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Ordinanza — n. 15893/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to waiver of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly waived specific grounds for challenging the agreed sentence. The defense argued for a violation of statutory criteria and a lack of reasoning regarding the acquittal, but these points were already covered by the appellant's explicit renunciation of appeal motives. Consequently, the court ruled that once parties agree on a sentence, unilateral modifications or challenges to waived grounds cannot be raised in the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: Appeals against sentences based on agreed sentencing are admissible only for motives regarding the party's will, prosecutor's consent, or the reform of the ruling, while waived grounds and defects in reasoning on acquittal or agreed penalty amounts are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentencing waiver of appeal Court of Cassation procedural inadmissibility renunciation of motives remissione della pena attenuazione libera della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
133 cod.pen., 544 e 546 cod.proc.pen.,lamentando un’astratta valutazione dei criteri stabiliti dal legislatore per ladeterminazione della pena e un difetto motivazionale in ordine alla mancatapronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.3.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
te d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
artt. 133 cod.pen
art. 129 cod.proc.pen
133 cod.pen., 544 e 546 cod.proc.pen.,lamentando un’astratta valutazione dei criteri stabiliti dal legislatore per ladeterminazione della pena e un difetto motivazionale in ordine alla mancatapronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.3.
art. 599-bis cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
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Testo completo

te d'appello di GenovaUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. penRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in riforma dellasentenza del Tribunale di Genova dell’11 settembre 2025 ,ha rideterminato lapena complessiva inflitta a Khatmi Iskander nella misura, concordata fra le parti,di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa previa rinuncia ai motiviinerenti alla responsabilità del medesimo.2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, deducendoviolazione di legge, in relazione agli artt. 133 cod.pen., 544 e 546 cod.proc.pen.,lamentando un’astratta valutazione dei criteri stabiliti dal legislatore per ladeterminazione della pena e un difetto motivazionale in ordine alla mancatapronuncia di sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.3.

Il ricorso è stato trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen.4. Il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione presentata avversouna sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., in relazione adun motivo di appello al quale il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.In tema di concordato in appello, secondo l’insegnamento di legittimità, èammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv278170).Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacratonella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato e nonsono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto dimotivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-biscod. proc. pen. (Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Rv 283878).

Nella fattispeciein esame, le doglianze prospettate dalla difesa sono inammissibili in quantoineriscono ad un difetto di motivazione sulla mancata assoluzione e sulla entitàdella pena, concordata dal medesimo imputato, già oggetto di valutazione daparte della Corte territoriale che l’ha ritenuta adeguata al caso concreto, nonsindacabile in questa sede.5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misurache si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI