Sentenza — n. 18222/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAELO nato a ZIBELLO il 18/11/1950MANFREDI PAOLO nato a SAN SECONDO PARMENSE il 19/01/1975avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta,che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Udito l’avv. Marcello Lattari per Paolo Manfredi e, in quanto sostituto processualedegli avvocati Benedini e Guarneri, per Umberto Censi e Angelo Guatelli, il qualesi riporta a tutti i motivi dei ricorsi depositati; chiede per tutti gli imputatil'annullamento della sentenza impugnata; in via gradata la declaratoria dellaprescrizione; in ogni caso la revoca della disposta confisca;udito l’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640-ter cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 18222/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ha inoltre ritenuto che la vicenda fosse riconducibile altentativo di ottenere un finanziamento regionale mediante la simulazione di vocidi spesa non dovute e non aderenti al contenuto del bando regionale; tuttavia,non riteneva sussistere l’univocità e idoneità degli atti ad indurre in errore ifunzionari regionali.3.3. La Corte d’appello, condividendo i motivi di censura del Pubblicoministero, riformava la sentenza condannando entrambi gli imputati per i reati loroascritti.4. Avverso tale sentenza Umberto Censi e Angelo Guatelli hanno propostoricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.
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ELO nato a ZIBELLO il 18/11/1950MANFREDI PAOLO nato a SAN SECONDO PARMENSE il 19/01/1975avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Sciarretta,che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Udito l’avv. Marcello Lattari per Paolo Manfredi e, in quanto sostituto processualedegli avvocati Benedini e Guarneri, per Umberto Censi e Angelo Guatelli, il qualesi riporta a tutti i motivi dei ricorsi depositati; chiede per tutti gli imputatil'annullamento della sentenza impugnata; in via gradata la declaratoria dellaprescrizione; in ogni caso la revoca della disposta confisca;udito l’avv.
Carmelo Panico, difensore di Luca Boccacci, che insiste perl'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 27 ottobre 2023, depositata il 4 settembre 2025, laCorte d’appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Parma, haritenuto Umberto CENSI e Angelo GUATELLI responsabili dei reati di truffaaggravata (capo 15) e falso (capo 16), condannandoli alla pena di anni uno e mesisei di reclusione, e disponendo, ai sensi dell’art. 640-ter cod. pen., la confiscadiretta o per equivalente del profitto, fino all’importo di euro 12.296,00.Ha inoltre ritenuto Luca Boccacci e Paolo Manfredi responsabili dei reati ditruffa aggravata (capo 17) e falso (capo 18), condannandoli alla pena di anni unoe mesi sette di reclusione, e disponendo, ai sensi dell’art. 640-ter cod. pen., laconfisca diretta o per equivalente del profitto, fino all’importo di euro 9.972,76.2.
Conviene ripercorrere i fatti oggetto del giudizio e le vicende processuali.2.1. La posizione di Umberto Censi e Angelo Guatelli (capi 15 e 16).Con sentenza in data 12 gennaio 2022, il Tribunale di Parma, all’esito digiudizio abbreviato, ha assolto per non aver commesso il fatto Umberto Censi eAngelo Guatelli dai reati ascritti.Era loro contestato, in concorso con Censi Andrea (sindaco del Comune diPolesine Zibello) Michelotti Simone, e Usberti Gianpietro, giudicati separatamente,di avere indotto mediante artifici e raggiri, il responsabile del settore affari generalidel Comune di Polesine Zibello a liquidare alla Associazione Servizi alle Chiese uncontributo pari ad euro 12.296 per attività connesse ad iniziative pubbliche svoltenei mesi di novembre e dicembre 2015.
In realtà, secondo la prospettazioneaccusatoria, tale somma era stata utilizzata per il pagamento di due fattureemesse dagli imprenditori Simone Michelotti e Carlo Galli in relazione all’attivitàda essi svolta su incarico del sindaco Andrea Censi ma senza un provvedimentoformale.Era altresì contestato agli imputati di aver contribuito alla formazione epresentazione di una richiesta da parte dell’Associazione al Comune perl’erogazione del contributo per le spese sostenute per la manifestazione“November pork 2015”.Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, il sindaco AndreaCensi aveva incaricato verbalmente l’imprenditore Simone Michelotti dellainstallazione delle illuminazioni per il Natale 2015 e l’imprenditore Carlo Galli diallestire l’impianto elettrico per la manifestazione “November pork 2015”.Per poter pagare tali attività, Andrea Censi aveva fatto approvare dalla Giuntacomunale lo stanziamento della somma di 21.000 euro a titolo di contributo per leLo scopo era quello di liquidare all’Associazione delle Chiese la somma con la qualeprovvedere poi al pagamento dei due imprenditori, oltre che la somma ricevuta inprestito a titolo personale dal Censi.La suddetta Associazione, dopo aver ricevuto le fatture di Michelotti e Galli,aveva formato una falsa nota di rendicontazione a firma del Presidentedell’Associazione, don Gianni Regolani, che veniva depositata in Comune il 22gennaio 2016.
Pochi giorni dopo, Umberto Censi si era recato in banca perdepositare due ordini di bonifico in favore di Michelotti e Galli. La disposizione diprocedere al pagamento veniva data il 5 febbraio 2016 e il 10.3.2016.A seguito dei chiarimenti forniti dal sindaco Andrea Censi al Commissarioprefettizio, nonché della ulteriore documentazione richiesta dal responsabile affarigenerali del Comune, il contributo veniva erogato all’Associazione il 14 giugno2016. In tal modo i due imprenditori venivano pagati dall’Associazione delle Chiese2.2. Il GUP, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati dai reatiloro ascritti per non aver commesso il fatto,Secondo la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, il sindaco AndreaCensi aveva incaricato verbalmente l’imprenditore Simone Michelotti dellainstallazione delle luminare di Natale 2015 e l’imprenditore Carlo Galli di allestirel’impianto elettrico per la manifestazione “November pork 2015”.Per poter pagare tali attività, Andrea Censi aveva fatto approvare dalla Giuntacomunale lo stanziamento della somma di 21.000 euro a titolo di contributo per leLo scopo era quello di liquidare all’Associazione alle Chiese la somma stanziata conla quale provvedere poi al pagamento dei due imprenditori, oltre che la sommaricevuta in prestito a titolo personale dal Censi.L’Associazione delle Chiese, dopo aver ricevuto le fatture di Michelotti e Galliaveva formato una falsa nota di rendicontazione a firma del Presidentedell’Associazione, don Gianni Regolani, che veniva depositata in Comune il22.1.2016.
Pochi giorni dopo, Umberto Censi si recava in banca per depositaredue ordini di bonifico in favore di Michelotti e Galli. La disposizione di procedere alpagamento veniva data il 5.2.2016 e il 10.3.2016.A seguito dei chiarimenti forniti dal sindaco al Commissario prefettizio, nonchéalla ulteriore documentazione richiesta dal responsabile affari generali delComune, il contributo veniva erogato all’Associazione il 14 giugno 2016. In talmodo i due imprenditori venivano pagati dall’Associazione delle Chiese attraversoil finanziamento erogato dal Comune.Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati dai reatiloro ascritti per non aver commesso il fatto.In particolare, il giudice ha ritenuto che l’effettuazione dei bonifici in favoredegli imprenditori da parte di Umberto Censi non consentisse di desumere laconsapevolezza del medesimo di prendere parte al delitto di truffa, tanto più chel’imputato aveva dichiarato che il pagamento delle fatture era stato deliberatoall’unanimità dal direttivo dell’Associazione.
Quanto a Guatelli, il Tribunale haritenuto che non vi fosse la prova della sua consapevolezza in ordine alla falsitàdelle note di rendicontazione depositate dai due imprenditori. Ha inoltre rilevatoche dalle dichiarazioni di Gianpietro Usberti era emerso che la documentazionepresentata dall’Associazione al Comune per ottenere il contributo, era stata curatadal suo studio, e dunque non da Guatelli. Né elementi diversi emergevano dallaconversazione intercettata intercorsa tra Guatelli e Andrea Censi.2.3. La Corte d’appello di Bologna, a seguito di impugnazione del Pubblicoministero, ha ribaltato tale decisione, ritenendo gli imputati responsabili dientrambi i reati loro ascritti.A fondamento della decisione ha evidenziato che le prestazioni degliimprenditori Michelotti e Galli erano state richieste dal sindaco Andrea Censi e nondall’Associazione delle Chiese; che la richiesta di erogazione del contributo daparte dell’Associazione serviva a pagare gli imprenditori che non potevano esserepagati dal Comune in mancanza di affidamento o contratto; che l’Associazioneaveva dato la propria disponibilità a utilizzare il contributo per effettuare talepagamento.La sentenza impugnata ha ravvisato gli estremi della truffa nell’averfalsamente rappresentato al Comune che i soldi del contributo erano destinati allespese sostenute dall’Associazione per le manifestazioni.
