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Sentenza — n. 17757/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17757/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17757/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile, in quanto fuori termine, l’appello proposto, in data 7 novembre2024, dal difensore di Alessandra Bonanno avverso la sentenza del Tribunale diRoma del 1° ottobre 2024, resa e depositata con motivazione contestuale.2.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen, art. 598-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 17757/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile, in quanto fuori termine, l’appello proposto, in data 7 novembre2024, dal difensore di Alessandra Bonanno avverso la sentenza del Tribunale diRoma del 1° ottobre 2024, resa e depositata con motivazione contestuale.2.

Parole chiave

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domanda d'asilo tardiva deposito tardivo opposizione tardiva allegazioni insufficientemente motivate notificazione viziata ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
art. 598-ter cod. proc. pen
pen., con riguardo alla dichiarazione di assenzadell’imputata in grado di appello.Si deduce la nullità della vocatio in judicium in appello, ai sensi dell’art. 598-ter cod.
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Testo completo

e d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile, in quanto fuori termine, l’appello proposto, in data 7 novembre2024, dal difensore di Alessandra Bonanno avverso la sentenza del Tribunale diRoma del 1° ottobre 2024, resa e depositata con motivazione contestuale.2.

Avverso la suindicata sentenza, l’imputata propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 581, 548 e 585, cod. proc. pen., con riguardo alla declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione per tardività dell’appello, ritenuto proposto fuoritermine sull’erroneo presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata resacon motivazione contestuale, cui è seguita l’applicazione del termine breve di 15giorni per la proposizione dell’appello.Si deduce che l’attestazione del deposito della sentenza, da parte delfunzionario di cancelleria, avveniva in data 10 ottobre 2024, ossia nel termine diquindici giorni dalla data dell’udienza, e che, di conseguenza, l’appello proposto indata 7 novembre 2024 era nei termini previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 598-ter, 601 e 156 cod. proc. pen., con riguardo alla dichiarazione di assenzadell’imputata in grado di appello.Si deduce la nullità della vocatio in judicium in appello, ai sensi dell’art. 598-ter cod. proc. pen., poiché la notifica della citazione veniva eseguita presso ildomicilio eletto dell’imputata e non presso la Casa Circondariale dove la stessa eradetenuta per altra causa.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1 Essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., questa Corte è giudice anche del fatto e, perrisolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali(Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011, Policastro e altri, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304).Dall'esame del verbale di udienza, redatto in data 1° ottobre 2024, versatonel fascicolo processuale, risulta senza ombra di dubbio che veniva data letturadel solo dispositivo della sentenza, e non anche della motivazione (v. pag. 2).2.2 In proposito, questa Corte di cassazione ha più volte affermato chel'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo emotivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini dellapubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbaledi udienza che costituisce unico dato rilevante, ai fini della decorrenza del terminedi impugnazione (in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che èsuperflua l'eventuale indicazione della motivazione contestuale nel dispositivo)(Sez. 2, n. 33848 del 29/10/2020, Miah, n.m.;

Sez. 4, n. 20998 del 26/4/2016,Musso, Rv. 266862; Sez. 2, n. 24200 del 16/3/2010, Mazzilli, Rv. 247525; Sez.2, n. 8043 del 9/2/2010, Scafa, Rv. 246453; Sez. 5, n. 1742 del 19/4/1999,Mazzola, Rv. 214468; Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 11/05/2021, Bevilacqua, Rv.281641 – 01), e che la sottoscrizione del verbale di udienza anche da partedell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilitàpenale in caso di falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quantoaccaduto.Ciò posto, gli atti acquisiti depongono univocamente per la circostanza dellamotivazione non letta in udienza, ma depositata l’11 ottobre 2024, come daneutro dell’indicazione di motivazione contestuale nel corpo della sentenza, dovutoa verosimile errore materiale (così come non potrebbe farsi valere in questa sede,per converso, l’erronea applicazione del timbro datario, in difetto di indicazioneanche nel verbale di udienza della circostanza della lettura integrale dellasentenza).3.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, con assorbimentodel secondo motivo, dovendosi, comunque, provvedere a nuova citazione agiudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria Gloria Muscarella Michele Romano