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Sentenza — n. 17743/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls reduced sentence for continued offenses, remanding for recalculation to meet statutory minimum.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17743/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment that imposed a 14-day sentence below the statutory minimum for continued offenses. The Prosecutor argued the reduction violated Article 23 of the Penal Code, while the defense accepted the minimum but contested the procedural handling. The court ruled that while the minimum is inderogable, the specific calculation of continued offenses requires a full review by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 23 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen.; Art. 569, comma 4 cod. proc. pen. The statutory minimum for imprisonment in cases of continued offenses is inderogable, yet the Court of Cassation cannot recalculate the specific base and continuation portions; such evaluation belongs exclusively to the judge of the merits upon remand.

Parole chiave

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continued offenses statutory minimum reduced sentence remand for retrial procedural law penal code Cassation annulment riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 23 cod. pen.
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia eccependo violazione di legge per illegalità della pena, fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen.
Art. 620, comma 1, lett. I cod. proc. pen.
Tuttavia, nel caso di specie, non può procedere alla rimodulazione la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
Art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, alla luce del dettato dell'art. 569, comma 4, cod.
art. 23 cod. pen
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia eccependo violazione di legge per illegalità della pena, fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024
pen., infatti, è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, Pg, Rv.
Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016
287119 - 01; Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016, S., Rv.
Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025
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Testo completo

RALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: BERIZZI ROBERTO (ANCHE PCN) nato a ROTA D'IMAGNA il 30/05/1960 inoltre: BERIZZI GIANLUIGI avverso la sentenza del 27/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della penat

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato è la sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo con cui Gianluigi Berizzi è stato condannato alla pena di 14 giorni di reclusione in relazione ai reati di minaccia e violenza privata in continuazione, operata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia eccependo violazione di legge per illegalità della pena, fissata al di sotto del limite minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena in 15 giorni di reclusione, minimo legale previsto dall'art. 23 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La pena della reclusione è stata fissata al di sotto del minimo inderogabile previsto dall'art. 23 cod. pen. e, pertanto, deve essere rideterminata entro limiti legali. Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., infatti, è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuente per un rito speciale (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, Pg, Rv. 287119 - 01; Sez. 7, n. 27674 del 15/03/2016, S., Rv. 267536 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, non può procedere alla rimodulazione la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., in quanto la pena è frutto del calcolo del reato continuato e, pertanto, deve essere rideterminata sia la quota della pena base che quella dell'aumento in continuazione per giungere, poi, alla misura finale; tale valutazione spetta con pienezza solo al giudice del merito.

3. Per tali ragioni, alla luce del dettato dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia competente territorialmente per l'appello che riesaminerà il trattamento sanzionatorio riconducendolo a una misura legale. 010,Si rammenta, infine, che, in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza dei reati e sulla loro attribuibilità all'imputato (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 18346 del 07/02/2025, Arziliero, Rv. 288128 - 01). P.Q.M