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Ordinanza — n. 16326/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding sentencing reduction via plea agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment that reduced the sentence following a plea agreement. The appellant argued the trial court failed to evaluate the final penalty's magnitude under Article 125 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such challenges to the agreed sentence are inadmissible when the appeal concludes via a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 125 c.p.p.: In appeals concluded by a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, challenges regarding the agreed sentence's magnitude or lack of judicial evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal Article 599-bis CPP sentencing reduction inadmissible appeal judicial evaluation riduzione della pena adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
e vizio di motivazione in quanto la decisione impugnata si era limitata «ad applicare la pena finale ex art. 599 bis cod.
Art. 125 c.p.p.
Considerato che contro la sentenza in oggetto l'imputato, per tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso prospettando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod.
Art. 610 c.p.p.
Osservato che all'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
610 c.p.p., comma 5-bis, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00.
art. 125 cod. proc. pen
Considerato che contro la sentenza in oggetto l'imputato, per tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso prospettando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
e vizio di motivazione in quanto la decisione impugnata si era limitata «ad applicare la pena finale ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 610 c.p
Osservato che all'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.
art. 616 c.p
610 c.p.p., comma 5-bis, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 32138 del 10/09/2025
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020
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Testo completo

ato a ROMA il 27/09/2001 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 5/12/2024, appellata dall'attuale ricorrente, preso atto del concordato intervenuto tra le Parti con rinuncia agli altri motivi di appello, ha ridotto la pena finale inflitta all'imputato ad anni 1, mesi 2 e giorni 8 di reclusione ed euro 280,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Considerato che contro la sentenza in oggetto l'imputato, per tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso prospettando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la decisione impugnata si era limitata «ad applicare la pena finale ex art. 599 bis cod. proc. pen. senza effettuare alcuna valutazione circa l'entità della pena così determinata e sui criteri in base ai quali si sia giunti a tale quantificazione». Ritenuto che il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di legittimità, «In tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svoltosi a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla penaai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2 - , Sentenza n. 32138 del 10/09/2025, Rv. 288577 - 01;

Sez. 2 -, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). E' stato altresì affermato che «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).

A fronte di tali rilievi, è inammissibile il motivo che si limiti a dedurre la carenza di motivazione del provvedimento che abbia stabilito la pena in conformità di quanto concordato dalle parti. Osservato che all'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4.000,00. P. P.Q.M