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Ordinanza — n. 16486/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16486/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16486/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Maria Compagnino in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestata aggravante del 1fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Regesto Legislator

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art. 554-quater cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16486/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Maria Compagnino in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestata aggravante del 1fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia pubblica utilità distribuzione dell'elettricità approvvigionamento energetico motivi di pubblico interesse

Disposizioni normative citate

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art. 554-quater cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen.
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Testo completo

NERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA Nel procedimento a carico di COMPAGNINO MARIA, nata a GIARRE il 10/03/1972 avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA del 10/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Maria Compagnino in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestata aggravante del 1fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

2. Avverso l'indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l'inosservanza dell'art. art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente l'energia elettrica rientra nel novero delle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l'aggravante contestata che rende il reato procedibile di ufficio.

3. Il ricorso del Pubblico ministero va qualificato come appello. 3.1. La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo a procedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554- bis e ss. cod. proc. pen. Questa Sezione ha affermato come la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554er cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, PG C/ GALATI GIORDANO LUIS, Rv. 289327 - 01). 3.2. Il ricorso deve essere, pertanto, qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen.

P.Q.M.

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