Italian Court dismisses appeal claiming erroneous legal qualification of criminal charges as not manifestly erroneous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for an erroneous legal qualification of the crime under Chapter 3, but the court found no manifest error given the immediate and undisputed nature of the qualification relative to the indictment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible if the qualification is not manifestly eccentric to the indictment and lacks immediate obviousness.
Parole chiave
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GUP del Tribunale di TorinoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che l’imputato Mannino Fabrizio ricorre avverso la sentenza con cuiil GUP del Tribunale di Torino, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.110 cod.pen., 216, comma 1, n.1 e 2, 223, comma 1, 219, comma 1 e 2, L. Fall., ascrittiai capi 1), 2), 3) e 4);Considerato che il motivo proposto ─ che contesta erronea qualificazionegiuridica del reato di cui al capo 3), ─ è consentito, anche successivamente allaintroduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sulla base di verifica compiutaesclusivamente sui capi di imputazione, sulla succinta motivazione della sentenzae sui motivi dedotti nel ricorso, errore manifesto che, nella specie, non ricorre,con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto chenon risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato«» (così Sez. 6, n.25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr., sempre daultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 2, Sentenza n.14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna Maria Gloria Muscarella Michele Romano