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Ordinanza — n. 18406/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing proportionality and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence for attempted burglary, arguing flaws in sentencing proportionality and the legal qualification of the crime. The court rejected these claims because arguments concerning sentencing balance are inadmissible under Article 448, and legal qualification errors must be manifest and specific to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Sentencing appeals based on proportionality are inadmissible, and legal qualification errors are only admissible if manifest, immediate, and clearly eccentric to the charges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality legal qualification error manifest error standard Article 448 criminal procedure tentato furto reati contro il patrimonio furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, vale rammentare che, come più volte affermatonella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma2-bis, cod.
Art. 133 cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti,non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamentogiuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profilicommisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cuiall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti,non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamentogiuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profilicommisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cuiall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze delreato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (tra lemolte, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ale di VareseUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Varese applicava al ricorrente,per il delitto di tentato furto in abitazione, la pena concordata con il PubblicoMinistero.2. Avverso tale decisione l’imputato propone ricorso per cassazione,affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorioirrogato.2.2. Mediante il secondo motivo lamenta, inoltre, violazione di legge inordine agli elementi costitutivi del fatto di reato e alla qualificazione giuridicadello stesso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Quanto al primo motivo, vale rammentare che, come più volte affermatonella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti,non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamentogiuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profilicommisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cuiall'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze delreato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (tra lemolte, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509.3.

Con riferimento al secondo motivo, secondo il consolidato indirizzointerpretativo di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiestadelle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensidell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica delfatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza esenza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto delcapo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, comeavvenuto nella fattispecie in esame, in modo aspecifico e non autosufficiente,una violazione di legge o di valutazione non immediatamente evincibile daltenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (ex aliis, Sez.4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023;

Sez. 5, n. 33145 del08/10/2020, Cari, Rv. 279842).3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto in violazione di una formalitàprescritta dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli