Sentenza — n. 16161/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosto da: COLOMBO MAURIZIO nato il 21/03/1952 a MILANO avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. FRANCESCA COLASUONNO, il quale, nell'interesse di MAURIZIO COLOMBO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 51 cod. pen, art. 21 Cost; Sentenza — n. 16161/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tale diritto, nelle sue varie articolazioni (di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva), è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e si sostanzia nell'esplicazione di un giudizio o di un'opinione personale, necessariamente soggettiva, la cui valenza scriminante presuppone la sussistenza di tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, costituiti dalla verità dei fatti, dalla continenza delle espressioni utilizzate e dall'interesse sociale dei fatti cui si riferisce l'espressione del giudizio.
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osto da: COLOMBO MAURIZIO nato il 21/03/1952 a MILANO avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. FRANCESCA COLASUONNO, il quale, nell'interesse di MAURIZIO COLOMBO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza del Tribunale di Lodi in data 26 marzo 2024, Maurizio Colombo fu condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 600,00 euro di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Associazione Midas, in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, del delitto di cui all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., perché, mediante la pubblicazione di alcuni post sui profili Facebook allo stesso riferibili e sulla sezione forum del sito www.danzaesportnet/midas, offendeva la reputazione dell'associazione Midas (Maestri italiani danza sportiva), in persona del rappresentante pro tempore Piercarlo Piloni, segnalando che l'associazione non presentava più i requisiti per essere riconosciuta dalla Fids (Federazione italiana danza sportiva).
Secondo Colombo, dunque, i rapporti tra la Midas e la Federazione non potevano più essere disciplinati da una convenzione, sicché i diplomi che essa rilasciava non avevano nessun valore; e gareggiare, nelle competizioni professionali, con un diploma di maestro rilasciato dalla Midas costituiva un illecito. Inoltre, eventuali convenzioni tra la Midas e la Fids dovevano ritenersi "illegali" per mancanza dei requisiti richiesti dallo Statuto federale. A seguito dell'iniziativa di Piloni, il quale aveva fatto pubblicare una nota sul sito della Midas in cui ribadiva l'esistenza di una convenzione con la Fids e delle autorizzazioni da essa rilasciate, Colombo lo aveva invitato a pubblicare l'atto formale di riconoscimento della Midas.
Secondo il Tribunale, tali contenuti dovevano ritenersi idonei a offendere la reputazione dell'associazione dei Maestri italiani di danza sportiva.
2. Con sentenza in data 22 settembre 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato in favore dell'imputato il beneficio della non menzione della condanna prevista dall'art. 175 cod. pen., con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni.
3. Maurizio Colombo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Francesca Colasuonno, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 595, 51 e 59 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui è stata ritenuta integrata la diffamazione ed è stato escluso l'esercizio del diritto di critica.Le sentenze di merito hanno ritenuto che quanto riportato nei post pubblicati dall'imputato fosse lesivo della reputazione della Midas e che la scriminante del diritto di critica non potesse essere riconosciuta in assenza del requisito della verità del fatto.
Ciò in quanto sarebbe stata accertata non soltanto l'esistenza della convenzione tra la Fids e la Midas fino al 2020, ma anche la sua legittimità, atteso che l'art. 43 dello Statuto federale della FícIs non avrebbe richiesto che tutti i membri della Midas dovessero essere tesserati o affiliati della Federazione. In realtà, dalle frasi riportate nel capo di imputazione emergerebbe come Colombo non abbia mai affermato l'inesistenza di una convenzione tra la Fids e la Midas, ma solo che essa, ove esistente, sarebbe stata illegittima per violazione dell'art. 43 dello Statuto federale.
Infatti, la sentenza di primo grado, a pag. 11, riporterebbe che secondo Colombo il riconoscimento e la convenzione, anche se esistenti, sarebbero in ogni caso illegali per difetto delle condizioni stabilite dallo Statuto della Fids, ovvero che tutti gli associati della Mídas debbano essere tesserati per la Federazione; e la Corte di appello si esprimerebbe in termini del tutto analoghi a pag. 4 della sentenza impugnata. Ciò dimostrerebbe che l'imputato non abbia mai escluso l'esistenza della convenzione, secondo quanto un lettore non frettoloso avrebbe potuto agevolmente percepire.
Dunque, le espressioni utilizzate da Colombo non sarebbero allusive, suggestionanti, ambigue o insinuanti, avendo egli articolato il suo ragionamento per affermare l'illegalità della eventuale convenzione tra Rds e Mídas, senza che l'esistenza di essa sia stata esclusa. In ogni caso, anche a voler ritenere che Colombo abbia ingenerato nei lettori la convinzione della inesistenza di una convenzione tra Mídas e Fids, la sua condotta sarebbe, comunque, coperta dalla scriminante nella sua forma putativa, non potendo pretendersi in capo a un soggetto che pubblica un post su un socíal nerwork oneri informativi analoghi a quelli gravanti su di un giornalista professionista.
Infatti, Colombo, nel momento in cui ipotizzava l'inesistenza della convenzione senza escluderla e, anzi, ne chiedeva la pubblicazione, lamentando che essa non era reperibile sui siti ufficiali di Fids e di Mídas, assolveva all'onere, gravante sul privato, di evitare affermazioni del tutto gratuite. Quanto, poi, alla falsità dell'affermazione dell'illegalità della convenzione, in realtà essa riguarderebbe l'interpretazione di una norma dello statuto federale, attività valutativa che costituirebbe una legittima espressione del diritto di critica.
Infatti, secondo le sentenze di merito la norma statutaria richiedeva solo una diffusa rappresentatività e non che tutti gli associati della Midas fossero anche tesserati della Fids. Dunque, i Giudici di merito non avrebbero ritenuto falso un fatto storico, ma avrebbero reputato non corretta l'interpretazione data da Colombo all'art. 43 dello Statuto, non predicabile di verità o falsità, sicché anche a voler concordare sull'esegesi della norma data dalle sentenze, non potrebberitenersi che quanto da lui affermato fosse falso. Pertanto, anche sotto questo profilo, la scriminante dell'art. 51 cod. pen. ricorrerebbe almeno nella sua forma putativa essendo Colombo convinto della bontà della interpretazione dell'art. 43 dello Statuto federale, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado (pag. 11).
Colombo, sulla base della rubrica dell'art. 43 «Associazioni di categorie di tesserati», avrebbe ritenuto che la norma imponesse che tutti i membri dell'associazione richiedente il riconoscimento fossero tesserati o affiliati della Fids. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza o inesistenza di una convenzione tra la Fids e la Midas. Le sentenze di merito avrebbero ritenuto che il primo fatto falso riferito da Colombo riguardasse l'inesistenza di una convenzione tra la Fids e la Midas.
E, tuttavia, entrambe avrebbe anche richiamato il fatto che l'imputato, nei suoi post, aveva contestato la legalità della convenzione e del riconoscimento, di cui, pertanto, aveva implicitamente ammesso la possibile esistenza. Le sentenze di merito sarebbero manifestamente illogiche anche laddove, da un lato, affermerebbero che sia falso che lo statuto della Fids richieda, ai fini del riconoscimento di un'associazione, che tutti i membri di essa siano tesserati o affiliati alla Fids e che, quindi, sia falso che le convenzioni tra Fids e Midas siano invalide; e, dall'altro lato, affermerebbero ciò all'esito di un'esegesi della norma statutaria, come tale ontologicamente opinabile.
Pertanto, l'affermazione di Colombo, pur eventualmente errata sul piano interpretativo, rientrerebbe nell'alveo della critica, coperta dall'art. 51 cod. pen. almeno in forma putativa.
3. In data 17 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 19 febbraio 2026 è pervenuta una memoria a firma dell'Avv. Francesca Colasuonno, il quale, nell'interesse di Maurizio Colombo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione in quanto è compito del giudice di legittimità verificare, in primo luogo, la sussistenza o meno dellamaterialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ovvero l'eventuale esistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 - 01;
Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 - 01). 2.1. Sempre in premessa va rilevato che, pur in presenza di una espressione offensiva dell'altrui reputazione, essa può essere scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen., ovvero attraverso l'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2019, dep. 2011, Belotti, Rv. 249708 - 01).
Tale diritto, nelle sue varie articolazioni (di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva), è espressione della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e si sostanzia nell'esplicazione di un giudizio o di un'opinione personale, necessariamente soggettiva, la cui valenza scriminante presuppone la sussistenza di tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità, costituiti dalla verità dei fatti, dalla continenza delle espressioni utilizzate e dall'interesse sociale dei fatti cui si riferisce l'espressione del giudizio.
Limitando l'analisi al profilo della verità dei fatti, qui di specifico interesse, la giurisprudenza di legittimità distingue tra il diritto di critica e quello di cronaca. Mentre nel primo caso l'autore esprime una valutazione dei fatti, nel secondo, si limita a un mero resoconto degli stessi, di modo che, nell'ambito del diritto di critica, la verità dei fatti scolora a mero presupposto, mentre, nel diritto di cronaca, costituisce il fondamento stesso della scriminante (così Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 - 01;
Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, Natuzzi, Rv. 261340 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 10/02/2011, Simeone, Rv. 249239 - 01). Nondimeno, anche nell'esercizio del diritto di critica, una base fattuale deve, comunque, esistere, di tal che si è esclusa l'operatività del diritto di crìtica qualora manchi la verità del fatto oggetto della valutazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi, Rv. 236524 - 01; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395 - 01;
Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900 - 01). E, tuttavia, il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di critica, va limitato alla «oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini,Rv. 237711 - 01; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Trevisan, Rv. 221904 - 01), di modo che la critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato e senza che, viceversa, da tale requisito possa prescindersi quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell'elaborazione critica (Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, Moncalvo, Rv. 235004 - 01;
Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Anche con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica, pertanto, «un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098 - 01); e, tuttavia, ai fini della scriminante non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali «purché il nucleo e il profilo essenziale di essi non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754 - 01;
Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, Pansa, Rv. 239158 - 01). 2.2. Sotto altro profilo, va ricordato in tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista Vanimus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 - 01;
Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv. 254390 - 01; in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, Pasqualini, Rv. 288819 - 01).
3. Nel caso qui esaminato le sentenze di merito hanno rinvenuto il carattere diffamatorio dei contenuti pubblicati da Colombo sotto due fondamentali profili. Sotto un primo aspetto, nel settembre e nell'ottobre 2019, quando erano stati pubblicati i post di Colombo, la Midas era riconosciuta dalla Fids e tra le due associazioni esisteva una convenzione in forza della quale i diplomi rilasciati dalla Midas erano riconosciuti dall'altra associazione; sicché l'opposta affermazione, secondo cui la convenzione non sarebbe esistita, è stata ritenuta diffamatoria.
Sotto un ulteriore profilo, relativo alla legittimità della convenzione e del riconoscimento della Midas da parte della Fids„ le sentenze hanno escluso la veridicità dell'affermazione dell'imputato secondo cui gli associati della Midas dovessero anche essere tesserati della Fids dal momento che l'art. 43 dello Statuto federale richiedeva, ai fini del riconoscimento dell'associazione, soltanto unadiffusa rappresentatività, ossia che tra gli associati vi fosse un'ampia rappresentazione dei tesserati della Fids. A riprova le sentenze hanno evidenziato che una delibera del Consiglio federale della Fids del 13 settembre 2012, stabiliva che era sufficiente che il 25% degli associati della Midas fosse anche tesserato della Fids.
4. Orbene, in relazione alle frasi con cui l'imputato aveva affermato l'illegittimità della convenzione e del riconoscimento della Midas da parte della Fids, tale giudizio si fonda su una personale interpretazione dell'art. 43 dello Statuto federale, rubricato «Associazioni di categorie di tesserati», il cui comma 1 stabilisce che «la Fids può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'art. 22, comma 5-bis, dello Statuto CONI, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di categorie di tesserati o di affiliati su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica e in sintonia con i principi generali dell'Ordinamento sportivo e dello Statuto federale e nel rispetto delle direttive del CONI in materia».
La formulazione testuale della disposizione in questione pare, dunque, richiedere, ai fini del riconoscimento dell'associazione, unicamente che tra gli associati della Midas vi fosse un'ampia rappresentazione dei tesserati della Fids. Tuttavia, la menzionata rubrica dell'art. 43, nel fare riferimento alle «Associazioni di categorie di tesserati», non consente di ritenere che l'interpretazione accreditata da Colombo, pur largamente opinabile, sia avulsa da una qualunque parvenza di plausibilità. Pertanto, la valutazione espressa dall'imputato con i propri post si fondava su un dato storico inoppugnabile, ovvero sulla presenza di una norma che disciplinava il profilo evocato da Colombo e, al contempo, su una sua interpretazione, certamente criticabile, ma non suscettibile di essere ricondotta alle categorie del «vero» o del «falso», che si attagliano agli accadimenti fenomenici e non certo all'esegesi delle norme giuridiche.
E, in ogni caso, non può ragionevolmente discutersi in ordine al fatto che, anche a voler ritenere il carattere oggettivamente diffamatorio dei post con cui l'imputato qualificava come illegittimo il riconoscimento della Midas ad opera della Fids, i relativi contenuti fossero assistiti da un'esimente putativa, incidente non sul profilo del fatto tipico, quanto su quello dell'elemento soggettivo.
5. Quanto, invece, alla prospettata assenza di una convenzione tra la Midas e la Fids, in forza della quale i diplomi rilasciati dalla prima associazione venivano riconosciuti dalla seconda, non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui i contenuti pubblicati dall'imputato non avessero escluso l'esistenza di tale atto formale. Infatti, nel post che l'imputazione indica essere stato pubblicato il 18 settembre 2019 alle ore 11.54 su www.danzaesport e alle ore 9.18 su Facebook («Io ritengo che non ci sia nessun documento firmato dalla Fids che sancisca ilriconoscimento e la convenzione con Midas»), il chiaro senso delle parole utilizzate appare proprio quello di un'affermazione dell'inesistenza della convenzione.
E, tuttavia, l'uso di espressioni dubitative da parte dell'imputato e, al contempo, l'invito a rendere pubblico l'atto in questione appaiono indicativi del carattere retorico dell'espediente utilizzato, emergendo chiaramente, dal tenore complessivo dei post, che l'imputato intendeva affermare l'impossibilità giuridica, per l'associazione Midas, di essere riconosciuta dalla Fids e, conseguentemente, l'illegittimità della convenzione, la quale, secondo tale prospettazione, non avrebbe potuto essere stata adottata, posto che, in tale evenienza, i responsabili dell'operazione si sarebbero macchiati di gravi violazioni delle regole statutarie.
Anche in questo caso, dunque, anche a volere ritenere il carattere offensivo della reputazione dell'associazione, la quale avrebbe rilasciato dei diplomi senza essere stata all'uopo accreditata dalla Federazione competente, deve rilevarsi che il carattere dubitativo delle affermazioni pubblicate, in uno con le censure sulla legittimità degli atti formali eventualmente adottati, consenta di fondare, quantomeno sul piano putativo, l'esercizio del diritto di critica da parte di un associato che riteneva essere state commesse delle violazioni delle regole statutarie e che, su tali basi, invitava gli organi di vertice dell'ente a dimostrare, invece, la legittimità del rapporto con la Federazione e del riconoscimento formale operato da quest'ultima a beneficio della Midas.
Ciò che, in definitiva, impone, comunque, di escludere il prescritto elemento soggettivo del delitto di diffamazione in ragione della configurabilità della scriminante putativa del diritto di critica.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
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