Di ciò gli imputati eranoconsapevoli: Censi, in quanto aveva dato disposizione alla banca per effettuare ibonifici in favore degli imprenditori; Guatelli in quanto aveva depositato in Comunela nota del 31.5.2016 recante la rendicontazione delle spese sostenute con firmafalsa di don Regolani, circostanza che dimostrava, unitamente alla conversazioneintercettata, che egli era pienamente informato della vicenda.3. La posizione di Luca Boccacci e Paolo Manfredi.3.1. Con la medesima sentenza in data 27 ottobre 2023, emessa all’esito digiudizio abbreviato, il GUP ha assolto per non aver commesso il fatto Luca Boccaccie Paolo Manfredi dai reati ascritti.Era loro contestato, in concorso con Andrea Cenci e Giovanni De Feo, giudicatiseparatamente, di avere indotto con artifici e raggiri i responsabili del serviziofinanziario del Comune di Zibello (per il 2015) e del Comune di Polesine Zibello(per il 2016) a liquidare all’AVIS, sezione Pieveottoville, i contributi erogati dallaRegione Emilia-Romagna, che, quanto a euro 9.972,76, venivano utilizzati perretribuire l’arch.
Boccacci per le misurazioni e lo studio di fattibilità dellaristrutturazione dell’edificio comunale ex scuola, sito in loc. Pieveottoville; attività,queste, che erano state svolte su incarico del sindaco Censi senza alcun contrattoo atto amministrativo. A tal fine, gli imputati inducevano i funzionari del Comune,sul falso presupposto della regolarità della procedura, a liquidare la suddettasomma e a emettere i corrispondenti mandati di pagamento.3.2. Il GUP ha assolto entrambi gli imputati affermando innanzitutto chel’ipotetica offesa sarebbe stata arrecata non al Comune, che comunque avevaottenuto lo studio di fattibilità realmente effettuato, ma alla Regione che stavaerogando il contributo.
Ha inoltre ritenuto che la vicenda fosse riconducibile altentativo di ottenere un finanziamento regionale mediante la simulazione di vocidi spesa non dovute e non aderenti al contenuto del bando regionale; tuttavia,non riteneva sussistere l’univocità e idoneità degli atti ad indurre in errore ifunzionari regionali.3.3. La Corte d’appello, condividendo i motivi di censura del Pubblicoministero, riformava la sentenza condannando entrambi gli imputati per i reati loroascritti.4. Avverso tale sentenza Umberto Censi e Angelo Guatelli hanno propostoricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.
Il primo motivo denuncia violazione di legge in quanto la Corte territorialeavrebbe condannato gli imputati senza che fosse intervenuto l’accertamento dellaresponsabilità del sindaco Andrea Censi, per il quale si è proceduto separatamentecon rito ordinario. Difetterebbe pertanto l’accertamento di una parte essenzialedel fatto contestato.4.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge perché difetterebbela prova dell’elemento soggettivo del dolo in ordine alla partecipazione deiricorrenti sia alla truffa sia al falso non essendo emerso che essi fosseroconsapevoli che la somma deliberata dal Comune quale contributo dovesse servireper un pagamento di due imprenditori per attività svolte su incarico del sindaco.4.3.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge per avere la sentenzaimpugnata omesso di valutare i dati probatori favorevoli agli imputati emergentidagli atti e in particolare le testimonianze acquisite nel corso delle indaginidifensive.5. Il ricorso proposto da Luca Boccacci formula un’unica, articolata censuracon cui deduce vizio di motivazione. Difetterebbe invero quella motivazionerafforzata che deve sorreggere il ribaltamento della pronuncia di assoluzione, dalmomento che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a “ricalcare” i motivi diappello prospettati dal Pubblico ministero svolgendo argomentazioni inidonee aesplicitare il ragionamento decisorio seguito.
Inoltre, avrebbe riformato lasentenza assolutoria pur in assenza di prova della responsabilità dei ricorrenti, edanzi travisando il contenuto della memoria difensiva depositata in giudizio.6. Il ricorso proposto da Paolo Manfredi propone due motivi di censura.6.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione. La sentenza impugnatasarebbe graficamente priva di motivazione in ordine alla posizione del ricorrentein relazione ai reati contestati, che dunque non avrebbe esplicitato le ragioni delribaltamento della decisione di primo grado, limitandosi a condividere le ragioniespresse nei motivi di appello del Pubblico ministero.
Tanto determinerebbe lanullità della stessa.6.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla omessadeclaratoria di prescrizione dei reati ascritti al capo 18), maturata prima dellapronuncia della sentenza stessa.In relazione alle condotte di falso commesse in data 11 dicembre 2015 (capo18-a) e in data 14 dicembre 2015 (capo 18-b e 18-c), anche tenuto conto delperiodo di “sospensione COVID”, la prescrizione era maturata rispettivamente il15 e il 18 agosto 2023, e perciò anteriormente alla deliberazione della sentenza disecondo grado.
La Corte d’appello, omettendo di rilevare la causa estintiva,sarebbe incorsa nel denunciato vizio.7. In data 11 febbraio, l’avv. Panìco, difensore di Luca Boccacci, munito diprocura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi proposti da Umberto Censi e Angelo Guatelli sono fondati neitermini di seguito specificati.2. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare innanzitutto il secondomotivo. Esso è fondato con assorbimento delle restanti censure.2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,la sentenza di appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado (siaassolutoria che di condanna) si caratterizza per un obbligo peculiare e rafforzatodella sua tenuta processuale, logica e argomentativa, che si aggiunge a quellogenerale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà,desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Insostanza, in mancanza di elementi sopravvenuti, non è sufficiente «una mera ediversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed iviritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che siacaratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dalprimo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venirmeno ogni ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv.253718. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01;Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 - 01).Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, nel caso in cui, «perdiversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti e o per le nuoveeventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire aconclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora eglirisolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nellastruttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata –delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazionied argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egliriesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primogrado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quelloulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza noncondivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delledifformi conclusioni» (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 -01).Si è altresì precisato che il giudice di appello, che riformi totalmente ladecisione di primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio,alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni dellarelativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 - 01)In sostanza, l’obbligo di motivazione rafforzata impone al giudice di appello dipredisporre un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, in gradocioè di conferire alla “nuova” decisione la maggior solidità possibile, fondata suun’analisi approfondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confrontocritico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate leragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono unadiversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficiente la mera prospettazionedi una ricostruzione alternativa dei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep.2026, D’Ambrosio, Rv. 289123 – 02).Tale obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativopeculiare nell’ipotesi in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primogrado, pervenga ad una decisione di condanna.
In tal caso, invero, egli deve nonsolo vagliare criticamente il ragionamento probatorio culminato con la decisionedel primo giudice, ma altresì articolare un proprio ragionamento che porti aritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della colpevolezzadell’imputato.2.2. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha fondato la decisioneassolutoria sulle seguenti circostanze:- insussistenza di elementi per ritenere che gli imputati avessero predispostole note di rendicontazione false a firma di don Regolani, attraverso cuil’Associazione aveva chiesto al Comune l’erogazione del contributo;- l’esecuzione dei bonifici da parte di Umberto Censi in favore degliimprenditori Michelotti e Galli non era indicativa di una sua consapevolepartecipazione al delitto di truffa aggravata ai danni del Comune, anche inconsiderazione del fatto che l’imputato, in sede di interrogatorio, aveva dichiaratoin modo credibile che il pagamento delle fatture era stato deliberato all’unanimitàdal direttivo dell’Associazione;- non vi era prova che Guatelli fosse a conoscenza della falsità delle note direndicontazione presentate in Comune, atteso che egli non si occupava dellacontabilità dell’Associazione, la cui tenuta era affidata alla società di servizi gestitada Giampietro Usberti; neppure vi era la prova che egli avesse depositato inComune la falsa nota di rendicontazione, né che fosse a conoscenza della falsitàdella firma apposta sulla nota del 31 maggio 2016.
