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Sentenza — n. 18221/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18221/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18221/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica della difesa del 2.5.2026, con la quale sono stati ribaditii motivi di ricorso e si è insistito per il loro accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di ReggioCalabria, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale diPalmi nei confronti di Francesco Mercuri, ha assolto lo stesso dal reato dibancarotta fraudolenta documentale, contestata al capo c), ed ha confermato lacondanna per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b),rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, limitatamentealla pena principale.2.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 220 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 18221/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.Il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo rideterminato la penaprincipale a seguito dell’assoluzione dal capo c), ha omesso qualsiasi statuizioneespressa in ordine alla durata delle pene accessorie previste dall’ultimo commadell’art. 216 legge fall.A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite Suraci (Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), la durata delle pene accessorie previste per ireati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, madeve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamentemotivata.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reati contro il patrimonio danno patrimoniale procurato con astuzia circostanza attenuante caso di garanzia bancaria irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
276286), la durata delle pene accessorie previste per ireati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, madeve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamentemotivata.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen
pen., poiché il curatore non è né autorità giudiziaria né poliziagiudiziaria, né la sua attività è riconducibile a quelle ispettive o di vigilanzacontemplate dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; in tal senso si sono espresse,tra le altre, Sez.
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Testo completo

di appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Antonietta Picardi, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica della difesa del 2.5.2026, con la quale sono stati ribaditii motivi di ricorso e si è insistito per il loro accoglimentoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso la Corte di appello di ReggioCalabria, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale diPalmi nei confronti di Francesco Mercuri, ha assolto lo stesso dal reato dibancarotta fraudolenta documentale, contestata al capo c), ed ha confermato lacondanna per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b),rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, limitatamentealla pena principale.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Mercuri consta di quattromotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge processuale (in relazioneall’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.) perché nel dispositivo della sentenzaimpugnata mancherebbe la parte relativa alla conferma della statuizione di primogrado in relazione al capo b) dell’imputazione, vizio non emendabile con laprocedura di correzione materiale.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agliarticoli 216 ultimo comma legge fall., 133 e 133-bis cod. pen., perché la Corte diappello, pur rideterminando la pena principale, non avrebbe ridotto le peneaccessorie, la cui commisurazione è strettamente collegata all’entità della prima.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione della disposizionedi cui all’art. 219, comma 3, legge fall. e omessa motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3,legge fall., nonostante lo scarso valore degli automezzi distratti, questione nonaffrontata dalla Corte di appello se non in modo apodittico nella parte relativa allasussistenza dell’elemento psicologico del reato.2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cui agliarticoli 63, 64 cod. proc. pen., 11 e 117 Cost. e 6 Cedu nella parte in cui sonostate valorizzate, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato,le dichiarazioni rese dallo stesso al curatore fallimentare, in contrasto con lesentenze della Corte Edu del 17 dicembre 1996, Sanders contro Regno Unito e 27aprile 2004 Kanslac contro Regno Unito.3. La Procura Generale ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.Con memoria di replica del 2.5.2026, la difesa ha ribadito i motivi di ricorsoed insistito per il loro accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo in relazione al secondomotivo, mentre nel resto deve essere rigettato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per incompletezza deldispositivo, sul rilievo che, a seguito dell’assoluzione dal reato di cui al capo c), laCorte territoriale non avrebbe espressamente precisato la conferma della decisionedi primo grado nel resto (ovvero la condanna per il reato di cui al capo b).Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riformaparziale, non determina nullità allorché, mediante il coordinamento tra dispositivoe motivazione, sia possibile ricostruire con certezza il contenuto precettivo delladecisione, non ricorrendo in tal caso un contrasto insanabile tra le due componentidel provvedimento; principio, questo, affermato, tra le altre, da Sez. 2, n. 32907del 03/05/2017, P.G. in proc.

Rv. 270657, e coerente con il più generaleinsegnamento secondo cui solo l’obiettiva impossibilità di individuare il comandogiudiziale si traduce in vizio invalidante.Nel caso in esame, la statuizione della Corte di appello è del tutto univoca: ilgiudice di secondo grado, infatti, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo c)ed ha rideterminato la pena in relazione all’unico residuo addebito di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui al capo b), confermando dunque in modo implicitoma inequivocabile la condanna di primo grado.Non ricorre, pertanto, alcuna lacuna idonea a determinare incertezza sulcontenuto del giudicato, risolvendosi l’omissione denunciata in un profilomeramente formale, privo di qualsiasi incidenza.2.

Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.Il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur avendo rideterminato la penaprincipale a seguito dell’assoluzione dal capo c), ha omesso qualsiasi statuizioneespressa in ordine alla durata delle pene accessorie previste dall’ultimo commadell’art. 216 legge fall.A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite Suraci (Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), la durata delle pene accessorie previste per ireati di bancarotta non consegue più in via fissa ed automatica alla condanna, madeve essere determinata dal giudice di cognizione in applicazione dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., mediante una valutazione individualizzata e specificamentemotivata.

Da tale principio discende che, una volta modificato in senso piùfavorevole il trattamento sanzionatorio principale, il giudice dell’impugnazione,laddove intenda mantenere ferma la durata delle pene accessorie, deve quantomeno esplicitare le ragioni della sua scelta sanzionatoria.L’omissione motivazionale sul punto integra, pertanto, un vizio dellamotivazione, imponendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamentealla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.3.

Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanzaLa Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito motivazione sufficiente, nonapparente e immune da manifesta illogicità in ordine al diniego dell’attenuante dicui all’art. 219, comma 3, legge fall., avendo valorizzato, con apprezzamento dimerito non censurabile in sede di legittimità, la consistenza del compendiodistratto e la funzione strumentale dei beni rispetto all’esercizio dell’impresa.I giudici territoriali hanno in particolare posto in evidenza che la distrazioneaveva riguardato un numero non esiguo di automezzi (nove automezzi nonrinvenuti, ulteriori rispetto a quelli dei quali era stato denunciato il furto) funzionaliall’attività aziendale, escludendo così, con argomentazione logicamente coerente,che il danno potesse reputarsi di speciale tenuità sulla sola base della dedottavetustà dei cespiti (tra l’altro esclusa, posto che l’attività era stata avviata nel2002 e la società era stata messa in liquidazione nel 2010).Le censure difensive si risolvono nella sollecitazione di una diversa letturadelle emergenze processuali e di una rivalutazione del merito, preclusa nel giudiziodi cassazione, in conformità al costante insegnamento secondo cui il controllo dilegittimità non può tradursi in una nuova ponderazione del compendio probatorio,ma resta circoscritto alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.Costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che ledichiarazioni rese dal fallito al curatore e confluite nella relazione ex art. 33 leggefall. non sono soggette alla disciplina di inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma2, cod. proc. pen., poiché il curatore non è né autorità giudiziaria né poliziagiudiziaria, né la sua attività è riconducibile a quelle ispettive o di vigilanzacontemplate dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; in tal senso si sono espresse,tra le altre, Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342;

Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664.Ne consegue che le relazioni del curatore costituiscono prova documentalelegittimamente acquisibile al fascicolo processuale, quale che sia il loro contenuto,ferma la successiva valutazione giudiziale in ordine alla loro attendibilità erilevanza.Né può condurre a conclusioni diverse il richiamo alla giurisprudenza dellaCorte EDU in tema di privilege against self-incrimination. Questa Corte ha, infatti,già chiarito che i principi affermati nelle decisioni Saunders c. Regno Unito del 17dicembre 1996 e Kansal c.

Regno Unito del 27 aprile 2004, concernentidichiarazioni ottenute in un sistema caratterizzato da poteri coercitivi conformatiin modo diverso da quelli previsti dall’ordinamento interno, non sonoautomaticamente trasferibili alla disciplina italiana del fallimento, avuto riguardoalla differenza strutturale dei poteri riconosciuti al curatore e alla naturadell’attività da questi svolta. Proprio Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara,Rv. 277342, ha affermato che il principio convenzionale elaborato dalla Corte diStrasburgo non preclude, nell’ordinamento nazionale, l’utilizzabilità delledichiarazioni rese dal fallito e inserite nella relazione ex art. 33 legge fall., nonvenendo qui in rilievo un meccanismo sovrapponibile a quello scrutinato nei citatiprecedenti europei.

La censura, pertanto, si pone in contrasto con un indirizzointerpretativo consolidato e non offre argomenti idonei a sollecitarne ilsuperamento.Deve quindi ribadirsi che l’utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazionirese dall’imputato al curatore non integra, nel caso di specie, alcuna violazionedegli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., né dei parametri convenzionali evocati nelricorso.Solo per completezza deve tra l’altro osservarsi che, nel caso in esame, laresponsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialedistrattiva non è stata desunta dalle dichiarazioni dallo stesso rese al curatore madal fatto di non aver fornito e documentato, né durante la procedura concorsualené nel corso del procedimento penale, alcuna valida spiegazione della sorte deibeni di cui la fallita aveva la disponibilità che non sono stati rinvenuti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessoriefallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Reggio Calabria.Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO MORRA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI