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Ordinanza — n. 15411/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15411/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15411/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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sa – parti civiliavverso la sentenza del 30/10/2025 del TRIBUNALE di Vibo ValentiaUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOIl difensore di Pititto Angela ricorre “per saltum” avverso la sentenza del Tribunalemonocratico di Vibo Valentia del 30 ottobre 2025, che l’ha condannata in primo grado alla penadi euro 700 di multa per i reati, unificati in continuazione, di cui agli artt. 595, comma 3, cod.pen. e 81 cpv.,612 cod. pen.L’unico motivo di ricorso deduce inosservanza della legge penale e carenza dimotivazione posta a base della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 593 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15411/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 595, comma 3, cod.pen. e 81 cpv.,612 cod. pen.L’unico motivo di ricorso deduce inosservanza della legge penale e carenza dimotivazione posta a base della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione discorso di odio ingiuria cyberbullismo diffamazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 593 comma 3 cod. proc. pen
art. 593 comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

sa – parti civiliavverso la sentenza del 30/10/2025 del TRIBUNALE di Vibo ValentiaUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOIl difensore di Pititto Angela ricorre “per saltum” avverso la sentenza del Tribunalemonocratico di Vibo Valentia del 30 ottobre 2025, che l’ha condannata in primo grado alla penadi euro 700 di multa per i reati, unificati in continuazione, di cui agli artt. 595, comma 3, cod.pen. e 81 cpv.,612 cod. pen.L’unico motivo di ricorso deduce inosservanza della legge penale e carenza dimotivazione posta a base della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

b) elett.

e) cod. proc. pen., con particolare riguardo alla configurabilità di una interazione diretta traimputata e persona offesa, tale da meglio qualificare il comportamento della prima come ingiuria.Giova rammentare che «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen.[...] va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di unacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto delvizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Tantopremesso, il motivo confezionato dalla difesa non prospetta, stricto sensu, questione di correttoinquadramento del fatto nel paradigma normativo quanto, piuttosto, di insufficienza oinadeguatezza degli elementi acquisiti ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda da partedel giudice di merito; in altri termini, la difesa formalmente contesta la sussistenza degli elementicostitutivi della fattispecie incriminatrice ma, lungi dal delineare un vizio di violazione di legge,censura, in realtà, la logicità del percorso della motivazione, con particolare riferimento allaritenuta “non simultaneità” e “non contestualità” (o all’assenza di prova della simultaneità o dellacontestualità) dell’interlocuzione virtuale tra l’imputata, i destinatari della pubblicazione del poste la persona offesa, dato eventualmente significativo per discriminare tra l’applicazione dellanorma incriminatrice sulla diffamazione e l’illecito civile di ingiuria, da tempo depenalizzato.A mente dell’art. 569 commi 1 e 3 cod. proc. pen., versandosi dunque, esclusivamente, in unaipotesi di impugnazione a norma dell’art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., e trattandosi disentenza di condanna appellabile dall’imputata – v. art. 593 comma 3 cod. proc. pen. - il ricorsoper cassazione deve essere convertito in appello. P.Q.Mconvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro.Così deciso il 26/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano Masini Rossella Catena