Sentenza — n. 15614/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAosti da: CIARELLI ANGELO nato a ROMA il 16/09/1967 CIRELLI EMILIA nato a ROMA il 21/09/1968 MONTEFUSCO LILIANA nato a BOLOGNA il 05/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto procuratore SIMONE PERRELLI.RITENUTO IN FATTO 1. Con un unico atto, il difensore di Angelo Ciarelli, Emilia Cirelli e Liliana Montefusco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Campobasso - Sezione misure di prevenzione ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca di un bene immobile, formalmente intestato a Liliana Montefusco, ma nella disponibilità di Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli, disposta dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 11 cod. proc. pen, art. 13 Cost, art. 42 Cost; Sentenza — n. 15614/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, manifestamente infondata è l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte d'appello di Campobasso. Invero, la Corte d'appello di L'Aquila, rilevato che la richiesta di revoca della confisca era stata formulata in ragione della pronuncia n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte sostituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 in relazione all'art. 1, comma 1, lett.
Parole chiave
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osti da: CIARELLI ANGELO nato a ROMA il 16/09/1967 CIRELLI EMILIA nato a ROMA il 21/09/1968 MONTEFUSCO LILIANA nato a BOLOGNA il 05/10/1984 avverso l'ordinanza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto procuratore SIMONE PERRELLI.RITENUTO IN FATTO 1. Con un unico atto, il difensore di Angelo Ciarelli, Emilia Cirelli e Liliana Montefusco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Campobasso - Sezione misure di prevenzione ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca di un bene immobile, formalmente intestato a Liliana Montefusco, ma nella disponibilità di Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli, disposta dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila.
2. La difesa articola quattro motivi con i quali lamenta la nullità dell'ordinanza in verifica per: - difetto di competenza funzionale della Corte d'appello di Campobasso per violazione dell'art. 06 settembre 2011, n. 159; - inosservanza della pronuncia n. 24/2019 della Corte costituzionale; - violazione dell'art. 24 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159, stante l'assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati; - manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
2. La difesa si è limitata ad articolare censure meramente reiterative di quelle già formulate nell'atto di appello, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni rese nel provvedimento in verifica.
3. Quanto al primo motivo, manifestamente infondata è l'eccezione di incompetenza funzionale della Corte d'appello di Campobasso. Invero, la Corte d'appello di L'Aquila, rilevato che la richiesta di revoca della confisca era stata formulata in ragione della pronuncia n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte sostituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 in relazione all'art. 1, comma 1, lett.
a) del medesimo decreto, nella misura in cui consente l'applicazione di misure di prevenzione personali e reali a coloro che «debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», rigettando analoga questione posta con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, riferita a coloro che «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» -, correttamente ha disposto la trasmissione degli atti alla corte territoriale molisana ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 28 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159.1 9e3.
Manifestamente infondati sono il secondo, il terzo e il quarto motivo, con i quali la difesa eccepisce che il provvedimento ablativo era stato emesso in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, nella quale il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui individua come destinatari delle misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», ha evidenziato che la decisione trova la sua ratio nella circostanza che la descrizione normativa in questione «non soddisfa le esigenze di precisione imposte tanto dall'art. 13 Cost., quanto, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., dall'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU per ciò che concerne le misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno; né quelle imposte dall'art. 42 Cost. e, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., dall'art. 1 del Prot. addiz.
CEDU per ciò che concerne le misure patrimoniali del sequestro e della confisca».
5. Diversamente, la citata decisione della Corte costituzionale non ha riguardato la categoria dei destinatari di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs n. 159/2011, che richiede che i soggetti siano abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dediti alla commissione di reati dai quali abbiano effettivamente tratto profitti e che tali profitti costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito, o quanto meno una componente significativa di tale reddito del prevenuto.
6. Ciò posto, risulta - e sul punto non è stata articolata alcuna censura - che il provvedimento di confisca era stato disposto dal Tribunale di Pescara ai sensi sia della lett. a), sia della lett.
b) dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, come del resto precisato dalla Corte d'appello di Campobasso nella parte in cui ha evidenziato che il provvedimento di confisca aveva attinto i coniugi Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli sulla base di un "doppio titolo" e, dunque, dell'iscrizione di entrambi non solo nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 1 d.lgs n. 159/2019, caduto sotto la scure del Giudice delle leggi, ma anche e «soprattutto» in quella di cui alla lett.
b) della norma citata, non attinto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, «da solo sufficiente a fondare - in via autonoma - il provvedimento ablatorio in contestazione».
7. Nel provvedimento in verifica, i giudici della corte territoriale hanno precisato che all'epoca dell'acquisto dell'immobile, il cui costo era stato stimato in euro 250.000,00, i coniugi Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli non soltanto non esercitavano alcuna attività lavorativa, ma erano dediti, come dimostrato dai numerosi precedenti penali e carichi pendenti, alla commissione di delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sicché, in difetto di altre comprovate e sufficienti fonti reddituali lecite, l'acquisto era da ricondurre a tali attività illecite.8.
Inoltre, la corte territoriale, sia pur con un mero richiamo alle argomentazioni rese dal Tribunale di Pescara, ha sottolineato, di fatto, che l'immobile, al di là della formale intestazione a Liliana Montefusco, legata alla coppia da vincoli di parentela e affinità, risultava nella disponibilità dei coniugi Angelo Ciarelli ed Emilia Cirelli che ne detenevano le chiavi e che lo utilizzavano per parcheggiare i veicoli di loro proprietà, là dove, diversamente, il luogo di residenza degli stessi risultava destinato a sede operativa delle attività illecite. g.
Dalle suesposte considerazioni, consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MSabrina Be/monte 4