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Ordinanza — n. 17747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against acquittal, ruling it must be an appeal, not a direct cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Prosecutor General's appeal against a first-instance acquittal for theft of electricity. The lower court had granted acquittal due to a missing private prosecution requirement, while the Prosecutor argued the crime involved public service property and should have been tried differently. The Court ruled that under current procedural law, such acquittals are only appealable to the appellate court, making a direct cassation appeal procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 554-quater cod. proc. pen.: The appeal against an acquittal pronounced at the pre-trial hearing is exclusively an appeal to the appellate court; a direct cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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acquittal appeal procedural admissibility cassation jurisdiction private prosecution appellate review impugnazione della cancellazione esclusione del dibattimento pubblico ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Deve, invece, escludersi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale possa essere proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod.
Art. 554-quater cod. proc. pen.
Deve, allora, rilevarsi che l'art. 554-quater cod. proc. pen. prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 554-ter cod. proc. pen.
prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. è appellabile dal procuratore generale, nei casi di cui all'art.
Art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
è appellabile dal procuratore generale, nei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è poi possibile ricorso esclusivamente per vizi di violazione di legge (art.
Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
e contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è poi possibile ricorso esclusivamente per vizi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.).
Art. 428, comma 1, cod. proc. pen.
Questo Collegio intende aderire all'orientamento maggioritario in seno a questa Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 620 e ss. cod. proc. pen.
art. 544-ter cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 544-ter cod. proc. pen., previa esclusione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta di cui all'art.
art. 554-quater cod. proc. pen
Deve, allora, rilevarsi che l'art. 554-quater cod. proc. pen.
art. 554-ter cod. proc. pen
prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot
deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv.
Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore
Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv.
Sez. 4, Ordinanza n. 6/2018, Pasquarelli
Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri
272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv.
Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, 2Cicini
Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, 2Cicini, Rv.
Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo
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Testo completo

025 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 544-ter cod. proc. pen., previa esclusione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., non doversi procedere a carico di Antonino Montagno per il reato di furto di energia elettrica per difetto di querela. In particolare, il Tribunale ha osservato che la manomissione del contatore, bene destinato ad uso privato, non valeva ad integrare la suddetta aggravante, per cui il reato era procedibile a querela e questa difettava.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania osservando che la sentenza era affetta da violazione di legge, poiché nel capo di imputazione si affermava che la sottrazione era avvenuta mediante allaccio abusivo alla rete dell'ENEL e si esplicitava che il furto era aggravato perché commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Nel capo di imputazione veniva contestata, oltre alla suddetta aggravante, anche quella della violenza sulle cose, poiché risultava anche manomesso il contatore.

Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'aggravante della destinazione a pubblico servizio riguardasse il contatore manomesso, mentre invece essa era relativa alla elettricità sottratta.

3. Deve, allora, rilevarsi che l'art. 554-quater cod. proc. pen. prevede che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. è appellabile dal procuratore generale, nei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è poi possibile ricorso esclusivamente per vizi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.). Deve, invece, escludersi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'udienza predibattimentale possa essere proposto ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen.

Questo Collegio intende aderire all'orientamento maggioritario in seno a questa Corte di cassazione secondo il quale la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, Ordinanza n. 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916;

Sez. 4, Ordinanza n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426; Sez. 4, Ordinanza n. 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963). Il ricorso per saltum è previsto soltanto avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume dalla lettera del richiamato art. 569, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado (cfr.

Sez. 6, ord. n. 9970 del 15/02/2005, 2Cicini, Rv. 231179). Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'art. 569 cod. proc. pen., lo ha previsto espressamente (cfr., ad es., art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in tema di misure cautelari). Inoltre, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006, l'art. 428 cod. proc. pen. prevedeva espressamente la possibilità di proporre ricorso immediato a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., mentre tale facoltà non è stata reintrodotta nel novellato art. 428, cod proc. pen., nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

Deve, quindi, concludersi che la previsione contenuta nell'art. 569 cod. proc. pen. riguardi solo l'impugnazione della sentenza di primo grado emessa in seno al giudizio di cognizione, salvo casi eccezionali specificamente previsti dalla legge. Deve aggiungersi che l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. prevede che, al di fuori dei casi di annullamento della sentenza di primo grado per ragioni procedurali, la Corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello, mentre l'art. 554 -quater cod. proc. pen., che disciplina le impugnazioni proposte nei confronti della sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 554-ter, all'esito dell'udienza «filtro», prevede che, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello fissa una data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovvero pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole.

Ritenere che possa essere interposto ricorso diretto per cassazione implicherebbe, in caso di accoglimento del gravame, un aggravio procedurale (l'accoglimento del ricorso implicherebbe un annullamento con rinvio al giudice di appello), in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01). Gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzati dall'art. 554 -quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica della formula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a loro volta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).

P P.Q.Mappello di Catania per il giudizio di appello. Così deciso il 12/02/2026. Il Consigliere estensore Il esidente Michele Romano 7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MA3 2326 IL FUNZION IUDIZAAPII0 egir L Luite 4