Cassation appeal dismissed for late filing and generic grounds regarding omitted acquittal pronouncement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the petition and the generic nature of the grounds. The appellant failed to file the cassation request within the statutory 30-day period following the appellate judgment's notification, missing the deadline for procedural extensions applicable to absent defendants. Consequently, the court rejected the claim for nullity based on the alleged omission of an acquittal pronouncement under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p. The cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period for filing, and the grounds must be specific and directly confront the contested judgment rather than being generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 12 novembre 2025,confermava quella del Tribunale di Torino, che aveva ritenuto la penaleresponsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Gabriele Iddas constadi un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.
Il motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per tardività dell’impugnazione.2. Va premesso che la sentenza impugnata risultava emessa il 12 novembre2025, il dispositivo, all’esito del rito cartolare, è stato notificato in pari data, lamotivazione è stata depositata il 13 novembre 2025, quindi nei 15 giorni prefissatiper il deposito della stessa, che andavano a scadere in data 27 novembre 2025.Da tale data decorreva il termine per l’impugnazione di 30 giorni, al quale nonva aggiunto il termine di ulteriori 15 giorni – ex art. 585, comma 1- bis cod. proc.pen. - in quanto si verte in tema di rito cartolare.
Infatti, l'imputato appellantenon può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello siastato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzatatempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.,posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione diun'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini dellapresentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiaredell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso,Rv. 288449 – 01; conf.:
N. 49315 del 2023 Rv. 285499 - 01).Pertanto, il termine per l’impugnazione andava a scadere il 27 dicembre 2025,mentre il deposito della stessa interveniva il 20 gennaio 2026.Da tale tardività è conseguita la trattazione del ricorso de plano, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3. Ad ogni buon conto, e comunque, il motivo di ricorso risulta assolutamentegenerico, in sé anche causa di inammissibilità dell’impugnazione, nonconfrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata.4. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condannadella parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento dellasomma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente