Ordinanza — n. 17966/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdimento R.G. n. 26214/2025;visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. È stata segnalata l’erronea annotazione, sul ruolo dell’udienza del 28ottobre 2025, in relazione al ricorso R.G. n. 26214 del 2025, del dispositivo chein realtà non è «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili erinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello», ma « Annullala sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente pervalore in grado di appello» come riportato in sentenza.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17966/2026 — snpen · Corte di Cassazione: dimento R.G. n. 26214/2025;visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. È stata segnalata l’erronea annotazione, sul ruolo dell’udienza del 28ottobre 2025, in relazione al ricorso R.G. n. 26214 del 2025, del dispositivo chein realtà non è «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili erinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello», ma « Annullala sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente pervalore in grado di appello» come riportato in sentenza.2.
Parole chiave
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dimento R.G. n. 26214/2025;visti gli atti;udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. È stata segnalata l’erronea annotazione, sul ruolo dell’udienza del 28ottobre 2025, in relazione al ricorso R.G. n. 26214 del 2025, del dispositivo chein realtà non è «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti civili erinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello», ma « Annullala sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente pervalore in grado di appello» come riportato in sentenza.2.
Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell’erroremateriale senza formalità ai sensi dell’art. 625, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MDispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto suruolo di udienza del 28/10/2025 in relazione al ricorso n. 26214/25 nel sensoche, ove è scritto «senza rinvio», il lemma deve essere eliminato.Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Romano Luca Pistorelli