Di contro, vi erano ledichiarazioni di Usberti, che aveva affermato che la rendicontazione necessaria perottenere il contributo era stata predisposta e trasmessa al Comune dal suo studio;- ha escluso che avesse valore decisivo la conversazione tra Guatelli e AndreaCensi (allora sindaco del Comune), intercettata il 27 maggio 2016, nella qualeGuatelli chiedeva notizie delle fatture che riguardavano l’Associazione; essa è stataritenuta idonea a dimostrare che l’imputato fosse a conoscenza della falsità dellanota di rendicontazione depositata in Comune e che egli avesse contribuito allasua formazione.2.3.
A fronte di tali plurimi elementi, la Corte territoriale, nel riformare lasentenza di primo grado e ritenere gli imputati responsabili dei reati ascritti, haaffermato che:- era pacifico che la richiesta di erogazione del contributo, avanzatadall’Associazione delle Chiese come rimborso delle spese da essa sostenute per lemanifestazioni di novembre e dicembre 2015, in realtà serviva a pagare i servizisvolti da due imprenditori, che altrimenti non avrebbero potuto essere remuneratiin mancanza di incarico formale, consistendo in ciò la truffa contestata;- la responsabilità di Censi emergeva dal fatto che egli, appena quattro giornidopo il deposito delle note di rendicontazione in Comune, aveva disposto il bonificoin favore degli imprenditori sui conti correnti dell’Associazione;- dalla conversazione intercettata e dal deposito della nota del 31 maggio2016 emergeva la preoccupazione di Guatelli in ordine all’erogazione delcontributo, dimostrando che egli aveva preso parte alla fase preliminare allaerogazione dello stesso e la sua piena consapevolezza dello scopo della notadepositata in Comune.2.4.
Si tratta di una motivazione gravemente viziata.La Corte territoriale ha senz’altro eluso l’obbligo di motivazione rafforzata acui era tenuta. E invero, essa si è limitata, in modo sostanzialmente apodittico, adaffermare che le condotte poste in essere dagli imputati integrassero, oltre ogniragionevole dubbio, tanto l’elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reatodi truffa ai danni del Comune, senza esaminare tutti gli elementi acquisiti evalorizzati dal GUP. Ha inoltre omesso di operare un confronto analitico estringente con la motivazione della sentenza di primo grado, sulla base dei motividi impugnazione, al fine di evidenziarne le criticità; soprattutto, non si è in alcunmodo confrontata con gli elementi probatori in atti, tra cui, in particolare, ledichiarazioni di Giampietro Usberti, commercialista dell’Associazione, il qualeaveva esplicitamente affermato di aver curato e trasmesso la documentazionenecessaria alla erogazione del contributo.Ha altresì trascurato di valutare le testimonianze degli altri membridell’Associazione, raccolte dalla difesa e prodotte in giudizio, da cui emergeva cheil pagamento anticipato delle fatture emesse dai due imprenditori nell’interessedel Comune era stato deliberato dall’Associazione, i cui membri dunque ne eranotutti a conoscenza.
Neppure ha chiarito le ragioni per cui ha riconosciuto allaconversazione intercettata un valore probatorio decisivo, a fronte della contrariavalutazione espressa dal giudice di primo grado.Per superare il giudizio assolutorio di primo grado, la Corte di appello, inpochissime pagine, si è limitata a ricostruire in modo alternativo i fatti,valorizzando specifici segmenti di prova, senza tuttavia confrontarsi con l’articolatocompendio indiziario valorizzato dal GUP, in tal modo contravvenendo all’obbligodi motivazione rafforzata.2.5. Ciò posto, occorre rilevare che entrambi i reati, contestati comecommessi in data 14 giugno 2016, risultano prescritti il 14 dicembre 2023,successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non prevale nel caso di annullamento,per difetto di motivazione rafforzata, della sentenza di appello che abbiacondannato l'imputato in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado (Sez.2, n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv. 279431 – 01).
