Sentenza — n. 17975/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;viste le conclusioni depositate dal difensore della parte civile, avv. GiuseppeVallone, in data 21 aprile 2026.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delittodi cui all’art. 494 cod. pen. in quanto, nella veste di legale rappresentate dellasocietà General Costruzioni s.r.l., in concorso con altri soggetti, al fine diprocurarsi un ingiusto vantaggio, costituito dal rilascio dell’attestazione SOA,aveva indotto in errore la società Impresa soa s.p.a., che aveva rilasciatol’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, attribuendofalsamente all’architetto Annalisa Croccia la qualifica di direttore tecnico dellasocietà General costruzioni s.r.l.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 494 cod. pen; Sentenza — n. 17975/2026 — snpen · Corte di Cassazione: GiuseppeVallone, in data 21 aprile 2026.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delittodi cui all’art. 494 cod. pen. in quanto, nella veste di legale rappresentate dellasocietà General Costruzioni s.r.l., in concorso con altri soggetti, al fine diprocurarsi un ingiusto vantaggio, costituito dal rilascio dell’attestazione SOA,aveva indotto in errore la società Impresa soa s.p.a., che aveva rilasciatol’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, attribuendofalsamente all’architetto Annalisa Croccia la qualifica di direttore tecnico dellasocietà General costruzioni s.r.l.2.
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te di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso;viste le conclusioni depositate dal difensore della parte civile, avv. GiuseppeVallone, in data 21 aprile 2026.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno haconfermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delittodi cui all’art. 494 cod. pen. in quanto, nella veste di legale rappresentate dellasocietà General Costruzioni s.r.l., in concorso con altri soggetti, al fine diprocurarsi un ingiusto vantaggio, costituito dal rilascio dell’attestazione SOA,aveva indotto in errore la società Impresa soa s.p.a., che aveva rilasciatol’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, attribuendofalsamente all’architetto Annalisa Croccia la qualifica di direttore tecnico dellasocietà General costruzioni s.r.l.2.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, di seguitoripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. per aver ritenuto configurato il reato a carico di esso ricorrente chepure non aveva presentato la richiesta di attestazione SOA in quanto al temponon era amministratore della società, nonché per erronea applicazione dellalegge penale in quanto il giudice d’appello aveva ritenuto integrato il delitto disostituzione di persona ancorché non vi fosse stata alcuna attribuzione personaledi qualità non possedute in capo all’architetto Croccia.2.2.
Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazionepoiché non era stato esso ricorrente a presentare la richiesta di attestazioneSOA, essendosi solo limitato a presiedere una precedente assemblea, in unmomento nel quale, peraltro, non rivestiva ancora la carica di legalerappresentante della società.CONSIDERATO IN DIRITTO1.I motivi di ricorso non sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.2. Sotto un primo aspetto, occorre interrogarsi sulla configurabilità deldelitto di sostituzione di persona, in un’ipotesi come quella considerata, nellaquale l’architetto Croccia aveva la qualità professionale per poter essere direttoredei lavori della società, e che, peraltro, era stata indicata falsamente come tale.Come noto, l’art. 494 cod. pen. stabilisce che “Chiunque, al fine di procurarea sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o adaltri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisceeffetti giuridici è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fedepubblica, con la reclusione fino ad un anno”.Per quel che rileva in questa sede, alla stregua di quanto chiarito da lungotempo da questa Corte, il delitto previsto dall'art. 494 cod. pen. può esserecommesso anche mediante la falsa attribuzione, a sé stessi oppure ad altri, diuna qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere,per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti atale qualità (Sez. 5, n. 9768 del 22/05/1985, Ferri, Rv. 170834).2.1.
Occorre di qui considerare che, in forza della normativa applicabileratione temporis al momento della verificazione del fatto (ossia alla data del 14novembre 2017), l’art. 84 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice deicontratti pubblici), stabiliva l’obbligo per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo dilavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, di dimostrare ilpossesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 – tra i quali eranoannoverati, per quel che rileva in questa sede, in forza del primo comma, lett.a), i requisiti di idoneità professionale - mediante attestazione da parte degliappositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.In particolare, tali requisiti di idoneità professionale, secondo la previsionedel terzo comma del medesimo art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, sisostanziavano nella necessaria iscrizione dei concorrenti alle gare, se cittadiniitaliani o di un altro Stato membro residenti in Italia, nel registro della camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioniprovinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.2.2.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fattocontestato rientra sotto l’egida della norma incriminatrice: infatti la qualità cui lalegge attribuisce effetti giuridici che è stata falsamente attribuita alla Croccia nonè quella di Architetto, bensì quale direttore dei lavori della società GeneralCostruzioni s.r.l.Il che ha consentito a quest’ultima società di ottenere il rilasciodell’attestazione SOA, in forza del possesso del necessario requisito di idoneitàprofessionale, all’epoca contemplato dall’art. 83, primo comma, lett. a), deld.lgs. n. 50 del 2016, e dunque di poter partecipare alle gare di appalto perimporti superiori a quello di 150.000 euro.Si deve invero puntualizzare che l’espressione “qualità cui la leggenon solo l’attribuzione di una falsa qualità intesa come qualifica professionale,ma anche di un ruolo non effettivamente rivestito all’interno di un’impresa o diun ente, quand’anche conforme alla qualifica professionale posseduta dalsoggetto, purché da tale ruolo conseguano effetti giuridicamente rilevanti.3.
Quanto alle censure con le quali l’imputato lamenta che egli eraamministratore della società all’epoca dei fatti, questa Corte ha affermato, comededuce il ricorrente, che non commette il delitto previsto dall'art 494 cod. pen.colui che, non avendo concorso ad originare l'errore altrui, sortospontaneamente oppure per il fatto di un terzo, profitta dell'errore, sia pure perun proprio interesse (Sez. 5, n. 1111 del 07/07/1967, Catenacci, Rv. 105549).Tuttavia, la difesa dell’imputato trascura di considerare che il presupposto ditale statuizione è che l’errore altrui sia stato originato in via esclusiva dal fatto diun terzo e che, dunque, non ci sia stato nell’agente un concorso nella condotta diquesti, concorso che è ben possibile, in forza dei principi generali, anche neldelitto di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv.276990).3.1.
A quest’ultimo riguardo, la decisione censurata, al pari di quella diprimo grado, con la quale costituisce una c.d. doppia conforme così da costituireun unico apparato argomentativo ai fini del sindacato sulla motivazione (tra lealtre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), ha adeguatamente argomentato in ordineal contributo concreto del ricorrente alla condotta del fratello, legalerappresentante della società al momento della presentazione della domanda didei soci, firmando il relativo verbale, nel quale si dava atto della nominadell’Architetto Croccia quale direttore tecnico, e aveva in seguito anche attestatola conformità agli originali delle buste paga della professionista, pur essedoconsapevole che non lavorava per la società.4.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.5. Non possono essere liquidate le spese alla parte civile, poiché la stessa hadepositato le proprie conclusioni solo in data 21 aprile 2026, ossia un giornoprima l’adunanza camerale, e quindi quando era ormai spirato il termine di giorniquindici anteriore alla stessa. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Grazia Rosa Anna Miccoli