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Ordinanza — n. 15884/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal against non-prosecution order, converting it to an appeal for first instance review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a non-prosecution order issued by the Macerata Tribunal. The prosecutor argued that the identity of the accused was incorrectly determined, but the court held that such procedural decisions are not immediately appealable via cassation. Consequently, the court converted the appeal into a regular appeal and transferred the case to the Court of Appeal in Ancona for a full trial.

Regesto Legislator

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Art. 569 cod. proc. pen.; Art. 554-ter cod. proc. pen.: A non-prosecution order issued prior to the trial hearing is not subject to immediate cassation appeal and must be treated as an appeal under Art. 568.

Parole chiave

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non-prosecution order cassation appeal procedural decision identity of accused conversion to appeal impugnabilità di decisioni incidentali procedimento contenzioso procedura a più fasi

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 544-ter cod. proc. pen.
pen., avverso la sentenza con laquale il Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 544-ter cod. proc. pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti di Belhadj Rafik per il reato di cuiall’art.
Art. 610 cod. pen.
pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti di Belhadj Rafik per il reato di cuiall’art. 610 cod.
Art. 554-ter cod. proc. pen.
Art. 569 cod. proc. pen.
in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod.
Art. 554-quater cod. proc. pen.
Art. 568 cod. proc. pen.
pen.).Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.
Art. 620 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
art. 544-ter cod. proc. pen
pen., avverso la sentenza con laquale il Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 544-ter cod. proc. pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti di Belhadj Rafik per il reato di cuiall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025
pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep.
Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024
289327 – 01;Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv.
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Testo completo

Belhadj Rafik, nato in Tunisia il 27/04/1983avverso la sentenza del 16/02/2026 del TRIBUNALE di MacerataUdita la relazione svolta dal Consigliere Mario MorraRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOIl Pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata ricorre, per violazionedella disposizione di cui all’art. 649 cod. proc. pen., avverso la sentenza con laquale il Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 544-ter cod. proc. pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti di Belhadj Rafik per il reato di cuiall’art. 610 cod. pen., assumendo che erroneamente sarebbe stata ritenutal’identità della contestazione mossa nel presente procedimento all’imputatorispetto a quella oggetto di diverso giudizio.Secondo l’orientamento interpretativo affermatosi nella giurisprudenza diquesta Corte e che questo Collegio intende ribadire, la sentenza di non luogo aprocedere emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 – 01;Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01).La formulazione testuale della disposizione di cui all'art. 569 cod. proc. pen.,che si riferisce alla "sentenza di primo grado", induce a ritenere che il ricorso persaltum presupponga la celebrazione del giudizio e non sia rimedio estensibile –salvo espressa diversa previsione - alle sentenze "processuali" di non luogo aprocedere che precedono il "giudizio".L'art. 554-quater cod. proc. pen., inoltre, disciplina i possibili esiti del giudiziodi impugnazione (conferma della sentenza, modifica della formula diproscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti alTribunale) che risultano difficilmente conciliabili con quelli tipizzati per il giudiziodi cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve esserequalificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente per il giudizio.

P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Ancona.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO MORRA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI