Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing rationale in plea agreement cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing rationale in a plea agreement case, a ground explicitly excluded by law. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory or illogical regarding criminal responsibility and punishment, but the statute limits cassation review to specific grounds like legal qualification errors. Consequently, the court ruled the appeal must be rejected without formalities and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentencing are inadmissible for challenging the rationale of criminal responsibility or punishment, requiring immediate dismissal without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
zione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Castrovillari, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Giorgio Alberto Monfredo la pena di anno uno e mesi quattro di reclusione per il reato di furto aggravato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giorgio Alberto Monfredo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base,di un unico motivo, con il quale lamenta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa motivazione sull'affermazione di penale responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge.
Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
P.Q.MCORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MA 2026 2