Infatti, in mancanza delpresupposto processuale della motivazione rafforzata, nei termini sopra delineati,l’esito assolutorio non può essere vanificato dalla sopravvenuta prescrizione deireati.Se è vero che per superare la causa estintiva del reato, collegata allaprescrizione dei reati nel frattempo intervenuta, occorrerebbe una condizione dievidenza dell’estraneità ai fatti contestati al ricorrente, rilevante ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., tuttavia, i ricorrenti erano stati assolti e la loroinnocenza è stata esclusa dalla Corte di appello sulla base di un percorsoargomentativo censurabile e non più emendabile (per il circoscritto ambito delgiudizio in conseguenza della prescrizione).
Ne consegue che ove manchi unamotivazione rafforzata idonea a superare la sentenza di assoluzione di primogrado, non è la causa di estinzione del reato a prevalere, prevalendo, al contrario,il giudizio assolutorio che non è stato adeguatamente confutato (Sez. 1, n. 15524del 06/03/2018, 2018, Rv. 272613; Sez. 2, n. 18182 del 06/02/2020, S., Rv.279431 – 01).2.6. Ciò comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata senzarinvio nei confronti di Censi Umberto e Guatelli Angelo perché non hannocommesso il fatto.3. Il ricorso proposto da Luca Boccacci è fondato.3.1.
I giudici d’appello hanno affermato la responsabilità di Boccacci sul rilievoche dalla documentazione sequestrata emergeva che i rilievi e la planimetriaaventi ad oggetto la ex scuola di Pieveottoville erano stati tutti effettuati nei mesidi luglio e settembre 2015 e perciò anteriormente alla delibera del 10 dicembrecon cui la Giunta comunale aveva deliberato di partecipare al bando della Regione.Hanno inoltre affermato che l’imputato, nella propria memoria difensivadepositata al GUP il 2.9.2021, aveva dichiarato di non aver ricevuto alcun incaricodal sindaco, ma di essersi rivolto di propria iniziativa al nuovo Comune nellaprimavera del 2015, proponendo un project financing per recuperare la ex scuolain stato di abbandono.
In tal modo l’imputato aveva fatto riferimento al nuovoComune di Polesine Zibello, riferendo però circostanze accadute prima dellafusione dei comuni, avvenuta con legge regionale del 23.12.2015. In ogni casoaveva confermato il proprio interesse all’iniziativa e il coinvolgimento del sindacoAndrea Censi già dalla primavera del 2015, mentre non risultava che si fosserecato sui luoghi dopo il settembre 2015, sicché doveva ritenersi che tutte leRisulta evidente come le poche righe nelle quali si articola la motivazione dellaCorte d’appello non costituiscano affatto quella motivazione rafforzata necessariaper giustificare il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado.
Si tratta,piuttosto, di motivazione scarna, che si limita a richiamare alcuni elementi messiin evidenza dall’appello del pubblico ministero, senza confrontarsi in modo realecon la sentenza di primo grado e omettendo di ricostruire un ragionamento,secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, idoneo a fondare un giudiziodi colpevolezza.Si impone, pertanto, anche in tal caso l’annullamento della sentenzaimpugnata.3.2. Tuttavia, poiché l’imputato ha espressamente dichiarato di rinunciare allaprescrizione dei reati nel frattempo maturata, deve essere disposto il rinvio allaCorte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio.4.
Il ricorso proposto da Paolo Manfredi è fondato.La Corte territoriale ha riformato la sentenza di assoluzione di primo grado,condannando l’imputato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione edisponendo la confisca diretta o per equivalente del profitto nella misura di euro9.972,76, senza spendere neppure una parola in ordine alla sua posizione. Siversa, pertanto, in un’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, in quantoanche graficamente inesistente, la quale impone l’annullamento della sentenzaimpugnata.I reati, contestati come commessi in data 10 gennaio 2017, la truffa, e 22dicembre 2016, l’ultimo di falsi, risultano prescritti successivamente alla pronunciadella sentenza di appello, sicché per le ragioni esposte in precedenza e daintendersi qui integralmente richiamate, la sentenza impugnata deve essereannullata senza rinvio nei confronti di Paolo Manfredi perché non ha commesso ilfatto.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Censi Umberto,Guatelli Angelo e Manfredi Paolo in relazione ai capi rispettivamente contestatiperché non hanno commesso il fatto. Annulla la medesima sentenza nei confrontidi Boccacci Luca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Bologna.Così deciso il 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Luca Pistorelli