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Sentenza — n. 17561/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17561/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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one Francesco, nato a MANDURIA il13/09/2000, Gasbarro Nicolas, nato a MANDURIA il 04/07/2000, Mazza Pasquale,nato a MANDURIA il 16/04/1995, e Lombardi Cosimo Paride, nato a MANDURIA il20/09/1994, avverso la sentenza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha con-cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do-versi procedere contro Gasbarro Nicolas, Mazza Pasquale, Lombardi Cosimo Paridee Ciccarone Francesco in relazione al reato di tentato furto aggravato per man-canza di querela.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 17561/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E’ mancato dunque un approfondimento, in con-creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblicautilità. E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o menodell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che,se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comman.

Parole chiave

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motivi di pubblico interesse perturbamento di pubblici servizi lite in materia di contribuzioni pubbliche atto che arreca pregiudizio infrazioni contro i beni culturali violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di-staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguentemotivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

one Francesco, nato a MANDURIA il13/09/2000, Gasbarro Nicolas, nato a MANDURIA il 04/07/2000, Mazza Pasquale,nato a MANDURIA il 16/04/1995, e Lombardi Cosimo Paride, nato a MANDURIA il20/09/1994, avverso la sentenza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che ha con-cluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha dichiarato con do-versi procedere contro Gasbarro Nicolas, Mazza Pasquale, Lombardi Cosimo Paridee Ciccarone Francesco in relazione al reato di tentato furto aggravato per man-canza di querela.2.

L’Avvocato Generale presso la Procura Generale di Lecce – Sezione Di-staccata di Taranto ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguentemotivo di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Vienedenunciata erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilitea pena di nullità. IL Tribunale non ha tenuto conto che la condotta è caduta subeni (tubi metallici dell’impianto di pressurizzazione e irrigazione del Consorzio diBonifica Arneo) destinati al funzionamento della rete irrigua pubblica e dunque,secondo costante giurisprudenza di legittimità, ad un servizio pubblico.

Trattandosidunque di reato aggravato ex art. 625, 1° comma n.

7) cod. pen., vige la proce-dibilità d’ufficio e non già a querela. Irrilevante poi il fatto che l’aggravante nonsia stata espressamente contestata, tenuto conto che (a prescindere dalla suaqualificazione come valutativa o meno) la puntuale indicazione del bene avevamesso l’imputato in condizione di difendersi adeguatamente e ab origine.3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. I difensori dei ricorrenti Mazza, Lombardi e Ciccarone hanno depositatomemorie difensive con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.L’imputazione descrive i beni oggetto del reato individuandoli come “tubi inmetallo pesante facenti parte dell’impianto di pressurizzazione ed irrigazionedell’Ente di Bonifica ARNEO”, così evocandone, ad un tempo, la destinazione adun pubblico servizio e l’appartenenza ad un ente pubblico (circostanza, quest’ul-tima, a sua volta ricavabile dall’istituzione dell’ente con Regio Decreto del14/4/1927). Tale profilo non è stato però affrontato dalla sentenza impugnata, chenon ha valutato la sussistenza in concreto dell’aggravante pur chiaramente conte-stata e individuata nei suoi presupposti di fatto (v. sul punto, ex multis, Sez. 2, n.15999 del 18/12/2019, RV 279335-01, in merito alla legittimità della contesta-zione in fatto dell’aggravante).

E’ mancato dunque un approfondimento, in con-creto, sulla destinazione effettiva delle tubazioni a pubblico servizio o pubblicautilità. E’ peraltro indubitabile, al riguardo, la rilevanza della configurabilità o menodell’aggravante ai fini della procedibilità del reato, trattandosi di circostanza che,se riscontrata in concreto, rende il reato perseguibile d’ufficio (art. 625, 1° comman.

7) cod. pen.).2. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, che dovrà rivalutare il temadella procedibilità del reato alla luce della sussistenza, a sua volta da valutare inconcreto, dell’aggravante prima menzionata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Tarantoin diversa persona fisica.Così è deciso, 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI