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Ordinanza — n. 16674/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for challenging non-conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16674/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the judge's failure to explicitly justify the non-conviction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued this omission violated procedural requirements, but the court held that plea bargain appeals are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; challenges regarding the lack of explicit reasoning for non-conviction fall outside the permissible scope and result in inadmissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal non-conviction reasoning inadmissible appeal procedural limits court costs award riduzione della pena commisurazione della pena per rapina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Un primo e unico motivo di ricorso si duole dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Verona, con la quale è stata applicata a Souiba Anwar la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
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Testo completo

posto da: SOUIBA ANWAR (CUI 06HEPYY) nato il 01/05/2000 avverso la sentenza del 19/01/2026 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Verona, con la quale è stata applicata a Souiba Anwar la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 800 di multa, in relazione ad un furto pluriaggravato in concorso, e ad una serie di ulteriori furti aggravati, concesse le attenuanti generiche ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, con la riduzione per il rito.

2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, sganciate dal fatto concreto, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M