Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17828/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17828/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17828/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ca nata a Bologna il 31/10/2000avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per il reato di cui all’art.495 cod. pen.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, per quel che rileva in questa sede, ilTribunale di Bologna ha assolto Federica Ziaii dal delitto di cui all’art. 495 cod.pen. per il quale era stata tratta a giudizio per aver dichiarato falsamente alle2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod.pen, art. 21 disp. att.cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 66 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17828/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pen.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, per quel che rileva in questa sede, ilTribunale di Bologna ha assolto Federica Ziaii dal delitto di cui all’art. 495 cod.pen. per il quale era stata tratta a giudizio per aver dichiarato falsamente alle2.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsa dichiarazione della parte sviamento della giustizia principio generale del diritto accertamento inesatto dei fatti dichiarazioni contraddittorie uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod.pen
pen.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, per quel che rileva in questa sede, ilTribunale di Bologna ha assolto Federica Ziaii dal delitto di cui all’art. 495 cod.pen.
art. 21 disp. att.cod. proc. pen
pen., nellaparte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini odell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att.cod. proc. pen.
art. 24 Cost
diritto al silenzio, riconducibile al diritto di difesaprevisto dall'art. 24 Cost.
art. 66 cod. proc. pen
Dunque, come già chiarito nellagiurisprudenza di questa Corte in un’altra fattispecie nella quale era evocata lapredetta decisione della Corte costituzionale, non può essere evocato in modopertinente l'art. 66 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ca nata a Bologna il 31/10/2000avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per il reato di cui all’art.495 cod. pen.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, per quel che rileva in questa sede, ilTribunale di Bologna ha assolto Federica Ziaii dal delitto di cui all’art. 495 cod.pen. per il quale era stata tratta a giudizio per aver dichiarato falsamente alle2.

Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bolognadenunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 495, primo comma,cod. pen., nonché correlato vizio di motivazione.A fondamento del ricorso deduce che la decisione assolutoria ha fatto levasulla sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale, travisandone tuttaviala portata, non estesa a fattispecie, come quella per cui è processo, nella qualevengono declinate false generalità.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.La pronuncia impugnata, infatti, ha assolto l’imputata dal delitto di cuiall’art. 495 cod. pen. poiché, quando aveva declinato le false generalità, rivestivagià la qualità di indagata per il delitto di furto e non le sono stati fatti gli avvisi dicui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., richiamando, a sostegno di taledecisione, la sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale.3.

Sennonché, come ha correttamente dedotto il Procuratore Generalericorrente, la predetta decisione non si attaglia alla fattispecie in esame.Invero, con la richiamata sentenza n. 111 del 2023, la Corte costituzionaleha (tra l’altro) dichiarato illegittimo l'art. 495, primo comma, cod. pen., nellaparte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini odell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att.cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimentidi cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.La Corte costituzionale, ragionando sul diritto al silenzio garantito sia dallanostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali, ha in particolare rilevato che lamancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alledomande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. si pone in contrasto con ildiritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contrareum, atteso che l'onere della raccolta di queste ultime incombe sul PubblicoMinistero.

E ciò in quanto dette informazioni a carico possono derivare dallarisposta a tali domande, come, ad esempio, dalle notizie rese sui precedentipenali, ove potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante aifini della recidiva ovvero della pericolosità sociale.3. Tuttavia la sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale haespressamente escluso, rispetto al novero delle informazioni di cui all’art. 21disp. att. cod. proc. pen., che quelle riguardanti le generalità anagraficherientrino nell’ambito del c.d. diritto al silenzio, riconducibile al diritto di difesaprevisto dall'art. 24 Cost. (cfr.

§ 3.4. del Considerato in diritto).Inoltre, l’imputata non rivestiva, nel momento in cui ha reso le falsegeneralità ai Carabinieri intervenuti presso il supermercato dove era avvenuto ilfurto, la qualità di persona sottoposta alle indagini, essendo piuttosto emersi soloindizi di reità a carico della stessa a fronte della segnalazione effettuata daidipendenti del negozio alle forze dell’ordine. Dunque, come già chiarito nellagiurisprudenza di questa Corte in un’altra fattispecie nella quale era evocata lapredetta decisione della Corte costituzionale, non può essere evocato in modopertinente l'art. 66 cod. proc. pen., non essendosi al cospetto di dichiarazionirese in un procedimento penale, nel quale, al momento in cui esse venivanorese, il dichiarante avesse già assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 32138del 08/05/2024, Rigamonti).4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alcapo b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa personafisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Luca Pistorelli