Italian Court dismisses request to correct sentencing device due to lack of objective material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the request for correction of a material error inadmissible. Defense lawyers argued that the judgment's reasoning contradicted its operative part by stating appeals were inadmissible rather than unfounded, which allegedly required a different penalty allocation. The court rejected this claim, holding that the prevailing rule gives precedence to the operative part unless it contains an objectively detectable material error, which was not established here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.p.; Art. 541 c.p.p.: The rule of precedence of the operative part of a judgment may be derogated only if the operative part is vitiated by an objectively detectable material error that does not derive a more favorable result for the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
il 17/08/1975avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONE DI ROMAUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di CassazionePASQUALE SANSONETTI che ha concluso chiedendo che si proceda alla correzionedell’errore materiale.Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. SALVATORE TIMPANARO eavv. GAETANO GUGLIARA nell’interesse degli imputati non ricorrenti, che hannoconcluso per la correzione dell’errore materiale.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 16 gennaio 2026 questa Corte ha “rigettato i ricorsi”proposti dalle parti civili Dimarco Aldo e Scivoli Filippo nei confronti degli imputatinon ricorrenti De Luca Angelo e Donato Suelen avverso la sentenza della Corte diappello di Caltanissetta che aveva assolto gli imputati dal reato di cui all’art. 491cod. pen.
In dispositivo questa Corte ha altresì condannato le parti civili ricorrential pagamento delle spese processuali ed ha dichiarato ai sensi dell’art. 541 comma2 cod. proc. pen. compensate le spese di lite tra le parti.2. Con istanza del 21 febbraio 2026 i difensori di fiducia degli imputati nonricorrenti hanno avanzato istanza di correzione di errore materiale del dispositivodella sentenza pronunziata da questa Corte.In particolare, gli istanti hanno ravvisato una contraddittorietà tra motivazionee dispositivo, dal momento che nella motivazione i ricorsi erano stati valutati comeinammissibili e non come infondati.
Conseguentemente il dispositivo avrebbedovuto essere integrato con la condanna delle parti civili ricorrenti al versamentodella somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Va dichiarato il non luogo a provvedere in relazione all’istanza di correzionepresentata.2. Questa Corte ha con orientamento costante affermato che, in caso dicontrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenzadel dispositivo può essere derogata solo a condizione che questo sia viziato da unerrore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione dellavolontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato(Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep.2023, Almanza, Rv. 284057).Non sussistono dunque i presupposti nel caso di specie, per ravvisare nelcontrasto tra dispositivo e motivazione, un errore materiale obiettivamenterilevabile, prevalendo dunque la decisione con cui sono stati rigettati i ricorsi, afronte di una erronea indicazione nella motivazione in punto di inammissibilità.Peraltro, dal tenore complessivo della motivazione emerge che la pronunziaha ritenuto solo infondate le censure proposte con il ricorso, sicché la statuizioneriportata in dispositivo è del tutto coerente con la decisione.3.
In ragione delle suesposte argomentazioni, la richiesta in esame non puòessere ricondotta ad una ipotesi di errore materiale del dispositivo emendabile eva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza. P.Q.MDichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di correzioneCosì è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Grazia Rosa Anna Miccoli