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Sentenza — n. 17562/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17562/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e d'appello di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Reggio Calabria ha re-spinto l’impugnazione proposta da Romeo Paolo contro il rigetto della richiesta direvoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu-rezza.2. Il Romeo, tramite il difensore di f iducia, ha proposto ricorso contro ildecreto enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.2.1 Con un primo motivo si denuncia violazione di legge e totale assenzadi motivazione in merito alla persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello haerroneamente fondato la sussistenza di tale requisito sui seguenti elementi: 1)una sentenza di condanna in primo grado per turbativa d’asta aggravata a caricodi alcuni correi, che è stata però riformata in appello con sentenza di assoluzionedivenuta irrevocabile;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17562/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, sono suff icienti queste indicazioniper concludere che la Corte d'appello ha effettivamente motivato sui temi dedottidal ricorrente, il che conduce ad escludere il vizio di violazione di legge che, exart. 10 d.lgs. 159/2011, è l’unico a poter essere denunciato in questa sede: sirammenta infatti, al riguardo, che la motivazione del provvedimenti in materia dimisure di prevenzione può essere sindacata nel giudizio di legittimità nei limiti incui se ne denunci la completa assenza o il carattere puramente apparente. Peral-tro, a quest’ultimo proposito occorre puntualizzare che la motivazione si presentacomunque congrua e del tutto priva di aspetti di manifesta illogicità.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa pericolo di reiterazione dipendenza dall'assistenza sociale criminalità persistente riesame della curatela riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
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Testo completo

e d'appello di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Reggio Calabria ha re-spinto l’impugnazione proposta da Romeo Paolo contro il rigetto della richiesta direvoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicu-rezza.2. Il Romeo, tramite il difensore di f iducia, ha proposto ricorso contro ildecreto enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp.2.1 Con un primo motivo si denuncia violazione di legge e totale assenzadi motivazione in merito alla persistenza della pericolosità. La Corte d’Appello haerroneamente fondato la sussistenza di tale requisito sui seguenti elementi: 1)una sentenza di condanna in primo grado per turbativa d’asta aggravata a caricodi alcuni correi, che è stata però riformata in appello con sentenza di assoluzionedivenuta irrevocabile;

2) una condanna non definitiva per corruzione aggravatache, tuttavia, ha visto dapprima l’esclusione in appello dell’aggravante contestatae poi l’annullamento con rinvio di questa Corte;

3) una condanna per partecipa-zione ad associazione di tipo mafioso che è stata poi annullata con rinvio da questaCorte, la quale ha evidenziato che il Romeo non poteva aver ricoperto dagli anni‘70 f ino al 2016 il ruolo direttivo nell’ambito della ‘ndrangheta. Osserva inoltre ilricorrente che la sentenza definitiva “Olimpia” ha escluso l’appartenenza del Ro-meo alla ‘ndrangheta ed escluso altresì che questi abbia diretto una c.d. loggiasegreta, disattendendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, per la ve-rità, erano state sconfessate già in sede di procedimento cautelare; in realtà, ildecreto applicativo della misura di prevenzione trae elementi a carico del Romeonon già dalla sentenza “Olimpia” bensì da un riassunto di essa che viene trascrittonel ricorso.

Inoltre, il Tribunale aveva rigettato nel 2004 una precedente richiestadi misura di prevenzione basata proprio sulla suddetta sentenza, evidenziandol’insuff icienza degli elementi in atti a dimostrare l’inserimento stabile del Romeonella ‘ndrangheta.2.2 Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e inesistenzadella motivazione in merito all’attualità della pericolosità. Nel 2022 il Romeo avevaavanzato richiesta di revoca della misura di prevenzione a seguito della sentenzaassolutoria emessa lo stesso anno, ma il Tribunale l’aveva rigettata in quanto, purarrestandosi le condotte al 2016, tuttavia risultava un rinvio a giudizio per oltrag-gio del 2017 in danno di un agente di Polizia penitenziaria e questo era stato rite-nuto indicativo della persistenza della pericolosità.

La Corte d’Appello ha però tra-scurato che da tale accusa il Romeo è stato assolto.2.3. Con un terzo motivo, che costituisce uno sviluppo di quelli formulati inricorso, il difensore ha eccepito violazione di legge con riguardo alla valorizzazioneda parte della Corte d’Appello di elementi di fatto in realtà insussistenti, richia-mando i provvedimenti assolutori che sconfessano il procedimento logico e le va-lutazioni che si traggono dal decreto impugnato.3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4.

Il difensore ha poi depositato memoria di replica insistendo per l’acco-glimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d'appello ha motivatospecif icamente con riguardo alla non decisività degli elementi sopravvenuti allegatidalla difesa a sostegno del venir meno della pericolosità. In particolare, il provve-dimento impugnato, conformemente alla pronuncia di primo grado, ha valorizzatola condanna in primo grado del Romeo in data 30/7/2021 per il reato di associa-zione mafiosa, si è soffermato altresì sulla dif ferenza fra le nozioni di appartenenzae contiguità a tale tipologia di organizzazione, ha evidenziato il rigetto da parte diquesta Corte, nel 2022, dell’originario decreto applicativo della misura di preven-zione e ha dato conto puntualmente, altresì, delle ragioni per cui non ha giudicatorilevante né l’annullamento della condanna del coimputato Giorgio Di Stefano nél’assoluzione da alcuni capi di imputazione del ricorrente nel c.d. processo “Gotha”(pagine 2, 7 e 9); tutto questo, in aggiunta al dato di una precedente (e definitiva)condanna per associazione mafiosa, alla presunzione di stabilità del vincolo di af-f iliazione tipico delle mafie “storiche” e all’assenza di puntuali elementi indicatividi un venir meno di tale legame, ha indotto dunque la Corte d'appello a riteneretuttora sussistente la pericolosità necessaria a fondare l’applicazione della sorve-glianza speciale di pubblica sicurezza.

Ebbene, sono suff icienti queste indicazioniper concludere che la Corte d'appello ha effettivamente motivato sui temi dedottidal ricorrente, il che conduce ad escludere il vizio di violazione di legge che, exart. 10 d.lgs. 159/2011, è l’unico a poter essere denunciato in questa sede: sirammenta infatti, al riguardo, che la motivazione del provvedimenti in materia dimisure di prevenzione può essere sindacata nel giudizio di legittimità nei limiti incui se ne denunci la completa assenza o il carattere puramente apparente. Peral-tro, a quest’ultimo proposito occorre puntualizzare che la motivazione si presentacomunque congrua e del tutto priva di aspetti di manifesta illogicità.

Il motivo èpertanto inammissibile in quanto da un lato non vi è un confronto effettivo con lesuddette argomentazioni della Corte d'appello, dall’altro, vengono dedotti vizi delprovvedimento impugnato non sindacabili in questa sede.1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, in quanto la Corted'appello ha in realtà preso posizione puntualmente sul tema dell’assoluzione dalreato di oltraggio a pubblico uff iciale aggiungendo che a questa si abbina, nel con-tempo, il rinvio a giudizio per un episodio corruttivo del 2016 (pagina 3 decretoimpugnato).

La motivazione dunque è specif ica, si confronta in modo non appa-rente con il motivo di appello ed anzi è il ricorso, a ben vedere, a non prendererealmente posizione sulle argomentazioni della Corte d'appello.1.3 Per quanto concerne il motivo nuovo, che costituisce in realtà uno svi-luppo del primo senza sostanziali aggiunte rispetto ad esso, è suff iciente richia-mare le argomentazioni svolte sub 1.1.2. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI