Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15652/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15652/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15652/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

gela nata a Catania il 04/09/1972avverso la sentenza del 05/06/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo,che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 5 giugno 2025, il Tribunale di Catania ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di Garozzo Angela, in relazione al reato di cuiagli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per mancanza della necessaria querela.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, «con violenza consistita nelmanomettere il contatore, si impossessava al fine di trarne un ingiusto profitto diquantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete allacciavaabusivamente l'impianto di Via Licciardi n.38/ A, di cui aveva la disponibilità».Il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (la cuisussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quanto,nel caso in esame, vi sarebbe stata «semplicemente la manomissione delcontatore».

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15652/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nell’imputazione, invero, il riferimento al «contatore» è fatto alfine di descrivere l’altra aggravante contestata, ossia all’avere commesso il fattocon violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore. In terminigenerali, va ribadito che quel che conta al fine della configurabilità dell’aggravantein questione è la destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a unapubblica utilità (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez.4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025,Cilia, n.m.).2.

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici pubblica utilità approvvigionamento energetico azione penale privata esenzione dalle imposte sull'energia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

gela nata a Catania il 04/09/1972avverso la sentenza del 05/06/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo,che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 5 giugno 2025, il Tribunale di Catania ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di Garozzo Angela, in relazione al reato di cuiagli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per mancanza della necessaria querela.Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputata, «con violenza consistita nelmanomettere il contatore, si impossessava al fine di trarne un ingiusto profitto diquantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel, alla cui rete allacciavaabusivamente l'impianto di Via Licciardi n.38/ A, di cui aveva la disponibilità».Il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. (la cuisussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quanto,nel caso in esame, vi sarebbe stata «semplicemente la manomissione delcontatore».

Secondo il Tribunale, «l’energia elettrica che transita dal misuratoreperde ogni connotazione pubblicistica, in quanto proprio con la misurazione vienequantificato il corrispettivo che l’utente dovrà pagare per la fornitura dell’energia,che – trovando origine in un contratto di diritto privato – ha natura esclusivamenteprivatistica».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’aggravante delladestinazione della cosa a pubblico servizio, atteso che l’energia elettricaconserverebbe la sua indubbia connotazione pubblicistica anche quando alimentiun’utenza privata.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata.4. L’avv. Francesco Monarca, per l’imputata, ha presentato una memoriadifensiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica. Si trattadi un bene destinato a un pubblico servizio, erogato anche mediante la stipula dicontratti di fornitura.La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacificaed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative (a titolomeramente esemplificativo, si pensi alla legge n. 146 del 1990, che qualifical'approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici come servizi pubbliciessenziali, alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27gennaio 1994, alla legge n. 481 del 1995, istitutiva della Autorità amministrativaper l'energia e il gas).La circostanza che l’utente, a seguito della stipula di un contratto, deve pagareper la fornitura dell’energia un prezzo correlato alla quantità di energia consumata,sulla base della misurazione rilevata da un contatore, istallato dell’enteconcessionario del servizio, come parte della più ampia rete di distribuzione, nonfinisce per privare il servizio della sua natura pubblicistica.

Il solo elemento delpagamento, anche quando assume il rilievo di vero corrispettivo, non trasforma ilservizio in una normale prestazione di mercato. Un servizio pubblico, invero, nonè tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed èassoggettato a una disciplina speciale, che riconosce tale interesse.Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse è tutelato sotto vari profili. Atitolo meramente esemplificativo: il prezzo non è liberamente negoziato in sensopuro, ma fortemente regolato (componenti tariffarie, oneri di sistema); l’accessoè garantito secondo criteri pubblicistici (universalità, non discriminazione).Risulta, dunque, del tutto priva di fondamento l’argomentazione del Tribunale,che fa perdere la connotazione pubblicistica all’energia elettrica per il fatto che ilsuo consumo viene misurato da un contatore e che, in ragione di tale misurazione,verrà pagato un corrispettivo.Va, poi, rilevato che non assume alcun rilievo, né nella specifica imputazionené in termini generali, il fatto che vi sia stata «semplicemente la manomissionedel contatore».

Nell’imputazione, invero, il riferimento al «contatore» è fatto alfine di descrivere l’altra aggravante contestata, ossia all’avere commesso il fattocon violenza sulle cose, consistita nella manomissione del misuratore. In terminigenerali, va ribadito che quel che conta al fine della configurabilità dell’aggravantein questione è la destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a unapubblica utilità (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez.4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025,Cilia, n.m.).2.

Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 5 giugno 2025 e,dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa avverso la sentenza impugnata.

Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 27 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Rosa Pezzullo