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Sentenza — n. 16854/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for aggravated liberty measure due to failure to specify violation severity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16854/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the surveillance court's order granting an aggravated security measure because the lower tribunal failed to follow the rescinding judgment's strict requirements. The appellant argued that the court violated procedural mandates by not specifying whether the new crime constituted a particularly grave violation or multiple breaches. The court ruled that without this specific justification regarding the nature and gravity of the transgression, the aggravation was legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 231, comma 1; Art. 626, 627 c.p.p.; When a surveillance court aggravates a liberty measure, it must explicitly determine if the transgression is particularly grave or repeated to justify the substitution with a work assignment.

Parole chiave

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liberty vigilata aggravated measure surveillance court procedural mandate particular gravity cassation annulment work assignment revoca del mandato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 231, comma 1, cod. pen.
Art. 626, cod. proc. pen.
Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 216, cod. pen.
Art. 231, cod. pen.
art. 635 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16631 del 13 febbraio 2025
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Testo completo

SORVEGLIANZA di MESSINAUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marco Dall’Olio, che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 17 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diMessina, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto da questa Cortedi cassazione (Sez. 1, n. 16631 del 13 febbraio 2025), ha nuovamente rigettato ilreclamo proposto da Domenico Milanese avverso l’ordinanza del Magistrato disorveglianza di Messina, che aveva disposto l’aggravamento della misura disicurezza della libertà vigilata con applicazione della misura della assegnazione auna casa di lavoro.2.

Avverso tale ordinanza Domenico Milanese ha proposto ricorso percassazione, deducendo un’unica censura, con la quale lamenta violazione di leggein relazione agli artt. 626 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 216 e 231 cod. pen.,avendo il Tribunale di sorveglianza disatteso il mandato della sentenzarescindente.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La Prima Sezione di questa Corte di cassazione, nell’annullare l’ordinanzache aveva rigettato il reclamo del ricorrente avverso il provvedimento diaggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei suoiconfronti, aveva tracciato in termini chiari e stringenti i parametri cui si sarebbedovuto attenere il giudice del rinvio.Aveva invero richiamato la previsione di cui all’art. 231, primo comma, cod.pen., il quale stabilisce che quando la persona in stato di libertà vigilatatrasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere a tale misura lacauzione di buona condotta.

Tuttavia, nei soli casi di particolare gravità dellatrasgressione ovvero al ripetersi della medesima, o, ancora, qualora il trasgressorenon presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazionea una colonia agricola o a una casa di lavoro.La sentenza rescindente aveva evidenziato che, nella specie, il Tribunale nonaveva precisato se il reato di cui all’art. 635 cod. pen., indicato come commessoda Milanese in epoca successiva alla formale adozione della misura della libertàvigilata fosse stato valorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni ovvero seesso fosse stato qualificato nei termini di una violazione "particolarmente grave".Non aveva neppure specificato se la libertà vigilata fosse stata o meno eseguita,onde valutare se dovesse ritenersi legittimo l’aggravamento.Il Tribunale di sorveglianza, giudicando in sede di rinvio, ha disatteso ilmandato rescindente, dal momento che si è limitato a dare atto del fatto cheMilanese aveva commesso un ulteriore reato, facendo da ciò discenderel’aggravamento della misura, senza tuttavia specificare se tale episodio sia statovalorizzato in rapporto a una pluralità di violazioni o se esso sia stato qualificatonei termini di una violazione "particolarmente grave", tale da attestare unaaccresciuta pericolosità del ricorrente.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Messina. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunaledi sorveglianza di Messina.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Grazia Rosa Anna Miccoli