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Sentenza — n. 17568/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17568/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17568/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GiulioMonferini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Viene al vaglio odierno del Collegio la sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 25 settembre 2025 che ha dichiarato inammissibile per aspecificitàl’appello di Leonardo Berlingieri, condannato in primo grado per il reato di furtopluriaggravato, con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica e dellecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza.Con l’appello l’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulle aggravanti e la conseguente riduzione della pena.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod.proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17568/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e trascrive integralmente l’appello per dimostrare l’erroneitàdel giudizio di aspecificità formulato dalla Corte distrettuale.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto allostesso aspetto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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aggravamento della pena infrazione privilegiata altri reati rapina qualificata reiterazione di reati penali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod.proc. pen
L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GiulioMonferini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Viene al vaglio odierno del Collegio la sentenza della Corte di appello diCatanzaro del 25 settembre 2025 che ha dichiarato inammissibile per aspecificitàl’appello di Leonardo Berlingieri, condannato in primo grado per il reato di furtopluriaggravato, con il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica e dellecircostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza.Con l’appello l’imputato invocava la prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulle aggravanti e la conseguente riduzione della pena.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato due motivi, di seguito sintetizzati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e trascrive integralmente l’appello per dimostrare l’erroneitàdel giudizio di aspecificità formulato dalla Corte distrettuale.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto allostesso aspetto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo l’inammissibilità è legata alla carenza di interessedell’imputato che, con l’appello dichiarato inammissibile, si doleva del diniego diun beneficio cui non poteva ambire, perché la pretesa prevalenza delle circostanzedall’art. 69, u.c. cod. pen., trattandosi di soggetto gravato da recidiva reiterata especifica.In secondo luogo, il provvedimento impugnato è corretto nella misura incui effettivamente l’appello era generico, ab intrinseco e ab estrinseco, giacchénon faceva altro che agitare un elemento – quello del ravvedimento – che erastato già soppesato dal giudice di prime cure per concedere l’equivalenza, facendoaltresì un generico riferimento alla natura dei reati e alle condizioni personalidell’imputato.Laddove, tra le righe dell’appello, si intraveda anche una doglianza sultrattamento sanzionatorio in generale, a prescindere dalla prevalenza, allora ilricorso è inammissibile perché l’appellante non si era avveduto che la pena – unavolta sancita l’equivalenza − è stata individuata nel minimo edittale, salvo poil’aumento (contenuto) per la continuazione, cui è seguita la riduzione per il rito.3.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma diEuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamentedeterminata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000n.186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Borrelli Michele Romano