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Ordinanza — n. 16852/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed it without a mandatory Cassation lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16852/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Annalisa Liburdi, filed it personally without a qualified defense lawyer. The court noted that under the new procedural code, defendants must now be represented by a specific Cassation lawyer to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Personal appeals in criminal proceedings are inadmissible if filed directly by the accused without the mandatory signature of a defense lawyer registered on the Cassation bar roll.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense lawyer Cassation bar roll personal filing rejection procedural code amendment omissione della contabilità documenti mancanti documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria MuscarellaRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Liburdi Annalisa ricorre avverso la sentenza della Corted’appello di Roma, che ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente avverso lasentenza del Tribunale di Frosinone del 14 gennaio 2025, con la quale era statacondannata, nella qualità di amministratore unico della società “S. Tre s.r.l.”,dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 20 aprile 2021, peril reato di bancarotta documentale semplice, per omessa tenuta di libri escritture contabili obbligatorie.Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall’imputata;Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l’entrata invigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilitàdell’imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e imotivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da undifensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito dispecifico mandato difensivo;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende. Così deciso il 10/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria Gloria Muscarella Grazia Rosa Anna Miccoli