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Ordinanza — n. 15888/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's confiscation order reclassified as opposition to ensure proper review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15888/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Ida Sanicola as an opposition under Article 667, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had rejected her request to revoke the confiscation of a pension policy, citing indirect availability presumptions despite her marital separation from the defendant. The Supreme Court ruled that appeals against execution judges in this context must be treated as oppositions to preserve the merits review function of the execution judge, thereby transmitting the case back to the Tribunal of Trapani for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Appeals against execution judges in confiscation matters must be qualified as oppositions to ensure the execution judge retains full cognizance of merits issues.

Parole chiave

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confiscation of assets indirect availability presumption execution judge review opposition procedure cassation qualification marital separation pension policy seizure rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, il qualeha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod.
Art. 676 cod. proc. pen.
Art. 19, comma 3, d. lgs. 159/2011
Art. 24 d.lgs. 159/2011
Art. 26 d. lgs. 159/2011
Art. 111 Cost.
artt. 24 d.lgs. 159/2011
Con terzo motivo denuncia violazione degli artt. 24 d.lgs. 159/2011, 111Cost.
art. 676 cod. proc. pen
art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
art. 667 cod. proc. pen
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, il qualeha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I.
pen., pone in essere indefinitiva un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo aseguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato deplano (Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I., Rv.
Sez. 1, n. 6387 del 02/12/1996, Di Giannantonio
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022
- èprevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essereriqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddettoprovvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli attigiuridici e del favor impugnationis, (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv.
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep.
Sez. 2, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
283061 - 01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015,cit.; Sez.
Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì
259454-01; in sensoanalogo, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv.
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Testo completo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, il qualeha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod. proc.pen. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriorecorso; in via subordinata dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Trapani, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca della confisca e restituzione di benipresentata da Ida Sanicola relativamente alla polizza previdenziale, “PostaPrevidenza Valore Fondo Pensione”, confiscata a Gaetana Ferro, quale terzaintestataria, nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di MoceriCosimo, con decreto del 26 novembre 2014.Il Tribunale ha dato atto che: il sequestro della polizza è stato dispostonell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di MoceriCosimo, al quale sia Ida Sanicola che Gaetana Ferro hanno partecipato quali terzeintestatarie; nel corso della trattazione è stato disposto lo stralcio, dalprocedimento principale, degli atti riguardanti la posizione di Gaetana Ferro,mentre Ida Sanicola è rimasta parte, quale terza interessata del medesimoprocedimento; per mero errore di compilazione, la posizione della polizzasuindicata, riconducibile alla Sanicola, è stata trattata unitamente ai beni dellal’istanza di restituzione presentata da Ida Sanicola considerando che i giudici dellaprevenzione avevano ritenuto operante nei confronti della suddetta, in quantomoglie del proposto Moceri, la presunzione di disponibilità indiretta dei beni ex art.19, comma 3, d. lgs. 159/2011, evidenziando, peraltro, che la polizza è risultataaccesa in epoca corrispondente alla piena pericolosità del proposto, in quantotratto in arresto e condannato quale partecipe di un'associazione criminale deditaal traffico di sostanze stupefacenti proprio nel 2010, anno di accensione dellapolizza.2.

Ida Sanicola ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore affidatoa più motivi.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazionedella presunzione di disponibilità indiretta dei beni da parte del destinatario di unaproposta di prevenzione ed il mancato accertamento della fittizietàdell’intestazione.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge, in relazione agli artt.19 e 26 d. lgs. 159/2011, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto dellaseparazione legale intervenuta tra i coniugi nell'anno 2008, a seguito di unaseparazione di fatto risalente al 2002, e che la polizza risultava sottoscritta il 3marzo 2010, oltre due anni dopo la separazione legale.2.3.

Con terzo motivo denuncia violazione degli artt. 24 d.lgs. 159/2011, 111Cost. stante l’errata individuazione del periodo di pericolosità sociale.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale hachiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4,cod.proc.pen. e trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani , sezione per le misuredi prevenzione, per quanto di competenza; in via subordinata dichiararsil’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono esseretrasmessi al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso.1.Occorre preliminarmente ricordare che, nella fase dell'esecuzione penale,disciplinata dal libro X del codice di procedura penale, le questioni inerenti allarestituzione delle cose sequestrate e anche quelle in tema di confisca, devolute algiudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e,quindi, definite con provvedimento de plano seguito dall'opposizione, ex art. 667,comma 4, cod. proc. pen.Nella specie, il giudice dell'opposizione, ancorché avrebbe dovuto, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 676, comma 1, secondo periodo, e 667, comma 4,cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), provvedere senza formalità,ha, tuttavia, trasformato il procedimento de plano in procedimento cameralepartecipato.Premesso che la mancata adozione della fase preliminare de plano, primadell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva,non costituisce causa di nullità (Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Di Rosa, Rv.202528-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.265539-01)- la giurisprudenza di legittimità è divisa in ordine al rimedioapplicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma incontraddittorio.Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso percassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbiairritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anzichéde plano come previsto, considerandosi che la procedura immediatamenteadottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere indefinitiva un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo aseguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato deplano (Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I., Rv. 238157-01;

Sez. 1,n. 6387 del 02/12/1996, Di Giannantonio, Rv. 206349-01).In base a un secondo, più recente e prevalente, indirizzo della giurisprudenzadi legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudicedell'esecuzione emesso in una delle suindicate materie - sia che questi abbia decisode plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provvedutoirritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - èprevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essereriqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddettoprovvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli attigiuridici e del favor impugnationis, (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858– 01;

Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403 – 01; Sez. 2, n.12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015,cit.; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; in sensoanalogo, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811-01 e Rv. 254812-01). Ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunqueprivato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudicedell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione pienadelle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e leistanze (anche istruttorie) - precluse invero nel giudizio di legittimità - che ilricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in unamateria per la quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio inragione della sua peculiarità.2.Questo Collegio intende dare seguito a tale ultimo insegnamento e ribadireche, in tema di restituzione di cose sequestrate, qualora sia stato proposto ricorsoper cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso deplano, o anche a seguito di contraddittorio, il ricorso per cassazione deve esserequalificato come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della secondaparte del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen., nel rispetto del principiogenerale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", conconseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645del 09/11/2022, cit.;

Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto, Rv.271460-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, cit.).Tale soluzione appare senz'altro preferibile, ancor più in un caso come quello inesame, in cui le censure mosse dai ricorrenti attengono anche al merito.3. In conclusione, il ricorso deve essere qualificato come opposizione conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione trasmette gli atti al Tribunale di Trapani perl'ulteriore corso.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI