembre 2025, considerato che ancheper il calcolo dei termini di impugnazione vale la norma generale di cui all’art. 172,comma 4, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiaratacon procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 598-bis cod.proc. pen
Con sentenza dell’11 novembre 2025, corredata da motivazione contestuale,pronunciata in esito a camera di consiglio non partecipata ex art. 598-bis cod.proc.
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41543 del 18/12/2025
Sez. 6, n. 4830 del 18/11/2025
Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021
(Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv.
Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020
Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020
Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025
pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv.
Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018
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Testo completo

rte di appello di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza dell’11 novembre 2025, corredata da motivazione contestuale,pronunciata in esito a camera di consiglio non partecipata ex art. 598-bis cod.proc. pen., la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunaledi Oristano del 3 febbraio 2023, che aveva condannato Luciano Demontis per ildelitto di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, aggravato ai sensidell’art. 99, comma 4, cod. pen., accertato in Oristano il 25 settembre 2017.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell'imputato con due motivi, con i quali ha denunciato il vizio di motivazione inordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, essendosi omesso l’esamedi un fatto decisivo (ossia, che la stessa Agenzia delle Entrate aveva richiesto ilpagamento dei bolli relativi al periodo 2011-2020 a Ottavio Fadda, indicato comeacquirente del veicolo), e il vizio di inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale con riferimento agli artt. 482 e 476 cod. pen. in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.3.1. L’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., con riferimento agli «adempimenticonnessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice», sancisce che «l’avvisodel deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito allacamera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazionedel dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e aidifensori delle altre parti».La Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 ha precisato, con riferimento a taledisposizione, che, però, «si tratta di mera comunicazione “di cortesia”, senza alcunvalore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa aldeposito del provvedimento in udienza.

A tale riguardo, è espressamente previsto,nel nuovo art. 598-bis cod. proc. pen., che il deposito della sentenza equivale allalettura in udienza ai fini di cui all’art. 545 cod. proc. pen., con disposizione checonsente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo deitermini per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6,n. 41543 del 18/12/2025, non massimata; Sez. 6, 4830 del 18/11/2025, dep.2026, non massimata).3.2. Ciò posto, nel caso di specie, scaduto il termine per impugnare il 26 novembre2025, giorno non festivo, coincidente con la scadenza del termine per impugnaredi quindici giorni, stabilito dagli artt. 585, comma 1, lett.

a) e 544, comma 1, cod.proc. pen. - computato a far data dal 12 novembre 2025, considerato che ancheper il calcolo dei termini di impugnazione vale la norma generale di cui all’art. 172,comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4,n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927; Sez. 6, n. 25598 del27/05/2020, Rv. 279874) -, il ricorso per cassazione è stato depositato il 28novembre 2025.3.3. Né il ricorrente avrebbe potuto giovarsi, ai fini della presentazione del ricorsoper cassazione, dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione,previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: infatti, questa Corte haescluso che l'imputato appellante possa considerarsi "giudicato in assenza" nelcaso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale nonpartecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01;

Sez.2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 - 01).4. L'inammissibilità dell'impugnazione per la causa indicata deve essere dichiaratacon procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez.5, n. 30117 del 14/03/2018, Rv. 273488).5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene Scordamaglia Grazia Rosa Anna Miccoli