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Sentenza — n. 15653/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15653/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15653/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo,che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da Benvenuti Giulia, ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476,comma 2, cod. pen.2.

Regesto Legislator

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art. 289 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15653/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da Benvenuti Giulia, ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476,comma 2, cod. pen.2.

Parole chiave

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motivi di cassazione falsità ideologica in documenti ricorso per cassazione sviamento della giustizia cognizione del ricorso per cassazione ricusazione di pubblici ministeri

Disposizioni normative citate

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art. 289 cod. proc. pen
Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da Benvenuti Giulia, ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la Benvenuti ha propostoricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con ilprimo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 273 cod.
art. 274 cod. proc. pen
pen., con il secondo motivo,il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erroneaapplicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazioneall’art. 274 cod. proc. pen.3.
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Testo completo

del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo,che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame–, nel rigettare il ricorso proposto da Benvenuti Giulia, ha confermato l'ordinanzaemessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476,comma 2, cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la Benvenuti ha propostoricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con ilprimo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con il secondo motivo,il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erroneaapplicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazioneall’art. 274 cod. proc. pen.3. Successivamente, la ricorrente personalmente e il difensore hanno fattopervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza diinteresse.Rappresentano che, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelareha perso efficacia.4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interessea coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misuracautelare che oramai non è più in atto.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alpagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassadelle ammende. Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casiin cui l’inammissibilità̀ sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione, per carenzadi interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez.2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736;

Sez. 1, n. 13607 del10/12/2010, Valentini, Rv. 249916). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Nulla per spese e per cassa ammende.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Rosa Pezzullo