Sentenza — n. 17563/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto in EGITTO il 01/08/1995,Elgamal Gamal Taha Abouzeid Mohamed, nato in EGITTO il 21/02/1991, AttiaShedid, nato a MILANO il 23/06/2002, Khaireldin Asmaa Abdalla Ibrahim, nato inEGITTO il 07/12/1986, Abdelghani Nagaty Abdel Raham Mohamed, nato inEGITTO il 25/07/1970, avverso il decreto del 26/11/2025 della Corte d'appello diMilano;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chie-sto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;RITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att.cod. proc. pen, art. 24 d.lgs.159/2011, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17563/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In terzoluogo, non contestata dal ricorrente è la motivazione del decreto impugnato sulrapporto di sproporzione fra redditi e valore dei beni confiscati. Quarto e ultimopunto da evidenziare è che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è unrequisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs.159/2011, che, come tale, si fonda su una presunzione di origine illecita dei benistessi ed è dunque sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo (v. Sez. 1, n.44214 del 5/6/2023, Rv. 285502 – 01). Tale profilo del motivo di ricorso è, dun-que, manifestamente infondato.2.
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to in EGITTO il 01/08/1995,Elgamal Gamal Taha Abouzeid Mohamed, nato in EGITTO il 21/02/1991, AttiaShedid, nato a MILANO il 23/06/2002, Khaireldin Asmaa Abdalla Ibrahim, nato inEGITTO il 07/12/1986, Abdelghani Nagaty Abdel Raham Mohamed, nato inEGITTO il 25/07/1970, avverso il decreto del 26/11/2025 della Corte d'appello diMilano;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha chie-sto di dichiarare l’inammissibilità di tutti i ricorsi;RITENUTO IN FATTO1.
Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Milano ha rigettato leimpugnazioni proposte da Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid, Ali NeamaReda Abdelal, Elgamal Gamal Taha Abouzeid Mohamed, Khaireldin Asmaa AbdallaIbrahim, Abdelghani Nagaty Abdel Rahman Mohamed e Attia Shedid contro il de-creto con cui la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del locale Tribunaleaveva disposto la confisca di alcuni immobili rispettivamente loro intestati.2. Tutti i soggetti sopra indicati hanno proposto ricorso contro il decretodella Corte, enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.1 Khaireldin Asmaa Abdalla Ibrahim, Abdelghani Nagaty Abdel RahmanMohamed e Shedid Attia eccepiscono con un primo motivo la contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione con riferimento al requisito della pericolositàsociale sia dei ricorrenti sia del soggetto sottoposto al procedimento di preven-zione.
La Corte d’Appello ha dedotto la pericolosità di quest’ultimo (Elgamal AhmedTaher Mohamed Abouzeid) dalla sua sottoposizione ad una misura cautelare per-sonale che, tuttavia, risulta revocata il 5/5/2025. Quanto alla pericolosità dei ri-correnti il vizio è ancora più radicale in quanto la motivazione è del tutto assente.3.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e manifesta illo-gicità della motivazione con riguardo all’affermazione del requisito della spropor-zione fra le condizioni economiche di Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid eil valore degli immobili.
Il provvedimento impugnato, infatti, trascura che occorrepur sempre un rapporto di congruenza fra i profitti illeciti e il valore dei beni con-fiscati, del tutto assente nel caso di specie in quanto l’entità dei compensi percepitidall’Elgamal per fittizie dichiarazioni di ospitalità è certamente inferiore al valoredegli immobili. L’assenza di tale requisito, quindi, finisce anche per travolgere laconfisca dei beni successivamente acquistati dai ricorrenti.4.1 Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid, Ali Neama Reda Abdelal edElgamal Gamal Taha Abouzeid Mohamed eccepiscono con un primo motivo con-traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla pericolositàsociale.
Il provvedimento impugnato si fonda infatti su un presupposto errato ecioè la sottoposizione di Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid ad una misurapersonale che, in realtà, era venuta meno prima ancora del giudizio di appello. Neconsegue che la pericolosità è stata affermata sulla base di un presupposto di fattodel tutto insussistente.4.2 Il secondo motivo, attinente alla sproporzione fra redditi e valore degliimmobili, è sostanzialmente identico al motivo sub 3.2, cui per comodità si puòdunque rinviare.5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.6.
Il difensore ha depositato memoria difensiva con cui *CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1 Quanto alle posizioni di Khaireldin Asmaa Abdalla Ibrahim, AbdelghaniNagaty Abdel Rahman Mohamed e Shedid Attia, si impone una considerazione diordine generale e cioè che in subiecta materia il terzo cui sia contestata la fittiziaintestazione dei beni confiscati può far valere la proprietà effettiva di questi ultimima non contestare i presupposti applicativi della misura (Sez. Un., n. 30355del 27/03/2025, Rv. 288300 – 01). Tale incontroverso e condivisibile principio im-plica dunque l’inammissibilità di entrambi i motivi, in quanto i ricorrenti non sonolegittimati a interloquire né sulla pericolosità del soggetto sottoposto al procedi-mento di prevenzione né sul tema del rapporto fra il valore degli immobili colpitida confisca, da un lato, e la capacità economica e i profitti illeciti, dall’altro.
Inam-missibile, per le stesse ragioni, è anche il profilo riguardante la pericolosità socialedegli stessi ricorrenti; si tratta in ogni caso di questione manifestamente infondata,in quanto il giudizio di pericolosità sociale riguarda il soggetto nei cui confronti siprocede per la misura di prevenzione e non anche il soggetto cui è contestatal’intestazione fittizia del bene.2. Quanto alle posizioni di Elgamal Ahmed Taher Mohamed Abouzeid, AliNeama Reda Abdelal ed Elgamal Gamal Taha Abouzeid Mohamed, occorrono ri-flessioni separate in quanto, mentre il primo è il soggetto sottoposto alla misuradi prevenzione, gli altri due sono invece terzi intestatari dei beni confiscati.
Perquanto concerne questi ultimi, e cioè Ali Neama Reda Abdelal ed Elgamal GamalTaha Abouzeid Mohamed, valgono dunque le stesse osservazioni esposte nel pa-ragrafo 1.1, che si richiamano integralmente e che conducono a loro volta alladichiarazione di inammissibilità del ricorso. In merito a Elgamal Ahmed Taher Mo-hamed Abouzeid, invece, si osserva innanzitutto che i motivi di ricorso non atten-gono in massima parte a violazioni di legge, come previsto dal combinato dispostodegli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ma a un mero viziodi motivazione che, come tale, non è ammissibile in questa sede.
In secondo luogo,e in ogni caso, si osserva che la pericolosità sociale è stata congruamente argo-mentata dal provvedimento impugnato, che si è concentrato sui precedenti penali,sul numero di alias e precedenti dattiloscopici oltre che sul requisito (intatto) dellagravità indiziaria contemplata dalla misura cautelare poi revocata per carenza delleesigenze cautelari; quest’ultimo elemento, peraltro, non può certo fondare un au-tomatismo tale da far venir meno il giudizio di pericolosità, sia per la necessità diuna valutazione complessiva di quest’ultimo (che poggia anche sui vari altri ele-menti valorizzati dalla Corte d'appello e non menzionati nel ricorso) sia per l’ovviadiversità dei presupposti della misura di prevenzione rispetto alla misura cautelaree, dunque, per l’assenza di un carattere vincolante della revoca di essa.
In terzoluogo, non contestata dal ricorrente è la motivazione del decreto impugnato sulrapporto di sproporzione fra redditi e valore dei beni confiscati. Quarto e ultimopunto da evidenziare è che la correlazione tra profitti illeciti e valore dei beni è unrequisito alternativo rispetto alla sproporzione postulata dall’art. 24 d.lgs.159/2011, che, come tale, si fonda su una presunzione di origine illecita dei benistessi ed è dunque sufficiente a fondare l’imposizione del vincolo (v. Sez. 1, n.44214 del 5/6/2023, Rv. 285502 – 01). Tale profilo del motivo di ricorso è, dun-que, manifestamente infondato.2.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI