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Ordinanza — n. 18224/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction in plea agreement due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18224/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the legislative framework for plea agreements does not permit cassation review of sentencing reductions. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence based on generic mitigating circumstances, arguing procedural flaws. The court ruled that only defects regarding the parties' intent to enter the plea are reviewable, excluding substantive sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentencing reductions are inadmissible unless they concern the parties' intent to access the agreement or the content of the appellate pronouncement.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentencing reduction inadmissible de plano procedural defect Italian criminal procedure aggravamento della pena controllo della commisurazione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Gaetano Lanzone ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli in data 23 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
proc.pen., e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
art. 599-bis cod.proc. pen
Gaetano Lanzone ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli in data 23 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art.
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Testo completo

E D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Gaetano Lanzone ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli in data 23 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen. nella misuradi mesi otto di reclusione ed euro 50,00 di multa, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.2.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile.Con riguardo al concordato in appello, la modifica legislativa introdotta con lalegge n. 103/2017 non ha previsto alcuna ipotesi di censure ricorribili percassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delleparti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso perquei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusiin una illegalità della sanzione inflitta (cfr.

Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Luca Pistorelli