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Sentenza — n. 16631/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16631/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nversano il 16/10/1949nel procedimento a carico di:Lestingi Michele nato a Conversano il 30/08/1966avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore delle parti civili, avv. Gianfranco Grande, che,anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv.

Regesto Legislator

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art. 51 cod.pen; Sentenza — n. 16631/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo assumono omessa motivazione su specifici attidel processo ed erronea applicazione del diritto di critica, nonché sull’asseritacomparazione tra l’operato della Banca di Credito Cooperativo di Conversano e lealtre Banche di Credito Cooperativo, in quanto la Corte d’Appello aveva ignoratola documentazione prodotta dalle parti civili dalla quale poteva evincersi che,almeno sino alla data della pubblicazione del video del Lestingi, era stata svoltaun’attività analoga da parte della BCC di Conversano rispetto alle altre Banche diCredito cooperativo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione offesa al credito credito contestato denuncia mendace diffamazione libertà di espressione e d'informazione

Disposizioni normative citate

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art. 51 cod.pen
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Testo completo

nversano il 16/10/1949nel procedimento a carico di:Lestingi Michele nato a Conversano il 30/08/1966avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore delle parti civili, avv. Gianfranco Grande, che,anche in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ha insistitoper l’accoglimento del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato, avv.

Matteo Ciociola, che haeccepito l’inammissibilità del ricorso e dedotto, nel merito, la manifestainfondatezza dello stesso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lapronuncia assolutoria del Lestingi dal delitto di diffamazione aggravata per aver– secondo la prospettazione accusatoria – offeso la reputazione di Antonio Pace edi Donato Venerito, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di direttoregenerale della Banca di Credito Cooperativo di Conversano, effettuando, sulsocial netwoork facebook, all’interno di un gruppo di discussione, dichiarazioni dicarattere diffamatorio.

In particolare, il blogger aveva dichiarato che: “Già datempo abbiamo iniziato a scontrarci con i poteri forti, sapere che abbiamo avutouno scontro frontale con il potere della Banca di Credito Cooperativo, di Venerito,di D’Orazio che secondo noi non ha svolto il ruolo per cui sono stati costituiti.Sono state costruite le BCC, nel periodo Covid, ahimè, abbiamo avuto l’ennesimaconferma, in tutta Italia le BCC hanno elargito soldi per aiutare i più deboli, peraiutare la sanità, la nostra invece no. Giustamente i loro soldi servono perpagare i corposi compensi mensili dei loro dirigenti”.2.

Avverso la richiamata sentenza le parti civili costituite, Banca di Creditocooperativo di Conversano e Donato Venerito, hanno proposto ricorso percassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.2.1. Con il primo, deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), in relazione agli artt. 51, 595 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.A fondamento delle spiegate censure sottolineano che l’errore nel quale èincorsa la decisione impugnata si sostanzia nell’aver ritenuto rientrante neldiritto di critica, ai fini dell’operare della relativa scriminante, fatti non veritieri(avendo la medesima pronuncia riconosciuto che la Banca aveva erogatocontributi durante l’emergenza da Covid-19 e che in quel periodo i compensidegli organi sociali, compreso il Veneruso, erano conformi a quelli previsti per leBanche di Credito cooperativo), rispetto ai quali il Lestingi, che aveva ricevuto lerelative informazioni in forma anonima, non aveva effettuato le dovute verifiche.2.2.

Con il secondo motivo assumono omessa motivazione su specifici attidel processo ed erronea applicazione del diritto di critica, nonché sull’asseritacomparazione tra l’operato della Banca di Credito Cooperativo di Conversano e lealtre Banche di Credito Cooperativo, in quanto la Corte d’Appello aveva ignoratola documentazione prodotta dalle parti civili dalla quale poteva evincersi che,almeno sino alla data della pubblicazione del video del Lestingi, era stata svoltaun’attività analoga da parte della BCC di Conversano rispetto alle altre Banche diCredito cooperativo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri.2.Occorre rammentare, al riguardo, che, in tema di diffamazione, la Cortedi cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assumelesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimitàprocedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialitàdella condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasiritenute diffamatorie (ex plurimis, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020,Questa Corte è dunque chiamata, innanzi tutto, a valutare se i contenuti delvideo sono idonei a ledere la reputazione della Banca di Credito Cooperativo edei suoi organi perché, in mancanza, il fatto diffamatorio non sarebbe integrato,neppure sul piano civilistico.In proposito, potrebbe assumersi, invero, che le informazioni veicolate dalLestingi non siano offensive, almeno per la Banca di Credito Cooperativo, attesoche, in astratto, non vi è un dovere della stessa di erogare contributi in favoredella popolazione a seguito dell’emergenza da Covid-19, e non essendo dunquepertinenti le considerazioni sui compensi degli amministratori.Tuttavia, come si evince dallo Statuto prodotto, conforme alla normativa diriferimento, le Banche di Credito Cooperativo – per quel che rileva in questa sede– si distinguono dalle Banche “tradizionali” per lo scopo mutualistico (artt. 2511e 2515 cod. civ.), dovendo essere costituite nella forma di società cooperativaper azioni a responsabilità limitata (art. 33, comma 1, del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385, Testo unico bancario, c.d.

T.U.B.) e per il forte legame territoriale,correlato alla circostanza che, per esserne soci, è necessario risiedere, avere lasede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza dellaBanca stessa (art. 34, comma 1, T.U.B.). Il saldarsi dello scopo mutualistico, checomporta che l’attività di una Banca Cooperativa debba svolgersi senza scopo dilucro principalmente in favore dei soci, con il legame di questi ultimi con ilterritorio, denota che compito precipuo di Banche siffatte è sostenere l’economialocale.Sicché affermare – come ha fatto il Lestingi – che la Banca di CreditoCooperativo di Conversano, a differenza delle altre Banche di CreditoCooperativo, non aveva erogato contributi per aiutare la popolazione nel gravemomento di difficoltà correlato alla pandemia da Covid-19, preferendo destinarele proprie ricorse al pagamento di “corposi” compensi agli organi di vertice dellastessa, integra una grave offesa alla reputazione della Banca, perché equivale adasserire che essa abbia operato in distonia, e in modo quasi “fraudolento”,rispetto ai propri scopi, ossia al sostegno dell’economia del territorio.3.Ciò posto, è opportuno a questo punto considerare, che, ai finidell’applicazione dell’esimente dell'esercizio del diritto di critica, non si puòprescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto afondamento della elaborazione critica (tra le altre, Sez. 5, n. 8721 del17/11/2017, Coppola, Rv. 272432;

Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo,Rv. 235004).La critica, infatti, deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri,poiché nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per lapersona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio deldiritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fattinon corrispondenti alla verità (Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, dep. 2010,Cacciapuoti, Rv. 246096).In definitiva, l’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante rispettoal fatto diffamatorio, purché la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevantee descritta con continenza espressiva, sia vera (Sez. 5, n. 44024 del04/11/2010, Biondani, Rv. 249126).4.Sotto altro e concorrente profilo, nella giurisprudenza di questa Corte èstato chiarito che la scriminante del diritto di cronaca o di critica non opera, inogni caso, laddove la notizia divulgata provenga da uno scritto anonimo, inquanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole diinteresse pubblico (ex ceteris, Sez. 5, n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023,Casalini, Rv. 284114;

Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, Parlato, Rv. 242603;Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091). Infatti, l’imputatoche invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notiziariportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima,confidenziale o non controllabile (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv.255434).5.Nella fattispecie per cui è processo i superiori principi sono stati disattesiper due ragioni.In primo luogo, la Corte di appello ha ripetutamente fatto levasull’”insufficienza” o sulla “ragionevole contrazione” degli interventi della Bancatesi a sostenere iniziative sanitarie o ad arginare l’impatto della pandemia sultessuto economico, trascurando che quella dell’imputato era stataun’affermazione diversa e netta, laddove aveva sostenuto che gli interventi nonvi erano proprio stati, informazione – quest'ultima − obiettivamente falsa.In secondo luogo, le decisioni assolutorie, pur riconoscendo che la Banca diCredito Cooperativo di Conversano aveva erogato contributi a favore dellacollettività a fronte dell’emergenza da Covid-19, hanno tuttavia ritenuto l’elevatotenore di vita del Venerito e gli emolumenti che gli erano stati corrisposti unadecina di anni prima sufficienti a ritenere veritiero (deve assumersi, almeno sulpiano putativo) il nucleo essenziale del fatto.Sennonché la Corte territoriale, oltre ad aver trascurato di considerare che ilnucleo essenziale del fatto deve essere vagliato in maniera unitaria, ha conclusoper la verità del fatto sulla base di informazioni datate e trascurando disoffermarsi sul dato documentato dalla difesa di tale parte civile, teso adimostrare che i compensi – nel periodo di interesse − erano conformi a quelliprevisti per i direttori generali delle Banche di Credito Cooperativo.La circostanza che il blogger, prima di effettuare il video, non abbiacontrollato la veridicità delle notizie ricevute deve peraltro essere vagliata anchetenendo conto che egli ha ammesso che le informazioni gli erano pervenute informa anonima, il che preclude ex se l’operare dell’esimente di cui all’art. 51 cod.pen. che è stata riconosciuta al Lestingi per l’assunta continenza espressiva.6.

Pertanto, nel delineato contesto, nel quale il fatto storico non potevaconsiderarsi veritiero neppure nel suo nucleo essenziale, la Corte di appello nonavrebbe potuto ritenere la condotta del responsabile scriminata per la continenzaespressiva, potendosi, stante il tenore offensivo del messaggio, detta valutazionecompiere solo a fronte di notizie veritiere che la collettività ha interesse aconoscere.7.Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvioper nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Paola Borrelli